Onere di censura specifica della CTU in appello: la generica contestazione non basta per sovvertire le conclusioni peritali – Corte d’Appello Catania 2026

Le conclusioni del collegio peritale, quando congruamente motivate, non possono essere sovvertite in appello mediante generica contestazione priva di argomentata valutazione alternativa. La parte appellante deve indicare specificamente quali diversi esiti sarebbero derivati da un accertamento corretto, non limitandosi a contestare il metodo o le premesse senza proporre una ricostruzione alternativa documentata. Questo il principio affermato dalla Corte d’Appello di Catania con sentenza del gennaio 2026.​

La vicenda riguarda un paziente che nel 2004 aveva subito una caduta sul lavoro con frattura del calcagno e frattura vertebrale L1, ma i sanitari diagnosticarono solo la prima lesione. L’attore in primo grado aveva dedotto che l’errore diagnostico avrebbe compromesso le sue possibilità di recupero anatomico e funzionale, richiedendo risarcimento per danno biologico permanente dell’8%. La CTU di primo grado accertò l’errore diagnostico ma concluse che “la sede di frattura evolve normalmente verso la guarigione con formazione di callo osseo, con postumi di invalidità sovrapponibili a quelli di un adeguato e tempestivo trattamento“.​

In appello, l’attore censurò diffusamente la CTU per aver ritenuto il trattamento prescritto per la frattura del calcagno “di fatto sovrapponibile” a quello necessario per la frattura vertebrale. La Corte ha ritenuto tale censura insufficiente, precisando che l’appellante “non ha in alcun modo indicato – a fronte delle chiare conclusioni dei CTU sul punto – quali diversi postumi permanenti sarebbero derivati da una tempestiva diagnosi e cura“. L’attore si era limitato a prospettare “del tutto apoditticamente” che l’errore avrebbe compromesso il recupero funzionale, finendo per addebitare erroneamente ai sanitari i postumi permanenti derivati dalla caduta stessa.​ La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui il giudice che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, considerato che l’accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce già adeguata motivazione. Di conseguenza, le conclusioni peritali che appaiono congruamente motivate e non sono state oggetto di specifica censura “vanno pertanto tenute ferme“.​

Massima della sentenza

“Le conclusioni del collegio peritale qui riportate – e poste alla base della sentenza di primo grado – appaiono congruamente motivate e, in ogni caso, non sono state oggetto di specifica censura da parte dell’appellante, né di argomentata valutazione alternativa, e vanno, pertanto, tenute ferme. Il gravame ha infatti diffusamente censurato la CTU di primo grado per aver ritenuto il trattamento prescritto per la frattura del calcagno dai sanitari dell'[Azienda] di fatto sovrapponibile a quello necessario per la guarigione della frattura vertebrale, ma non ha in alcun modo indicato – a fronte delle chiare conclusioni dei CTU sul punto – quali diversi postumi permanenti sarebbero derivati da una tempestiva diagnosi e cura della stessa. L’attore, del resto, con l’atto introduttivo di primo grado (e la CTP ivi allegata), si limita a prospettare, del tutto apoditticamente, che l’errore diagnostico avrebbe compromesso irrimediabilmente le sue possibilità di recupero anatomico e funzionale, nonché la persistenza di dolore e deficit funzionale, e quindi un danno biologico non inferiore all’8 per cento, finendo, in buona sostanza, per addebitare ai sanitari dell'[Azienda] – erroneamente – i postumi permanenti derivati dalla caduta“.​