Il procedimento di notificazione degli atti amministrativi rappresenta uno dei pilastri fondamentali su cui poggia la validità dell’intero iter sanzionatorio. Quando si tratta di violazioni che comportano l’irrogazione di sanzioni amministrative, come nel caso dell’emissione di assegni senza provvista, la corretta notifica degli atti rappresenta un presupposto imprescindibile per la legittimità dell’azione della Pubblica Amministrazione. La questione assume particolare rilevanza quando la notifica non può essere eseguita a mani proprie del destinatario, rendendo necessario ricorrere a modalità alternative previste dal nostro ordinamento giuridico, come la procedura disciplinata dall’art. 140 del codice di procedura civile.
In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha avuto modo di tornare sul tema, stabilendo importanti principi in merito al perfezionamento della notifica eseguita mediante deposito dell’atto presso la casa comunale nei casi di temporanea assenza del destinatario. La vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità riguarda l’impugnazione di un’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura per il pagamento di una sanzione dovuta all’emissione di assegni privi di provvista, in cui il destinatario contestava di non aver mai ricevuto la notificazione degli atti prefettizi che lo informavano dell’avvio del procedimento sanzionatorio.
La Suprema Corte, con un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente, ha ribadito che il perfezionamento della procedura notificatoria tramite servizio postale, nei casi di assenza temporanea del destinatario, richiede necessariamente la prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata informativa prevista dall’ultima parte dell’art. 140 c.p.c. Questa prova non può essere sostituita dalla mera dimostrazione dell’avvenuta spedizione della raccomandata stessa, ma deve concretizzarsi nella produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che mira a garantire l’effettiva conoscibilità degli atti da parte dei destinatari, in ossequio ai principi del giusto processo e del diritto di difesa costituzionalmente garantiti, bilanciando l’interesse dell’amministrazione alla celere definizione dei procedimenti con il diritto dei cittadini ad una piena ed effettiva tutela delle proprie ragioni.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda processuale trae origine dall’opposizione proposta da un cittadino avverso un’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura della Provincia di Pesaro Urbino. Il provvedimento impugnato intimava al destinatario il pagamento di una considerevole sanzione amministrativa, quantificata in circa ottomila euro, comminata a seguito dell’emissione di alcuni assegni bancari risultati privi della necessaria provvista. Il fulcro della contestazione sollevata dall’opponente non riguardava tanto il merito della violazione contestata, quanto piuttosto un vizio procedurale attinente alla fase di notificazione degli atti prodromici all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione.
In particolare, il ricorrente eccepiva di non aver mai ricevuto la notificazione degli atti prefettizi, specificamente individuati attraverso i rispettivi numeri di protocollo, tutti risalenti al giugno 2004, con i quali la Prefettura territorialmente competente aveva provveduto a notificargli, ai sensi di quanto disposto dalla L. n. 386 del 1990, art. 8-bis, comma 3, gli estremi della violazione commessa, secondo la procedura stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 14. Tale notificazione rappresentava un passaggio fondamentale nell’iter sanzionatorio, poiché finalizzata a garantire al presunto trasgressore la piena conoscenza dell’addebito mosso nei suoi confronti e, conseguentemente, l’effettivo esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
L’amministrazione, dal canto suo, sosteneva la regolarità della procedura notificatoria, affermando che gli atti in questione erano stati correttamente notificati al destinatario mediante ricorso alla procedura prevista dall’art. 140 del codice di procedura civile, applicabile nei casi in cui il destinatario non venga reperito presso il proprio domicilio per temporanea assenza. Questa modalità alternativa di notifica prevede il deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale, l’affissione alla porta dell’abitazione del destinatario (o l’immissione nella cassetta postale) di un avviso di deposito, nonché l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento per informare il destinatario dell’avvenuto deposito.
Il giudizio di prime cure si concludeva con il rigetto dell’opposizione, sulla base della considerazione che il ricorrente avesse effettivamente ricevuto la notificazione degli atti contestati secondo le modalità prescritte dall’art. 140 c.p.c. Avverso tale decisione, l’interessato proponeva appello dinanzi al Tribunale di Pesaro, il quale, tuttavia, confermava la pronuncia impugnata, ritenendo legittima la procedura notificatoria seguita dall’amministrazione e, conseguentemente, valida l’ordinanza-ingiunzione opposta.
Non soddisfatto dell’esito del giudizio di merito, il soccombente decideva di adire la Suprema Corte, impugnando la sentenza del Tribunale di Pesaro con ricorso per cassazione. Il ricorso si fondava su un unico, ma decisivo, motivo di doglianza, incentrato sulla violazione dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui disciplina le modalità di perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario temporaneamente assente dal proprio domicilio. In particolare, il ricorrente lamentava che agli atti del giudizio di merito non risultassero depositate le ricevute postali comprovanti l’invio e l’effettivo recapito della raccomandata informativa contenente la comunicazione dell’avvenuto deposito degli atti in giacenza presso la casa comunale, elemento questo ritenuto essenziale per il perfezionamento della procedura notificatoria ai sensi della norma invocata.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo entro cui si colloca la controversia in esame è costituito principalmente dalle disposizioni che regolano le procedure di notificazione degli atti nel nostro ordinamento giuridico, con particolare riferimento alla notifica mediante deposito disciplinata dall’art. 140 del codice di procedura civile. Tale norma delinea una modalità alternativa di notificazione, applicabile nelle ipotesi in cui non sia possibile eseguire la consegna dell’atto nelle mani proprie del destinatario per sua temporanea assenza o per mancanza, incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c. come idonee a ricevere l’atto.
La procedura prevista dall’art. 140 c.p.c. si articola in tre fasi distinte e coordinate tra loro: in primo luogo, l’ufficiale giudiziario (o l’agente postale) deve depositare copia dell’atto da notificare presso la casa comunale del luogo di ultima residenza nota del destinatario; in secondo luogo, deve affiggere sulla porta dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario, o in mancanza, sulla porta della casa comunale, un avviso di avvenuto deposito; infine, deve dare notizia al destinatario dell’avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Questa articolata sequenza procedimentale è finalizzata a garantire l’effettiva conoscibilità dell’atto da parte del destinatario, bilanciando l’esigenza di celerità del procedimento con il diritto di difesa costituzionalmente tutelato.
Nel caso specifico delle sanzioni amministrative, il riferimento normativo primario è rappresentato dalla L. n. 689 del 1981, che all’art. 14 disciplina la contestazione e notificazione delle violazioni amministrative. In particolare, la norma prevede che la violazione, quando non sia stata contestata immediatamente al trasgressore, debba essere notificata agli interessati entro il termine di novanta giorni dall’accertamento per i residenti nel territorio nazionale, o di trecentosessanta giorni per i residenti all’estero. Questa notificazione deve avvenire con le modalità previste dal codice di procedura civile, tra cui rientra, appunto, la procedura ex art. 140 c.p.c. per i casi di temporanea assenza del destinatario.
Nel contesto specifico dell’emissione di assegni senza provvista, entra in gioco anche la L. n. 386 del 1990, che all’art. 8-bis, comma 3 prevede che il prefetto notifichi gli estremi della violazione a norma della L. n. 689 del 1981, art. 14. Questa disposizione si inserisce nel più ampio contesto delle sanzioni amministrative accessorie previste per chi emette assegni senza autorizzazione o senza provvista, che comprendono, oltre all’obbligo di pagare una somma di denaro, anche il divieto di emettere assegni bancari e postali per un determinato periodo.
Sul piano della giurisprudenza, la questione del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. è stata oggetto di numerose pronunce da parte della Suprema Corte, che ha progressivamente chiarito i requisiti necessari affinché la procedura notificatoria possa ritenersi validamente completata. Di particolare rilevanza è il principio, ormai consolidato, secondo cui la prova dell’avvenuta notifica nei casi di temporanea assenza del destinatario deve essere fornita mediante la produzione in giudizio non soltanto dell’avviso di deposito affisso alla porta o immesso nella cassetta postale, ma anche e soprattutto dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa prevista dall’ultima parte dell’art. 140 c.p.c.
Tale orientamento trova il suo fondamento in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme sulla notificazione, alla luce degli artt. 24 e 111 della Costituzione, che garantiscono rispettivamente il diritto di difesa e il principio del giusto processo. In questa prospettiva, la Corte di Cassazione ha più volte sottolineato come la mera prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa non sia sufficiente a garantire la conoscibilità dell’atto da parte del destinatario, essendo invece necessaria la dimostrazione dell’effettivo ricevimento di tale comunicazione.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso sottoposto al suo scrutinio, ha accolto il ricorso proposto dal cittadino, riconoscendo la fondatezza dell’unico motivo di doglianza sollevato. La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che ha progressivamente delineato i contorni della corretta applicazione dell’art. 140 c.p.c., con particolare attenzione alle garanzie di effettiva conoscibilità degli atti notificati mediante questa procedura alternativa.
Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte è chiaro: in tema di notifica di un atto impositivo o processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Non è sufficiente, per ritenere perfezionata la notifica, la mera dimostrazione dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa.
Questo principio trova il suo fondamento in un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia di notificazioni, alla luce degli artt. 24 e 111 della Costituzione, che garantiscono il diritto di difesa e il principio del giusto processo. In questa prospettiva, la Corte ha ritenuto che la prova dell’effettivo ricevimento della raccomandata informativa sia un elemento essenziale per assicurare che il destinatario sia stato messo nelle condizioni di conoscere l’esistenza dell’atto depositato presso la casa comunale e, conseguentemente, di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Nel caso di specie, poiché il destinatario della notifica non era stato reperito presso il suo domicilio per momentanea assenza, nei suoi confronti avrebbe dovuto essere attivato il procedimento notificatorio previsto dall’art. 140 c.p.c., che, come già illustrato, prevede il deposito della copia dell’atto presso la casa comunale, l’affissione di un avviso di deposito e l’invio di una raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Tuttavia, agli atti del giudizio di merito non risultavano depositate le ricevute postali comprovanti l’invio e il recapito della raccomandata informativa, elementi questi ritenuti essenziali per dimostrare il rispetto della procedura notificatoria prevista dalla legge.
La Corte ha quindi ritenuto che fosse onere dell’amministrazione fornire la prova dell’avvenuto rispetto della procedura ex art. 140 c.p.c., mediante il deposito, agli atti del giudizio di merito, non soltanto dell’avviso di giacenza affisso alla porta o immesso nella cassetta postale del destinatario, ma anche e soprattutto delle ricevute di invio e ricezione della raccomandata informativa prevista dall’ultima parte della norma. In mancanza di tale prova, la notifica non poteva ritenersi validamente perfezionata e, di conseguenza, l’ordinanza-ingiunzione impugnata risultava illegittima.
La decisione della Cassazione appare particolarmente significativa nella misura in cui ribadisce l’importanza della certezza e trasparenza nelle comunicazioni tra amministrazione e cittadini, specialmente quando queste sono funzionali all’esercizio del diritto di difesa. In un contesto in cui le notificazioni rappresentano lo strumento attraverso cui l’ordinamento giuridico garantisce la conoscibilità degli atti, è essenziale che le procedure notificatorie siano rispettate in ogni loro fase, al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa.
La pronuncia, inoltre, si inserisce nel più ampio dibattito sulla digitalizzazione delle comunicazioni tra amministrazione e cittadini, evidenziando come, anche nell’era digitale, le garanzie formali previste dal legislatore a tutela dell’effettiva conoscibilità degli atti mantengano intatta la loro rilevanza. In questo senso, la Cassazione sembra suggerire che la semplificazione e l’accelerazione delle procedure amministrative non possano andare a discapito delle garanzie sostanziali riconosciute ai cittadini, tra cui quella di poter conoscere tempestivamente e compiutamente gli atti che li riguardano.
All’accoglimento dell’unico motivo di ricorso è conseguita la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa al Tribunale di Pesaro, in differente composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio sarà quindi chiamato a rivalutare la controversia alla luce del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, verificando se nel caso concreto sussista o meno la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica secondo le modalità prescritte dall’art. 140 c.p.c.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art. 8 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
“Poichè nel caso di specie il S. non era stato reperito presso il suo domicilio per momentanea assenza, nei suoi confronti avrebbe dovuto essere attivato il procedimento notificatorio previsto dall’art. 140 c.p.c., che prevede il deposito della copia dell’atto da notificare presso la casa comunale, l’affissione sulla porta, o l’immissione in cassetta postale, di un avviso dell’avvenuto deposito dell’atto in giacenza, nonchè l’invio al destinatario della notificazione di un avviso mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Era onere dell’amministrazione fornire la prova dell’avvenuto rispetto della descritta procedura, mediante il deposito, agli atti del giudizio di merito, non soltanto dell’avviso di giacenza affisso alla porta o immesso nella cassetta postale del destinatario della notificazione, ma anche delle ricevute di invio e ricezione della raccomandata informativa prevista dall’ultima parte dell’art. 140 c.p.c.”
(Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 32106/2021)
