L’interruzione della prescrizione per riconoscimento ex art. 2944 c.c. può derivare anche da una proposta transattiva

L’interruzione della prescrizione per riconoscimento ex art. 2944 c.c. può derivare anche da una proposta transattiva

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 1052/2021 del 27/09/2021, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la prescrizione può essere interrotta per effetto di riconoscimento, anche da una proposta transattiva, qualora questa, anziché presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalità tali da implicare l’ammissione del “quantum” e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del “quantum”.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la proposta transattiva formulata dalla parte convenuta, che prevedeva il pagamento di una somma di denaro in luogo dell’esecuzione di una prestazione, costituisse un atto di riconoscimento del diritto del creditore, in quanto presupponeva la sussistenza del credito stesso e la sua entità.

La Corte ha inoltre precisato che l’effetto interruttivo della prescrizione si realizza anche quando le trattative di amichevole composizione abbiano ad oggetto esclusivamente la liquidazione del “quantum”, e si siano svolte in circostanze e con modalità tali da implicare l’ammissione del diritto stesso.

In conclusione, la sentenza della Corte d’Appello di Lecce conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la proposta transattiva, se formulata in circostanze e con modalità tali da implicare l’ammissione del “quantum” del credito, può costituire un atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

Commento

La sentenza della Corte d’Appello di Lecce è importante in quanto conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la proposta transattiva può costituire un atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

Tale orientamento è fondato sulla considerazione che la proposta transattiva, se formulata in circostanze e con modalità tali da implicare l’ammissione del “quantum” del credito, costituisce un atto di riconoscimento del diritto del creditore.

La sentenza della Corte d’Appello di Lecce è inoltre importante in quanto precisa che l’effetto interruttivo della prescrizione si realizza anche quando le trattative di amichevole composizione abbiano ad oggetto esclusivamente la liquidazione del “quantum” del credito.

Tale precisazione è utile a comprendere che l’interruzione della prescrizione può essere determinata anche da comportamenti meno formali, come le trattative di amichevole composizione, che tuttavia siano idonei a manifestare la volontà delle parti di riconoscere l’esistenza del credito.

Avv. Cosimo Montinaro

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