Successione del coniuge (o parenti) nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore (Trib. Palermo, sent. 31.10.2019)

Successione del coniuge (o parenti) nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore (Trib. Palermo, sent. 31.10.2019)

In caso di morte del conduttore, succedono nel contratto di locazione determinati soggetti, tra cui il coniuge, gli eredi, i parenti e gli affini con lui abitualmente conviventi. L’art. 6 della legge n. 392/1978 prevede che il requisito della abituale convivenza con il conduttore defunto deve essere accertato alla data del decesso di costui.

Introduzione

La sentenza del Tribunale di Palermo del 31 ottobre 2019 si è occupata del tema della successione nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore.

la decisione

L’art. 6 della legge n. 392/1978 prevede che, in caso di morte del conduttore, succedono nel contratto di locazione il coniuge, gli eredi, i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.

La sentenza in commento, in linea con la giurisprudenza di legittimità, precisa che il requisito della abituale convivenza con il conduttore defunto deve essere accertato alla data del decesso di costui.

Ciò significa che, ai fini della successione nel contratto di locazione, è necessario che la convivenza sia già in atto al momento della morte del conduttore. Non rileva, invece, che gli aventi diritto alla successione siano o meno rimasti nell’alloggio locato dopo la morte del dante causa.

In particolare, la sentenza del Tribunale di Palermo ha stabilito che, per dimostrare la sussistenza del requisito della abituale convivenza, il locatore deve fornire in giudizio elementi di prova quali:

  • dichiarazioni testimoniali di terzi che abbiano assistito alla convivenza;
  • documentazione relativa all’utilizzo dell’alloggio da parte del terzo, come ad esempio le bollette di utenze o i documenti fiscali;
  • altri elementi che possano attestare la presenza stabile e continuativa del terzo nell’alloggio.

In assenza di tali prove, il locatore non potrà dimostrare la sussistenza del requisito della abituale convivenza e, pertanto, non potrà agire nei confronti del terzo per l’adempimento o la risoluzione del contratto di locazione.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Palermo fornisce importanti indicazioni in merito al requisito della abituale convivenza, necessario per la successione nel contratto di locazione in caso di morte del conduttore.

In particolare, la sentenza precisa che tale requisito deve essere accertato alla data del decesso del conduttore e che, ai fini della prova, il locatore deve fornire in giudizio elementi di prova specifici.

Avv. Cosimo Montinaro

Contatta lo Studio

.

Torna in alto