Spese straordinarie per i figli: precetto nullo senza documentazione e consenso preventivo del genitore – Tribunale di Lecce 2025

Una recente pronuncia del Tribunale di Lecce ha stabilito un principio fondamentale in materia di esecuzione delle spese straordinarie per i figli, chiarendo due requisiti essenziali per la validità del precetto. In primo luogo, il precetto deve necessariamente contenere la documentazione e specificazione dettagliata degli importi richiesti. In secondo luogo, è indispensabile che le spese straordinarie siano state preventivamente concordate tra i genitori. La decisione, emessa nel 2025, ha accolto parzialmente l’opposizione a precetto, dichiarandone la nullità limitatamente alla parte relativa alle spese straordinarie, in quanto non adeguatamente documentate e non previamente concordate. Il Tribunale ha così fornito un’interpretazione chiara e rigorosa delle condizioni necessarie per procedere all’esecuzione forzata delle spese straordinarie, bilanciando l’esigenza di tutela del creditore con il diritto del debitore di verificare la correttezza delle somme richieste e di partecipare alle decisioni che comportano esborsi straordinari per i figli.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia ha origine dall’opposizione a un atto di precetto notificato sulla base di due titoli esecutivi: un decreto di omologa della separazione coniugale e una successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il precetto intimava il pagamento di una somma omnicomprensiva di € 6.852,09, suddivisa in due componenti principali: € 3.500,00 per mantenimento ordinario ed € 3.024,00 per spese straordinarie relative al mantenimento della figlia minore. L’opposizione si fondava su due motivi principali: in via principale, la nullità del precetto per mancanza di idoneo titolo esecutivo, e in via subordinata, il mancato accordo sulle spese straordinarie. L’opponente sosteneva che queste ultime non erano mai state preventivamente comunicate né concordate, elemento questo che si è rivelato determinante per l’esito della controversia. Un aspetto particolarmente significativo della vicenda riguardava le spese mediche per la figlia minore, per le quali l’opponente non aveva prestato il proprio consenso all’utilizzo di una struttura sanitaria privata a pagamento. Questo elemento ha assunto particolare rilevanza nella decisione del Tribunale, in quanto ha evidenziato la mancanza di un requisito fondamentale per l’imputazione delle spese straordinarie: il preventivo accordo tra i genitori sulle modalità di realizzazione delle spese e sulla loro necessità.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la decisione è particolarmente articolato e si fonda su alcuni pilastri fondamentali del diritto dell’esecuzione e del diritto di famiglia. Il principale riferimento normativo è l’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 3, che disciplina i titoli esecutivi. La giurisprudenza di legittimità ha fornito importanti interpretazioni di questa norma in relazione alle spese di mantenimento dei figli. In particolare, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15697 del 5.6.2023, ha ribadito che l’accordo di separazione omologato costituisce titolo esecutivo idoneo, ma solo quando consente la determinazione precisa della somma dovuta. Questo principio è stato ulteriormente specificato dalla pronuncia n. 21241/2016 della Suprema Corte, secondo cui il provvedimento che stabilisce il pagamento pro quota delle spese ordinarie per il mantenimento dei figli è sì titolo esecutivo valido, ma la sua efficacia è subordinata alla condizione che il genitore creditore possa documentare, già nell’atto di precetto, l’effettiva sopravvenienza degli esborsi e la loro precisa entità. Un altro precedente significativo è rappresentato dalla sentenza n. 11316 del 23/05/2011, che ha stabilito la necessità di allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità rispetto all’atto di precetto, e non nel successivo giudizio di opposizione.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale ha adottato un approccio analitico bipartito, operando una fondamentale distinzione tra due categorie di spese. Da un lato, le spese di mantenimento ordinario, caratterizzate da una quantificazione mensile prestabilita e non contestate nel loro mancato pagamento (se non per un versamento parziale di € 1.600,00 effettuato durante il giudizio). Dall’altro lato, le spese straordinarie, per le quali il giudice ha rilevato criticità sostanziali. In particolare, il Tribunale ha evidenziato tre carenze fondamentali nell’atto di precetto: la mancanza di documentazione giustificativa, l’assenza di un’elencazione esemplificativa delle spese, e il difetto di preventivo consenso del genitore non collocatario. Quest’ultimo aspetto è risultato particolarmente rilevante nel caso delle spese mediche presso strutture private, dove l’assenza di accordo preventivo ha impedito la configurazione del presupposto essenziale per l’imputazione del 50% delle spese al genitore non collocatario. La decisione stabilisce quindi un principio di trasparenza e condivisione nelle decisioni riguardanti le spese straordinarie, richiedendo non solo la documentazione degli esborsi ma anche la preventiva condivisione delle scelte che comportano spese significative per i figli.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“La circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i documenti (successivi alla formazione del titolo esecutive giudiziale) in base ai quali è stato determinato l’importo del credito azionato in executivis non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

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