Opposizione a decreto ingiuntivo ed invalidità della delibera condominiale

La gestione del condominio è sempre stata un ambito complesso e delicato, in cui le dinamiche tra condomini e l’amministrazione rappresentano spesso terreno fertile per conflitti e controversie. Uno dei punti più critici riguarda la riscossione dei contributi condominiali, con la conseguente emissione di decreti ingiuntivi da parte del condominio nei confronti dei condomini morosi. Ma in questo ambito, qual è il ruolo del giudice dell’opposizione a tali decreti ingiuntivi? Può egli sindacare la validità della delibera assembleare che ha dato origine al credito del condominio? La Corte di Cassazione ha recentemente fornito importanti indicazioni, aprendo possibilità prima ritenute precluse. Quali sono le nuove prospettive per i condomini e per i professionisti che li assistono in questo delicato ambito? Scopriamolo insieme in questo articolo approfondito.

Indice

  1. Esposizione dei fatti di causa
  2. Normativa e precedenti giurisprudenziali applicati
  3. Decisione del caso e analisi della sentenza
  4. Massima risolutiva della sentenza
  5. Implicazioni pratiche della sentenza

Esposizione dei fatti di causa

La sentenza in esame riguarda un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali. Il Tribunale di Milano, con la pronuncia oggetto di appello, aveva respinto l’opposizione proposta dai condomini, ritenendo che il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo dovesse limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare in via incidentale la loro validità.

Normativa e precedenti giurisprudenziali applicati

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1952/2022, ha fatto riferimento al consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate.

Tuttavia, la Corte ha richiamato anche una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 9839/2021), la quale ha previsto la possibilità per il giudice dell’opposizione, a determinate condizioni, di sindacare l’invalidità della deliberazione posta a base dell’ingiunzione, distinguendo tra cause di nullità e di annullabilità della stessa delibera.

Decisione del caso e analisi della sentenza

Alla luce di questo nuovo orientamento giurisprudenziale, la Corte di Appello di Milano ha evidenziato che gli appellanti non avevano formulato alcuna domanda riconvenzionale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, per far valere la asserita invalidità della delibera condominiale. Anzi, gli stessi appellanti avevano impugnato la delibera in altra sede, mediante atto di citazione ex art. 1137 c.c., senza però riferire sull’esito di tale impugnazione.

Pertanto, la Corte ha ritenuto che gli appellanti non avessero consentito al giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo la verifica della perdurante esistenza ed efficacia della deliberazione assembleare, con ogni conseguenza in ordine alla legittima conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Massima risolutiva della sentenza

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via di azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione in opposizione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione. In mancanza di domanda di annullamento della deliberazione posta a fondamento dell’ingiunzione, l’eccezione è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d’ufficio dal giudice. (Cass. SS.UU. n. 9839/2021)

Implicazioni pratiche della sentenza

La decisione della Corte di Appello di Milano, allineata all’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione, ha importanti ricadute pratiche per i condomini e per i professionisti che li assistono in giudizio:

  • Possibilità di sindacato sulla validità della delibera: il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo può ora valutare sia la nullità che l’annullabilità della delibera assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, purché questa sia dedotta tempestivamente e con le modalità previste dalla legge.
  • Onere di impugnare tempestivamente la delibera: i condomini devono impugnare la delibera invalida entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla sua approvazione, mediante apposita domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
  • Rilevanza dell’esito dell’impugnazione: i condomini devono informare il giudice dell’opposizione sull’esito dell’impugnazione della delibera, al fine di consentirgli la verifica della perdurante esistenza ed efficacia della stessa.

Questa nuova impostazione giurisprudenziale, favorendo un sindacato più ampio sulla validità delle delibere assembleari, rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei condomini, consentendo loro di far valere efficacemente eventuali vizi delle delibere poste a fondamento dei decreti ingiuntivi emessi dai condomini.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato recupero crediti)

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