Una complessa vicenda processuale originata da un infortunio mortale sul lavoro in ambito marittimo ha offerto alla Cassazione Civile l’opportunità di chiarire definitivamente un aspetto cruciale della competenza per materia: quando i congiunti della vittima di un infortunio sul lavoro agiscono iure proprio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della morte del loro familiare, la competenza spetta al giudice ordinario secondo il criterio del valore, non al giudice del lavoro.
La vicenda trae origine da un drammatico incidente verificatosi durante un turno di lavoro notturno, quando un dipendente di una società ittica, imbarcatosi su un natante messo a disposizione dal datore di lavoro, aveva perso la vita per annegamento dopo che l’imbarcazione aveva iniziato a imbarcare acqua a causa di problemi tecnici. L’evento aveva innescato un lungo iter processuale che ha attraversato diverse fasi, dal procedimento penale con le relative assoluzioni, fino al giudizio civile di risarcimento danni.
La questione processuale emersa nel presente giudizio di legittimità riguarda specificamente la natura giuridica delle azioni risarcitorie proposte dai familiari della vittima e la conseguente individuazione del giudice competente. Il caso ha evidenziato come sia fondamentale distinguere tra le diverse tipologie di azioni che possono essere intentate a seguito di un infortunio mortale sul lavoro, ciascuna con le proprie specifiche implicazioni in termini di competenza giurisdizionale.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda processuale ha avuto origine da un tragico evento verificatosi durante un turno di lavoro notturno nel settore della pesca. Il lavoratore, dipendente di una Srl, si era imbarcato su un natante messo a disposizione dall’azienda per svolgere le proprie mansioni lavorative. Durante la navigazione, l’imbarcazione aveva iniziato a manifestare gravi problemi tecnici che avevano compromesso la sicurezza della navigazione.
L’incidente si era verificato nelle prime ore del mattino quando il lavoratore, dopo aver comunicato al guardiano dei pontili galleggianti la propria intenzione di approfittare della temporanea attenuazione del vento, si era ritrovato in grave difficoltà a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche. La situazione era rapidamente degenerata quando la cima di approdo si era aggrovigliata intorno all’elica del motore, impedendo qualsiasi movimento dello scafo e rendendo impossibile il rientro in porto.
Le successive comunicazioni telefoniche del lavoratore con i colleghi avevano evidenziato la gravità della situazione, con l’imbarcazione che aveva iniziato a imbarcare acqua da poppa. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei colleghi, quando questi erano riusciti a raggiungere la posizione dell’imbarcazione, questa risultava già parzialmente affondata con la parte poppiera sommersa. Il lavoratore non si trovava né a bordo né presso le gabbie di tonni dove avrebbe potuto trovare rifugio.
Il cadavere della vittima era stato rinvenuto dalle autorità competenti soltanto il giorno successivo e gli accertamenti medico-legali avevano confermato che la morte era avvenuta per annegamento. Questo drammatico evento aveva dato origine a un complesso iter processuale che aveva coinvolto sia la giurisdizione penale che quella civile, con l’intervento di numerosi soggetti tra cui i familiari della vittima, l’INAIL e la compagnia assicurativa.
La fase penale del procedimento aveva visto inizialmente il rinvio a giudizio dell’amministratore della società e della società stessa, con la costituzione di parte civile dei congiunti della vittima e dell’INAIL. Tuttavia, l’esito del giudizio penale era stato particolarmente travagliato, con sentenze alternate di assoluzione e condanna che avevano reso necessario l’intervento della Cassazione Penale per definire la questione della responsabilità penale degli imputati.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La questione della competenza per materia nelle azioni risarcitorie dei congiunti della vittima di infortunio sul lavoro trova il suo fondamento normativo nell’articolo 409 c.p.c., che delimita la competenza funzionale del giudice del lavoro, e nell’articolo 392 c.p.c., che disciplina la riassunzione del processo. La corretta interpretazione di queste disposizioni richiede un’analisi accurata della natura giuridica delle azioni intentate e della qualità in cui agiscono i soggetti richiedenti il risarcimento.
L’orientamento giurisprudenziale consolidato, confermato dalla Cassazione con le sentenze n. 3650/2006 e n. 20355/2005, ha stabilito che esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non “jure hereditario“, per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì “jure proprio“, quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subito danno.
Il principio fondamentale che emerge dalla giurisprudenza di legittimità è che i congiunti della vittima, quando agiscono iure proprio, si configurano come portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c. Questa distinzione è cruciale perché determina non solo la competenza giurisdizionale ma anche il regime giuridico applicabile all’azione risarcitoria.
