📌 LA VICENDA
- Materia: Responsabilità sanitaria – Responsabilità medica
- Oggetto: Risarcimento danni da erronea esecuzione intervento ortopedico – Danno biologico differenziale
- Normativa: Artt. 1218, 2043, 1223 c.c.; art. 196 c.p.c.; Tabelle Tribunale Milano 2024
- Giurisprudenza conforme: Cass. 28986/2019, Cass. 28990/2019, Cass. 20894/2024 (danno differenziale); Cass. 25922/2023 (inapplicabilità art. 139 Cod. Ass. fuori sinistri stradali)
- Parole chiave: danno biologico differenziale, CTU collegiale, riduzione incompleta frattura, menomazioni preesistenti, liquidazione danno iatrogeno
Nella liquidazione del danno biologico da responsabilità medica, in presenza di menomazioni preesistenti all’intervento sanitario, il risarcimento va calcolato secondo il metodo del danno differenziale, sottraendo dalla percentuale complessiva di invalidità quella teoricamente preesistente, con applicazione delle Tabelle Milano anche per danni non derivanti da circolazione stradale. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 2026, ha accolto l’appello di un paziente contro una struttura ospedaliera, riformando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria. La decisione, fondata su CTU collegiale espletata in appello dopo ripetute rinnovazioni, ha accertato l’erronea esecuzione di un intervento di osteosintesi per frattura peroneale, con incompleta riduzione della frattura scomposta. Il danno biologico differenziale è stato liquidato applicando il criterio della sottrazione tra invalidità complessiva accertata (9%) e invalidità teorica preesistente (4,5%), utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano per danni non derivanti da circolazione stradale.
Massima
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA, IN DIRITTO, ANCHE:
- Trattazione del metodo di liquidazione del danno biologico differenziale in caso di menomazioni preesistenti all’intervento sanitario, con applicazione del criterio di sottrazione tra invalidità complessiva e invalidità teorica ante intervento secondo Cass. 28986/2019 e Cass. 20894/2024
- Discussione dei presupposti per la rinnovazione della CTU ex art. 196 c.p.c. in presenza di profili di incertezza e incompletezza rispetto ai quesiti formulati dal giudice, con nomina di collegio peritale plurispecialistico
- Analisi dell’applicabilità delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico anche in caso di danni non derivanti da sinistri stradali, escludendo l’applicazione analogica dell’art. 139 Cod. Assicurazioni Private
- Esame della distinzione tra danno biologico e danno morale, con onere di allegazione e prova specifica delle sofferenze soggettive non assorbite nel danno biologico di lieve entità secondo Cass. 9006/2022 e Cass. 5547/2024
- Valutazione dell’onere di prova dell’attore in materia di danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica e necessità di dimostrazione del nesso causale tra incapacità lavorativa ed errore medico
- Approfondimento dei criteri di liquidazione del danno da inabilità temporanea e dell’irrilevanza delle condizioni di salute ante sinistro quando nella serie causale si inserisce evento traumatico che avrebbe comunque determinato postumi permanenti
