Il Tribunale di Treviso nel 2024 ha emesso una sentenza di notevole rilevanza in materia di infortunio in itinere per gli studenti universitari. Il caso solleva un’interessante questione: fino a che punto si estende la copertura assicurativa per gli studenti che svolgono attivitΓ correlate al proprio percorso di studi al di fuori delle sedi universitarie? La decisione del Tribunale offre importanti spunti interpretativi sul concetto di “rischio assicurato” e sulle tutele previste per gli studenti.
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INDICE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il caso in esame riguarda un tragico incidente stradale occorso ad uno studente dell’UniversitΓ di Padova iscritto al corso di laurea in “Scienze e cultura della gastronomia e della ristorazione“. Lo studente stava svolgendo un programma di ricerca sperimentale coordinato dal Dipartimento di agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente, finalizzato all’individuazione di prodotti naturali alternativi al rame e allo zolfo per la protezione delle viti dai parassiti.
Nell’ambito di questa attivitΓ di ricerca, lo studente si recava periodicamente presso un’azienda vitivinicola a Villaga (VI) per effettuare controlli fitosanitari sulle viti sottoposte al trattamento sperimentale. Il giorno dell’incidente, dopo aver sostenuto un esame parziale in universitΓ al mattino, nel pomeriggio si era recato presso l’azienda insieme ad una collega di corso per svolgere le consuete attivitΓ di osservazione e raccolta dati.
Terminata la visita, mentre faceva ritorno verso Padova alla guida della propria auto, per cause rimaste ignote lo studente perse il controllo del veicolo, finendo fuori strada in un canale adiacente alla carreggiata. Purtroppo, in conseguenza di questo sinistro, il giovane perse la vita.
Gli eredi dello studente deceduto hanno quindi adito il Tribunale chiedendo il pagamento dell’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa stipulata dall’UniversitΓ di Padova a copertura degli infortuni mortali degli studenti. Si trattava di un’assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c., con l’UniversitΓ come contraente e gli studenti come assicurati. La polizza prevedeva un indennizzo di 300.000 euro in caso di morte dell’assicurato, estendendo la copertura anche al “rischio in itinere“.
La compagnia assicurativa convenuta in giudizio ha contestato l’operativitΓ della garanzia, sostenendo che non si trattasse di un sinistro in itinere indennizzabile. Le principali obiezioni sollevate dall’assicurazione erano due:
- L’abitazione di Padova verso cui lo studente stava rientrando non era la sua residenza ufficiale (che risultava essere a Origgio, in provincia di Varese)
- Il luogo di provenienza (l’azienda vitivinicola) non poteva essere considerato assimilabile all’universitΓ ai fini della copertura contrattuale
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il caso in esame richiede un’attenta analisi della normativa e della giurisprudenza in materia di infortunio in itinere, con particolare riferimento all’ambito universitario e alle attivitΓ formative svolte al di fuori delle sedi istituzionali.
In primo luogo, occorre richiamare l’art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), che definisce l’infortunio in itinere come quello occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
Sebbene tale norma si riferisca specificamente ai lavoratori, la giurisprudenza ne ha progressivamente esteso l’applicazione anche ad altre categorie, tra cui gli studenti universitari impegnati in attivitΓ formative.
Un importante precedente in tal senso Γ¨ rappresentato dalla sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 5814 del 22 febbraio 2022, che ha fornito un’interpretazione estensiva del concetto di infortunio in itinere. La Suprema Corte ha chiarito che “la sussistenza di un rapporto finalistico tra il c.d. percorso normale e l’attivitΓ lavorativa Γ¨ sufficiente a garantire la tutela antinfortunistica“, tutelando il “rischio generico (quello del percorso) cui soggiace qualsiasi persona che lavori“.
Questa impostazione Γ¨ stata ripresa anche dalla giurisprudenza amministrativa, come evidenziato dalla sentenza del T.A.R. Genova, sez. I, n. 507 del 20 giugno 2022. Il TAR ha individuato i presupposti necessari per il riconoscimento dell’infortunio in itinere:
- Il percorso deve costituire quello normale per recarsi al lavoro e tornare alla propria abitazione
- Deve sussistere un nesso almeno occasionale tra l’itinerario seguito e l’attivitΓ lavorativa
- L’uso del veicolo privato deve essere necessario in relazione agli orari di lavoro e dei mezzi pubblici
- Non deve esserci un comportamento di guida in violazione di norme fondamentali del codice della strada
Particolarmente rilevante per il caso in esame Γ¨ anche la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, sez. lav., n. 1445 del 6 dicembre 2019, che ha ribadito come “la mera coincidenza con l’attivitΓ lavorativa Γ¨ di per sΓ© sufficiente a giustificare l’indennizzabilitΓ dell’evento, salvo che tale coincidenza sia dovuta a circostanze estranee allo svolgimento della prestazione“.
Nel contesto universitario, occorre inoltre considerare le polizze assicurative stipulate dagli atenei a tutela degli studenti. Queste polizze spesso estendono la copertura alle attivitΓ formative svolte al di fuori delle sedi universitarie, inclusi stage, tirocini e progetti di ricerca. L’interpretazione di tali clausole contrattuali deve essere effettuata alla luce dei principi generali in materia di infortunio in itinere, tenendo conto delle peculiaritΓ del percorso formativo universitario.
Infine, Γ¨ opportuno richiamare il concetto di “rischio elettivo“, elaborato dalla giurisprudenza come limite all’operativitΓ della copertura assicurativa. Come chiarito dal Tribunale di Brescia nella sentenza n. 13/2018, il rischio elettivo Γ¨ “quello estraneo e non attinente all’attivitΓ lavorativa, dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente la consueta attivitΓ lavorativa“.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Treviso, dopo un’attenta analisi delle circostanze del caso e dell’istruttoria svolta, ha accolto la domanda degli attori, riconoscendo il diritto all’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa stipulata dall’UniversitΓ di Padova.
La decisione si fonda su una interpretazione estensiva del concetto di infortunio in itinere, in linea con i piΓΉ recenti orientamenti giurisprudenziali. Il Giudice ha ritenuto che sussistesse un chiaro legame finalistico tra l’attivitΓ svolta dallo studente presso l’azienda vitivinicola e il suo percorso di studi universitario.
