Una recente sentenza del Tribunale di Bergamo del 2024 ha gettato nuova luce sulla controversa questione della qualificazione giuridica del Covid-19 nell’ambito delle polizze assicurative contro gli infortuni. Il caso riguardava gli eredi di un sacerdote deceduto per Covid-19, che avevano richiesto il pagamento degli indennizzi previsti da due polizze infortuni stipulate dal defunto. La compagnia assicurativa si era opposta, sostenendo che il Covid-19 fosse da considerarsi una malattia e non un infortunio. Il Tribunale, con una motivazione articolata, ha invece accolto la tesi degli attori, equiparando l’infezione da coronavirus a un infortunio e condannando l’assicurazione al pagamento. Questa pronuncia solleva interrogativi cruciali: quali sono i confini tra infortunio e malattia nel diritto assicurativo? Come interpretare le clausole contrattuali alla luce dell’emergenza pandemica?
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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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1. ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il caso in esame riguarda una controversia tra gli eredi di un sacerdote deceduto a causa del Covid-19 e una compagnia assicurativa. Il de cuius, don [omissis], era morto a Lovere (BG) il 16 marzo 2020 a causa del coronavirus. Prima del decesso, aveva stipulato due polizze infortuni con la compagnia convenuta in giudizio.
Gli eredi, ritenendo che il Covid-19 fosse riconducibile alla nozione di infortunio prevista dalle polizze, hanno citato in giudizio la compagnia assicurativa chiedendo il pagamento degli indennizzi dovuti in base ai contratti di assicurazione stipulati dal defunto.
La compagnia assicurativa si è costituita in giudizio contestando integralmente le pretese degli attori e opponendosi all’accoglimento della domanda. Il nodo centrale della controversia era quindi stabilire se il Covid-19 potesse essere qualificato come infortunio, dando così diritto all’indennizzo, o se dovesse invece essere considerato una malattia, escludendo la copertura assicurativa.
Le polizze in questione definivano gli “infortuni” come eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, che producessero lesioni corporali oggettivamente constatabili, con conseguente morte, invalidità permanente o inabilità temporanea. Una delle due polizze forniva anche una definizione di “malattia” come ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
2. NORMATIVA E PRECEDENTI
Il Tribunale di Bergamo, nell’affrontare la questione, ha fatto riferimento a diverse fonti normative e precedenti giurisprudenziali rilevanti:
In primo luogo, il giudice ha richiamato la nozione di infortunio contenuta nell’art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965 in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, che fa riferimento alla “causa violenta in occasione di lavoro“.