Opposizione fermo amministrativo: giurisdizione Giudice ordinario o tributario?

Opposizione fermo amministrativo: giurisdizione Giudice ordinario o tributario?

La sentenza del Tribunale di Lecce, n. 2778/2022, ha affrontato il tema della giurisdizione in materia di opposizione al preavviso di fermo amministrativo.

In particolare, il Tribunale ha dovuto stabilire se la competenza a conoscere di tale controversia spettasse al giudice ordinario o al giudice tributario.

Opposizione fermo amministrativo: giurisdizione Giudice ordinario o tributario?

La questione è stata risolta sulla base della natura del credito per il quale il fermo amministrativo è stato disposto.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, si deve tener conto non dello strumento utilizzato per procedere alla riscossione, bensì della natura del credito fatto valere dal Concessionario per la riscossione.

In tal senso, l’impugnazione del provvedimento di preavviso di fermo amministrativo che riguarda una pretesa sanzionatoria per violazione del codice della strada è di competenza del giudice ordinario, mentre l’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo emesso ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 per crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice tributario.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la competenza appartenesse al giudice tributario, in quanto i crediti per i quali era stato disposto il fermo amministrativo erano di natura tributaria.

In particolare, i crediti erano:

  • somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Lecce a seguito del mancato pagamento di tributi vari (registro locazione fabbricati, sanzione pecuniaria imposta di registro, registro interessi tasse e imp. ind.);
  • somme iscritte a ruolo dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Lecce a seguito del mancato pagamento del “contributo” di iscrizione all’Albo degli Avvocati.

In merito a quest’ultimo credito, il Tribunale ha ritenuto che la denominazione di “contributo” non fosse dirimente ai fini della natura tributaria della prestazione.

Infatti, la prestazione in questione ha le stesse caratteristiche e scopi della “tassa” prevista dal d.lgs. n. 382 del 1944, art. 7.

Conclusione:

Pertanto, il Tribunale ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, in quanto competente a conoscere delle controversie aventi ad oggetto crediti tributari.

Conclusione:

La sentenza in esame è in linea con la giurisprudenza di legittimità, che ha già affermato la giurisdizione del giudice tributario per l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo emesso per crediti tributari.

Tuttavia, la sentenza offre un importante contributo, in quanto chiarisce che la denominazione della prestazione non è dirimente ai fini della natura tributaria della stessa.

In tal modo, si evitano incertezze applicative, garantendo la tutela dei diritti dei contribuenti.

Avv. Cosimo Montinaro

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