📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto processuale civile – Litisconsorzio
- Oggetto: Litisconsorzio necessario – Impugnazione testamento – Integrazione del contraddittorio
- Normativa: art. 102 c.p.c., art. 104 c.p.c., art. 587 c.c., art. 602 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Principi consolidati sul litisconsorzio necessario nelle cause divisorie e testamentarie
- Parole chiave: litisconsorzio necessario, integrazione contraddittorio, impugnazione testamento, beneficiari testamentari, eredi e legatari
Nell’azione di impugnazione del testamento per falsità sono litisconsorzi necessari tutti i soggetti che risultano beneficiari delle disposizioni testamentarie contenute nell’atto impugnato, compresi gli eredi istituiti, i legatari e gli usufruttuari indicati nelle disposizioni testamentarie, poiché la sentenza che dichiara la nullità del testamento incide inevitabilmente sulla posizione giuridica di tutti costoro. Il Tribunale di Siracusa, nell’accogliere la domanda di nullità di un testamento olografo per difetto di autenticità, si pronuncia sulla richiesta di integrazione del contraddittorio avanzata da alcuni convenuti. Diversi convenuti avevano chiesto l’autorizzazione alla chiamata in causa di altri soggetti quali contraddittori necessari. Il Tribunale riconosce la necessità della partecipazione al giudizio di tutti i beneficiari delle disposizioni testamentarie, inclusa l’usufruttuaria eventuale e la nuda proprietaria dei beni oggetto di successione testamentaria, in quanto la declaratoria di nullità del testamento avrebbe inevitabilmente inciso sui loro diritti successori derivanti dall’atto impugnato.
Massima
“Si è costituito in giudizio, chiedendo di: a) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di [OMISSIS] e [OMISSIS] in quanto contraddittori necessari nella domanda di annullamento del testamento. […] Si è costituito in giudizio, chiedendo di: a) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di [OMISSIS] e [OMISSIS] in quanto contraddittori necessari nella domanda di annullamento del testamento. […] Si è costituito in giudizio chiedendo di: a) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di [OMISSIS] e [OMISSIS] in quanto contraddittori necessari nella domanda di annullamento del testamento.
[…] Quanto a [OMISSIS], questi, pur lamentando la propria ‘totale estraneità’ alla vicenda, era in realtà litisconsorte necessario in quanto beneficiario delle disposizioni testamentarie contenute nella postilla dell’8.09.1995, che lo indicava quale legatario. La sua partecipazione al giudizio era dunque processualmente doverosa.
