Nullità notifica del decreto ingiuntivo: opposizione ex art. 650 c.p.c.

Nullità notifica del decreto ingiuntivo: opposizione ex art. 650 c.p.c.

Introduzione

La notifica del decreto ingiuntivo è un atto fondamentale nel procedimento ingiuntivo, in quanto consente al creditore di ottenere un titolo esecutivo provvisoriamente esecutivo.

La nullità della notifica del decreto ingiuntivo può comportare gravi conseguenze per il creditore, in quanto può rendere il decreto ingiuntivo inefficace o, in alternativa, può consentire all’ingiunto di proporre opposizione tardiva.

In questo articolo, analizzeremo il caso di nullità della notifica del decreto ingiuntivo ex art. 143 c.p.c., e vedremo come l’ingiunto può far valere tale nullità con l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.

Notifica ex art. 143 c.p.c. a persona irreperibile: quando è consentita?

L’art. 143 c.p.c. disciplina la notifica a persona irreperibile. Tale norma prevede che, nel caso in cui il destinatario non sia rintracciabile nel luogo di residenza indicato nell’atto da notificare, la notifica può essere effettuata:

  • mediante affissione dell’atto nell’albo dell’ufficio del registro;
  • mediante consegna dell’atto ad un familiare convivente o ad un’altra persona addetta alla casa o all’ufficio del destinatario;
  • mediante deposito dell’atto nella casa del destinatario, se si tratta di un imprenditore commerciale o di un professionista.

La nullità della notifica

La Suprema Corte ha chiarito che la notifica ex art. 143 c.p.c. è nulla se il notificante non ha compiuto le (ulteriori) ricerche al fine di individuare la residenza effettiva del destinatario.

In particolare, la nullità della notifica ricorre se:

  • il notificante si è limitato ad acquisire la mera certificazione anagrafica del destinatario;
  • le ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario sono state superficiali o insufficienti;
  • le ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario non hanno consentito di individuare la residenza effettiva del destinatario.

Notifica nulla o inesistente: differenza e fattispecie

La Suprema Corte ha chiarito che, in fattispecie come quella che stiamo esaminando, la notifica è nulla, non anche inesistente. Infatti, la notificazione è inesistente solo se la consegna dell’atto avvenga a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, ovvero allorché non sia avvenuta una qualsiasi consegna dell’atto da notificare.

Nullità notifica del decreto ingiuntivo: opposizione ex art. 650 c.p.c.

L’art. 650 c.p.c. disciplina l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo. Tale norma prevede che l’ingiunto può proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo se:

  • non ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo o l’ha ricevuta in modo irregolare;
  • non ha potuto fare opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo per causa a lui non imputabile.

Nel caso di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, l’ingiunto può proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., allegando la nullità della notifica.

Conclusione

La nullità della notifica del decreto ingiuntivo può comportare gravi conseguenze per il creditore. L’ingiunto, infatti, può far valere tale nullità con l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., con la conseguenza che il decreto ingiuntivo può essere revocato o dichiarato inefficace.

Avv. Cosimo Montinaro

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