Cass. civ., Sez. II, n. 11599/2026: la partecipazione del coniuge non acquirente come co-venditore non equivale alla dichiarazione di esclusione dalla comunione legale.
Un immobile acquistato durante il matrimonio rientra sempre nella comunione legale, salvo che l’atto non contenga un’espressa dichiarazione di segno contrario. È il principio che la Corte di Cassazione ribadisce con la pronuncia in commento, chiarendo un profilo applicativo dell’art. 179 comma 2 c.c. che genera frequenti contenziosi nei giudizi di separazione e divisione. Il caso riguardava un immobile acquistato dal marito nell’ambito di una compravendita a cui la moglie aveva partecipato non come acquirente, ma come co-venditrice di una quota di comproprietà. I giudici di merito avevano ritenuto che tale partecipazione valesse, di per sé, come assenso all’esclusione del bene dalla comunione. La Suprema Corte smentisce questa impostazione e riafferma la necessità di una dichiarazione espressa, distinguendo nettamente il ruolo di parte venditrice da quello di coniuge che rinuncia ai propri diritti sul bene acquistato dal partner.
La vicenda processuale
La controversia trae origine da un giudizio di divisione dei beni promosso da una donna nei confronti dell’ex marito, dopo lo scioglimento della comunione legale. Il Tribunale competente, con sentenza non definitiva, aveva escluso dalla comunione un immobile situato in provincia, acquistato dal marito nel 1983, ritenendo invece comune la casa coniugale acquistata nel 1990, della quale disponeva la divisione. Sulla questione dei frutti civili per il godimento esclusivo dell’abitazione coniugale, il primo giudice non si era pronunciato sulla domanda riconvenzionale subordinata proposta dal convenuto.
In sede di appello, la Corte territoriale aveva confermato l’esclusione dell’immobile del 1983 dalla comunione, respingendo il gravame incidentale della moglie. Aveva inoltre accolto, in parte, l’appello principale del marito, condannando la donna al pagamento pro quota dei frutti civili per l’occupazione esclusiva della casa coniugale, con decorrenza dalla data del provvedimento di revoca dell’assegnazione. Avverso questa decisione, la donna ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il primo attiene alla decorrenza dell’obbligo di corresponsione dei frutti civili. Il secondo censura l’erronea applicazione dell’art. 179 comma 2 c.c. in relazione all’esclusione dell’immobile del 1983 dalla comunione. L’ex marito ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale sulla data di scioglimento della comunione legale, questione che la Corte ha esaminato per prima in ragione della priorità logica.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il nucleo della decisione ruota attorno all’art. 179 c.c., che disciplina i beni personali dei coniugi in regime di comunione legale. Il comma 2 della disposizione stabilisce che, quando uno dei coniugi acquista un immobile invocando una delle cause di esclusione dalla comunione previste dal comma 1 – lettere c), d) e f) – l’esclusione deve risultare dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge. La norma richiede dunque due elementi distinti: la dichiarazione del coniuge acquirente sulla natura personale dell’acquisto e, quando l’altro coniuge partecipa all’atto, la sua dichiarazione adesiva. Rileva altresì, nel giudizio di cassazione, l’art. 2729 c.c. sulla prova per presunzioni, richiamato per censurare il ragionamento inferenziale della Corte territoriale. Sul fronte del ricorso incidentale, viene in gioco l’art. 191 comma 2 c.c., come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che ha anticipato il momento dello scioglimento della comunione legale, nella separazione personale, al provvedimento presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separati.
Gli istituti giuridici coinvolti
La dichiarazione ex art. 179 comma 2 c.c. assume una funzione diversa a seconda della causa di esclusione invocata. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 22755/2009, hanno chiarito che, quando l’esclusione dipende dall’impiego del prezzo derivante dal trasferimento di beni personali, la dichiarazione dell’altro coniuge ha natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti. Quando invece l’esclusione si fonda sulla destinazione del bene all’uso personale, la dichiarazione esprime una mera condivisione dell’intento del coniuge acquirente, senza margini per un’indagine sulla sincerità di tale intento. Un filone giurisprudenziale successivo, tra cui l’ordinanza n. 35086/2022, ha precisato che la partecipazione all’atto dell’altro coniuge non può assumere portata confessoria se la dichiarazione dell’acquirente non indica con esattezza quale, tra le cause di esclusione elencate dall’art. 179 comma 1, ricorra nel caso concreto.
Il principio guida: la partecipazione come venditore non è dichiarazione ex art. 179 c.c.
Il cuore della pronuncia riguarda proprio questo punto. La Corte d’appello aveva ritenuto che la partecipazione della moglie all’atto di vendita, in qualità di comproprietaria venditrice, integrasse una dichiarazione più che equivalente a quella richiesta dall’art. 179 comma 2 c.c., attribuendole al contempo il valore di una confessione sull’uso personale del bene e di una manifestazione di volontà adesiva. Ma cosa succede quando il coniuge non acquirente partecipa all’atto in un ruolo del tutto diverso da quello di parte che presta assenso all’esclusione? La Cassazione risponde che il ruolo di co-venditore non può in alcun modo sostituire la dichiarazione tipizzata dalla norma. Il ragionamento della Corte territoriale viene qualificato come un’inferenza priva di coerenza logica, perché muove da un fatto storico – la partecipazione come venditrice di una quota propria – privo della gravità e precisione necessarie a fondare una presunzione, secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1785/2018 in tema di violazione dell’art. 2729 c.c.. La partecipazione all’atto come venditrice risponde infatti a un titolo giuridico autonomo, quello della vendita della propria quota, e non può essere confusa con l’assenso all’acquisto personale del marito.
La decisione e il ragionamento della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso principale su entrambi i motivi e rigetta il ricorso incidentale. Quanto al ricorso incidentale, la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la disciplina transitoria della legge n. 55/2015 non si applica retroattivamente ai giudizi di divisione della comunione già pendenti, quando il procedimento di separazione risultava concluso ben prima dell’entrata in vigore della novella. Nel caso di specie, la sentenza di separazione era passata in giudicato molti anni prima del 2015, sicché lo scioglimento della comunione legale resta ancorato al regime previgente.
Sul primo motivo, relativo alla decorrenza dei frutti civili, la Corte ribadisce il principio secondo cui il comproprietario che gode in via esclusiva di un bene comune è tenuto a corrispondere agli altri partecipanti i frutti civili non dalla data di un evento estraneo alla manifestazione di volontà degli altri comunisti, ma dal momento in cui questi ultimi richiedono l’uso turnario o comunque la partecipazione al godimento. Applicando tale criterio al caso di specie, la decorrenza indicata dal giudice d’appello – la data di revoca dell’assegnazione della casa coniugale – non è coerente con questo principio, sicché il giudice del rinvio dovrà rideterminare il momento a partire dal quale l’obbligo sorge, verificando quando sia stata effettivamente proposta la domanda di rimborso.
Sul secondo motivo, la Cassazione cassa la sentenza impugnata enunciando un principio di diritto destinato a orientare i futuri giudizi di merito: quando l’altro coniuge partecipa all’atto di acquisto in qualità di comproprietario venditore, l’esclusione del bene dalla comunione richiede sia la dichiarazione dell’acquirente sulla natura personale dell’acquisto, con indicazione precisa della causa di esclusione invocata, sia la dichiarazione del coniuge co-venditore ai sensi dell’art. 179 comma 2 c.c.. Quest’ultima dichiarazione, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre altresì che sussista effettivamente una delle cause di esclusione tassativamente elencate dalla norma. La causa viene quindi rinviata alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che dovrà riesaminare entrambi i profili attenendosi ai principi enunciati.
