Locazione commerciale: sfratto legittimo se la morosità viene pagata dopo la notifica della citazione

Locazione commerciale: sfratto legittimo se la morosità viene pagata dopo la notifica della citazione

La gestione dei rapporti contrattuali nelle locazioni commerciali è sempre stata un’area delicata, con implicazioni rilevanti per entrambe le parti in causa: i locatori e i conduttori. Una recente sentenza del Tribunale di L’Aquila ha gettato nuova luce su questa spinosa questione, introducendo un principio destinato a fare giurisprudenza.

Secondo il Tribunale, il pagamento dei canoni di locazione arretrati, effettuato dopo la notifica dell’intimazione di sfratto per morosità, non è sufficiente a sanare l’inadempimento del conduttore e impedire la risoluzione del contratto. Questa decisione si allinea a un consolidato orientamento giurisprudenziale, ma ribadisce un principio di non poco conto per gli operatori del settore.

Locatori e conduttori di immobili ad uso non abitativo dovranno quindi prestare la massima attenzione a questa sentenza, che potrebbe avere ripercussioni rilevanti sulla gestione dei rapporti contrattuali e delle procedure di rilascio per insolvenza. Ma quali sono i dettagli di questa decisione? E quali implicazioni pratiche avrà per chi opera nel mercato delle locazioni commerciali? Proseguendo nella lettura, scoprirete tutti i dettagli di questa importante pronuncia.

Esposizione dei fatti di causa

Nel caso di specie, il locatore di un immobile ad uso commerciale aveva intimato alla conduttrice lo sfratto per morosità per il mancato pagamento dei canoni relativi ai mesi di ottobre e novembre 2011. La conduttrice, nel corso della prima udienza, aveva provveduto al pagamento dei canoni relativi alle due mensilità dedotte in giudizio.

Decisione del caso e analisi della sentenza

Nonostante il pagamento effettuato dalla conduttrice, il Tribunale di L’Aquila, ha ritenuto che tale pagamento non potesse sanare l’inadempimento, in quanto era avvenuto dopo la notifica dell’intimazione di sfratto.

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