Reintegra poi riformata: quando le retribuzioni non sono ripetibili

Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24474/2026: il datore che ricostituisce il rapporto di lavoro non può ripetere le retribuzioni pagate dopo la reintegra riformata.

Il datore di lavoro reintegra il dipendente in esecuzione di una sentenza, poi la Corte d’appello ribalta il verdetto: le retribuzioni versate nel frattempo restano dovute o vanno restituite? Con l’ordinanza n. 24474/2026, la Cassazione affronta un nodo ricorrente nel contenzioso sui licenziamenti impugnati: se il datore ha effettivamente ricostituito il rapporto e ha esercitato su di esso i propri poteri direttivi, la successiva riforma della sentenza non fa rivivere un semplice obbligo risarcitorio ripetibile, ma lascia fermi gli obblighi retributivi maturati nel periodo di ripristino. Il caso riguarda decine di lavoratori reintegrati e poi trasferiti in altra sede, con conseguente contestazione di assenza ingiustificata. La Corte ne coglie l’occasione per tracciare un confine netto fra effetto espansivo esterno del giudicato e autonomia degli atti di gestione del rapporto medio tempore ripristinato.

La vicenda processuale

Un gruppo di lavoratori era stato licenziato da una società operante nel settore dei call center; il licenziamento, dapprima annullato dal Tribunale con ordine di reintegrazione, veniva poi ritenuto legittimo dalla Corte d’appello. Nel periodo intercorso fra le due pronunce, la società aveva ottemperato all’ordine di reintegra richiamando in servizio i lavoratori, disponendo tuttavia contestualmente il loro trasferimento presso altra sede aziendale. Tale provvedimento di trasferimento veniva, a sua volta, dichiarato illegittimo. I lavoratori, non avendo reso la prestazione presso la nuova sede designata, subivano poi la contestazione disciplinare di assenza ingiustificata da parte della società. I lavoratori proponevano domanda riconvenzionale per ottenere il trattamento retributivo relativo al periodo successivo alla reintegra e anteriore alla sua caducazione.

La Corte d’appello di Roma, confermando sul punto la pronuncia di primo grado e richiamando un proprio precedente conforme, riconosceva il diritto dei lavoratori a tale trattamento, ritenendo che la società non potesse sottrarsi al pagamento delle retribuzioni per il periodo in cui il rapporto era stato concretamente ricostituito, né rilevasse la circostanza che i lavoratori non avessero reso la prestazione presso la nuova sede, avendo la stessa Corte accertato che tale mancata prestazione derivava proprio dal trasferimento dichiarato illegittimo, e dunque da un fatto imputabile al datore di lavoro e non ai lavoratori.

Avverso questa statuizione la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 18 st. lav. e dell’art. 2126 c.c.. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente disatteso il principio secondo cui le somme erogate al lavoratore, in quanto di natura risarcitoria e non retributiva, devono considerarsi sempre ripetibili quando la sentenza che ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento sia successivamente riformata, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia stato o meno effettivamente ricostituito nel frattempo. Hanno resistito con controricorso soltanto una parte dei lavoratori intimati – numerosi, trattandosi di un contenzioso seriale relativo a decine di posizioni analoghe – assistiti da due difensori dichiaratisi antistatari; gli altri, pur intimati, non hanno svolto attività difensiva. All’esito dell’adunanza camerale del 2026, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di legge.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il fulcro della controversia ruota attorno all’art. 336, comma 2, c.p.c., che disciplina il cosiddetto effetto espansivo esterno della sentenza di riforma: nella formulazione introdotta dalla l. n. 353/1990, tale effetto non è più subordinato al passaggio in giudicato della pronuncia riformante e comporta sia la caducazione immediata della sentenza riformata sia la propagazione delle sue conseguenze agli atti dipendenti da essa. Vengono in rilievo, inoltre, l’art. 18 st. lav., nella formulazione modificata dalla l. n. 108/1990 e poi dalla l. n. 92/2012, che qualifica come risarcitoria l’indennità dovuta dal licenziamento fino alla reintegra, prevedendo la detrazione dell’aliunde perceptum, e l’art. 2126 c.c., norma generale che salva il diritto alla retribuzione per la prestazione di lavoro resa in violazione di legge.

Gli istituti giuridici coinvolti

La Cassazione ricostruisce con precisione la distinzione fra due situazioni solo apparentemente sovrapponibili. Quando il datore di lavoro si limita a corrispondere le somme dovute in esecuzione della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento – senza che il rapporto venga effettivamente ricostituito – tali somme hanno natura risarcitoria e, in caso di riforma, sono ripetibili, poiché viene meno l’illecito civile che le giustificava. Diversa è l’ipotesi, oggetto del presente giudizio, in cui il datore abbia effettivamente ripristinato il rapporto, richiamando in servizio il lavoratore ed esercitando su di esso i poteri tipici della subordinazione – direttivo e disciplinare. In tal caso, secondo l’ordinanza, l’obbligazione retributiva sorge ex novo, in senso proprio, sulla base degli artt. 2094 e 2126 c.c., e non può essere ricondotta alla mera logica ripristinatoria dell’art. 336 c.p.c..

Il percorso argomentativo richiama, sul punto, un consolidato filone di legittimità relativo agli effetti della riforma sulla ricostituzione del rapporto. Si è infatti già affermato che la riforma in appello della sentenza che accerti l’illegittimità del licenziamento comporta non soltanto la caducazione dell’ordine ripristinatorio, ma anche il venir meno della ricostituzione del rapporto provvisoriamente riaffermata, con restituzione al licenziamento della sua piena efficacia estintiva fin dalla data dell’intimazione (Cass. n. 8745/2000); l’estromissione del lavoratore, in questi casi, non costituisce un nuovo licenziamento, ma mera comunicazione della cessazione del rapporto per effetto della riconosciuta legittimità del recesso originario. Nello stesso senso si è ribadito, più di recente, che l’atto di ricostituzione del rapporto in esecuzione di sentenza di reintegra poi riformata viene travolto insieme a quest’ultima, senza necessità di un separato atto di recesso datoriale (Cass. n. 28918/2018; n. 14103/2018; n. 5323/2009).

Il principio guida sui limiti dell’effetto espansivo esterno

Qual è, dunque, il limite dell’effetto espansivo esterno della riforma? La Cassazione lo individua con chiarezza: esso investe le conseguenze che discendono direttamente dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento – l’obbligo di ripristino e l’obbligo risarcitorio – ma non si estende agli atti di concreta gestione del rapporto di lavoro medio tempore ripristinato, che restano solo indirettamente collegati alla pronuncia poi riformata. Se il datore, una volta ricostituito il rapporto, esercita le proprie prerogative organizzative – designando la sede di lavoro, contestando eventuali assenze – tali atti restano suscettibili di autonomo vaglio giudiziario e producono i loro effetti secondo le regole ordinarie del rapporto di lavoro subordinato. L’effetto espansivo di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c. non può insomma degradare a fatti inesistenti gli atti di gestione datoriale compiuti nel frattempo, né annullarne l’autonoma qualificazione di illegittimità, ove ricorrente (Cass. n. 14637/2016; Cass. n. 4410/2022). Ne discende un corollario significativo: se la mancata prestazione lavorativa nel periodo di reintegra è dipesa da fatto imputabile al datore – nella specie, un trasferimento dichiarato illegittimo – l’obbligo retributivo non viene meno, in applicazione del principio generale dettato dall’art. 2126 c.c., volto a evitare che la portata retroattiva della riforma produca un ingiustificato arricchimento del datore di lavoro.

Sul versante della natura delle somme corrisposte, la giurisprudenza richiamata dall’ordinanza distingue due filoni. Da un lato, le somme direttamente dipendenti dalla sola declaratoria di illegittimità – indennità risarcitoria e indennità sostitutiva della reintegrazione – restano ripetibili in caso di riforma, poiché con essa cade l’illecito civile che ne costituiva il presupposto (Cass. n. 8263/2000; n. 5485/2000; n. 17330/2005). Dall’altro, quando all’ordine di reintegra sia seguita l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa, la ripetibilità va esclusa, giacché opera la salvezza posta in forma generale dall’art. 2126 c.c. per ogni ipotesi di prestazione lavorativa in violazione di legge (Cass. n. 482/2005; Cass. n. 6054/2016).

La decisione e il ragionamento della Corte

Applicando questi criteri al caso concreto, la Cassazione ha ritenuto insindacabile, in sede di legittimità, l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa l’effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro: la società, dopo avere richiamato in azienda i lavoratori, aveva esercitato nei loro confronti i poteri tipici della subordinazione, disponendone il trasferimento presso altra sede e contestando loro l’assenza ingiustificata conseguente al rifiuto di rendere la prestazione in quella sede. I giudici di merito avevano inoltre accertato che tale rifiuto derivava da un trasferimento a sua volta dichiarato illegittimo, dunque da fatto imputabile alla datrice di lavoro. Su queste basi, la Corte ha escluso che l’effetto espansivo esterno della sentenza di riforma potesse travolgere le obbligazioni retributive sorte da un titolo giuridico autonomo – la ricostituzione effettiva del rapporto – distinto da quello, meramente ripristinatorio, colpito dalla caducazione ex art. 336 c.p.c..

Il Collegio ha altresì richiamato propri precedenti in vicende sovrapponibili, riportando la vicenda nell’alveo di un principio ormai consolidato: le somme erogate al lavoratore ai sensi dell’art. 18 st. lav. sono normalmente ripetibili in caso di riforma della sentenza che ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento, ma tale regola presuppone che non vi sia stata un’effettiva ripresa dell’attività lavorativa; quando invece la prestazione sia stata concretamente ripristinata, opera la salvezza dettata in via generale dall’art. 2126 c.c. per ogni ipotesi di prestazione lavorativa in violazione di legge. La Corte ha inoltre chiarito che la fictio iuris della risoluzione del rapporto con effetto ex tunc, conseguente alla riforma, non può cancellare la natura illecita di condotte datoriali tenute nel periodo di ripristino, come già affermato in propri precedenti richiamati in motivazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della società al pagamento delle spese di lite in favore dei soli intimati che avevano resistito con controricorso, distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari; nulla è stato disposto per gli intimati rimasti privi di attività difensiva. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Per il professionista che assiste datori di lavoro alle prese con una reintegra poi riformata, l’ordinanza offre un criterio operativo netto: la sola esistenza di una sentenza favorevole al lavoratore non basta a qualificare come meramente risarcitorie le somme versate durante il periodo di ripristino, se in quel periodo il rapporto è stato effettivamente rimesso in funzione con esercizio dei poteri datoriali. Verificare se vi sia stata autentica ricostituzione del rapporto – e non mera esecuzione formale dell’ordine giudiziale – diventa quindi il primo passaggio per valutare la fondatezza di un’eventuale pretesa restitutoria, specie quando la mancata prestazione lavorativa sia riconducibile a scelte organizzative del datore successivamente censurate come illegittime.

Vale la pena sottolineare, infine, la ricaduta pratica di questo impianto argomentativo sul piano probatorio. Nel giudizio di merito è stato decisivo l’accertamento che il rifiuto dei lavoratori di rendere la prestazione nella nuova sede dipendesse da un provvedimento datoriale a sua volta illegittimo, e non da una loro autonoma scelta di non riprendere servizio: un accertamento di fatto che la Cassazione ha correttamente qualificato come insindacabile in sede di legittimità. Per chi difende lavoratori reintegrati e poi trasferiti, ne discende l’utilità di documentare con precisione, fin dal momento della ripresa del servizio, ogni atto datoriale idoneo a impedire la prestazione, poiché è proprio su questo terreno fattuale – e non sulla sola qualificazione giuridica della fictio iuris – che si gioca l’esito della successiva controversia sulla ripetibilità delle somme percepite.

Studio Legale Montinaro