Medici (ex) specializzandi: la prescrizione decennale del risarcimento decorre dal 27 ottobre 1999

Medici (ex) specializzandi: la prescrizione decennale del risarcimento decorre dal 27 ottobre 1999

Introduzione

La sentenza del Tribunale di Roma n. 18022/2021 ha stabilito che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per mancato recepimento delle direttive comunitarie sui medici specializzandi decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

La pronuncia

Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da alcuni medici specializzandi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto il diritto al risarcimento era ormai prescritto.

La Suprema Corte, infatti, ha già stabilito che il diritto al risarcimento del danno per mancato recepimento delle direttive comunitarie ha natura contrattuale e, pertanto, è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale.

Inoltre, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la condotta di inadempimento dello Stato cessa di poter essere ragionevolmente intesa come tale.

Nel caso di specie, la condotta di inadempimento dello Stato è cessata di poter essere ragionevolmente intesa come tale solo con l’entrata in vigore dell’articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha stabilito che gli specializzandi avevano diritto a percepire una borsa di studio pari a lire 21.500.000.

Conseguenze della pronuncia

La pronuncia del Tribunale di Roma ha delle importanti conseguenze per i medici specializzandi che hanno frequentato corsi di specializzazione prima del 1999.

Infatti, questi medici non potranno più chiedere il risarcimento del danno per mancato recepimento delle direttive comunitarie, in quanto il diritto al risarcimento è ormai prescritto.

Avv. Cosimo Montinaro

.

Torna in alto