Precetto nullo se manca il riferimento al provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo – Cassazione Civile 2019

La Corte di Cassazione, con una sentenza emessa nel 2019, ha affrontato un caso riguardante la validità di un precetto basato su un decreto ingiuntivo. La questione centrale verteva sulla necessità di indicare nel precetto non solo l’apposizione della formula esecutiva, ma anche il provvedimento che dichiara l’esecutorietà del decreto ingiuntivo. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la mancanza di tale menzione rende nullo il precetto, in quanto equivalente alla notifica dell’intimazione non preceduta da quella del titolo esecutivo.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.

Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia in esame trae origine da un’opposizione proposta dalla società Sweet Time di P. F. & c. s.a.s. contro un precetto notificato da C.P. Il precetto era basato su un decreto ingiuntivo precedentemente emesso. La società opponente contestava la validità del precetto, sostenendo che in esso mancasse l’indicazione del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Salerno, chiamato a decidere in primo grado sull’opposizione, aveva rigettato la domanda della società. Secondo il giudice di prime cure, era sufficiente che nel precetto fosse indicata l’apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo non opposto, senza necessità di menzionare esplicitamente il provvedimento che ne dichiarava l’esecutorietà.

Non soddisfatta della decisione del Tribunale, la Sweet Time di P. F. & c. s.a.s. ha proposto ricorso per Cassazione, articolando un unico motivo di impugnazione. La società ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 654, comma 2, del codice di procedura civile, sostenendo che il Tribunale avesse errato nel non rilevare la mancanza, nel precetto, della menzione del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato.

La questione centrale sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione riguardava quindi la necessità o meno di indicare nel precetto, oltre all’apposizione della formula esecutiva, anche il provvedimento che dichiara l’esecutorietà del decreto ingiuntivo. Si trattava di stabilire se tale omissione potesse comportare la nullità del precetto stesso, con conseguenze rilevanti sull’intera procedura esecutiva.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame si inquadra nell’ambito della disciplina dell’esecuzione forzata e, più specificamente, delle formalità richieste per la validità del precetto basato su un decreto ingiuntivo. La norma di riferimento è l’art. 654 del codice di procedura civile, che regola l’efficacia del decreto ingiuntivo.

In particolare, il secondo comma dell’art. 654 c.p.c. stabilisce che se l’opposizione al decreto ingiuntivo è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha nel tempo elaborato una serie di principi interpretativi in merito alle formalità richieste per la validità del precetto basato su decreto ingiuntivo. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che la menzione nel precetto del provvedimento con cui è stata disposta l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, unitamente a quella dell’apposizione della formula esecutiva, sostituisce la formalità di una nuova notifica del titolo. Questa interpretazione ha una finalità di semplificazione e integra la precedente notificazione effettuata quando l’ingiunzione era ancora priva di efficacia esecutiva (Cass., 15/03/1969, n. 843; Cass., 30/05/2007, n. 12731; Cass., 05/05/2009, n. 10294).

La Corte ha inoltre precisato che la mancanza di questa doppia menzione determina una nullità del precetto, assimilabile all’ipotesi di notifica dell’intimazione non preceduta da quella del titolo. Tale nullità non è suscettibile di sanatoria, ma solo di stabilizzazione a seguito di mancata proposizione nei termini dell’opposizione formale ex art. 617 c.p.c. (Cass., 23/10/2014, n. 22510).

Tuttavia, la giurisprudenza ha anche sottolineato che la sussistenza della duplice menzione deve essere accertata indipendentemente da prescrizioni formali d’indicazione, dovendo assicurare la conoscenza dell’ingiunto interpretando il precetto alla luce del principio di conservazione degli atti (Cass., 01/12/1993, n. 11885). In alcuni casi, è stato ritenuto che l’indicazione di esecutività dell’ingiunzione comportasse una “implicita attestazione dell’apposizione della formula esecutiva” (Cass., 30/05/2007, n. 12731), o che l’indicazione dell’ordinanza di estinzione del giudizio di opposizione, insieme all’indicazione della data di apposizione della formula esecutiva, integrasse i requisiti formali richiesti (Cass., 28/02/2018, n. 4705).

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società Sweet Time di P. F. & c. s.a.s., ritenendo fondato il motivo di impugnazione proposto.

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