Trib. Aosta, n. 994/2015: la perizia resa in sede di accertamento tecnico preventivo fonda la condanna nel merito.
Un committente ottiene un accertamento tecnico preventivo sui vizi del cantiere, ma la controparte non compare né in quella sede né nel successivo giudizio di merito. La perizia resta l’unico pilastro probatorio della causa: può bastare da sola per fondare la condanna? Il Tribunale di Aosta risponde di sì, a determinate condizioni. La perizia dell’ATP, pur nascendo in un procedimento a cognizione sommaria e non contenziosa, conserva pieno valore di prova nel giudizio di merito quando le parti hanno avuto modo di interloquire sul suo contenuto e la sua acquisizione è stata regolarmente disposta dal giudice. Un principio che incide direttamente sulla strategia processuale di chi si trova davanti a un appaltatore inadempiente e silente.
La vicenda processuale
La parte attrice, proprietaria di un’area edificabile, aveva affidato la costruzione di un fabbricato residenziale in bioedilizia a un’impresa individuale, poi sostituita in corso d’opera da una seconda ditta – secondo l’attrice riconducibile ai medesimi soggetti della prima. Nonostante due contratti successivi e altrettanti termini di consegna, i lavori restavano sostanzialmente fermi. Diffide e solleciti restavano senza esito, tanto da indurre la committente a rivolgersi a un tecnico di fiducia, che rilevava difformità rispetto al progetto strutturale e gravi carenze nella gestione del cantiere.
Su queste basi la committente instaurava un procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696-bis c.p.c., con nomina di un CTU incaricato di descrivere lo stato delle opere, quantificare il valore dei lavori eseguiti a regola d’arte e stimare i costi per l’ultimazione e l’eliminazione dei vizi. La perizia veniva depositata dopo un contraddittorio tecnico regolarmente svolto. Nel successivo giudizio di merito, introdotto con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., le due imprese convenute restavano contumaci per l’intero procedimento, senza comparire nemmeno a rendere l’interrogatorio formale disposto dal giudice.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il fulcro della decisione ruota attorno agli artt. 696 e 696-bis c.p.c., che disciplinano l’accertamento tecnico preventivo anche in funzione conciliativa. A questi si affianca l’art. 232 c.p.c., sulla non comparizione a rendere l’interrogatorio formale, e l’art. 292 c.p.c., che regola la notificazione degli atti alla parte contumace – disposizione della quale il giudice ha verificato la puntuale applicazione, anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 318 del 1989. Il giudizio di merito si è svolto secondo il rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c..
Gli istituti giuridici coinvolti
L’ATP nasce storicamente come strumento di istruzione preventiva, destinato a cristallizzare una situazione di fatto quando esiste il pericolo che il tempo o l’intervento di terzi ne alterino la consistenza. Nella prassi del contenzioso edilizio, tuttavia, la sua funzione si estende: la perizia resa in quella sede diventa spesso l’unico accertamento tecnico dell’intera vicenda, perché il successivo giudizio di merito – specie in caso di contumacia del convenuto – non richiede ulteriore attività istruttoria. Ciò pone un interrogativo di fondo sulla trasferibilità delle risultanze tecniche da un procedimento non contenzioso a un giudizio ordinario, dove vigono regole probatorie diverse.
Il principio guida: la perizia ATP come prova nel merito
Ma un accertamento nato per finalità conciliative può davvero sorreggere una condanna nel merito senza ulteriori verifiche? Il Tribunale di Aosta risponde affermativamente, ma non incondizionatamente. Il giudice ha attribuito piena utilizzabilità alle risultanze della perizia resa in sede di ATP precisando che la relativa produzione nel giudizio di merito era stata espressamente autorizzata con provvedimento reso in una precedente udienza. Due condizioni, dunque, reggono il principio: che le parti abbiano avuto modo di interloquire sul contenuto della perizia in sede di ATP – dunque in contraddittorio tecnico, anche se non ancora pienamente contenzioso – e che il giudice del merito ne abbia disposto l’acquisizione con un provvedimento specifico, non un rinvio generico agli atti del procedimento sommario. Soddisfatte queste condizioni, la perizia ATP smette di essere un mero elemento indiziario e assume la funzione di prova piena, idonea a fondare da sola l’accertamento dei fatti costitutivi della domanda.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il giudice ha condannato le due imprese, in solido tra loro, al pagamento della somma complessivamente richiesta dall’attrice, muovendo da un impianto argomentativo in cui la perizia ATP occupa il ruolo centrale. Le voci di danno – dalla restituzione delle somme versate in eccesso rispetto ai lavori eseguiti, alla differenza tra prezzo preventivato e prezzo di mercato per le opere mancanti, fino ai costi dei materiali e alla penale per il mancato utilizzo dell’immobile – trovano fondamento diretto nelle tabelle riepilogative predisposte dal CTU nel procedimento di istruzione preventiva. Il Tribunale ha inoltre osservato che le circostanze dedotte dall’attrice nei capitoli di prova per interpello potevano ritenersi ammesse ai sensi dell’art. 232 c.p.c., proprio perché la documentazione già in atti – compresa la perizia ATP – forniva già di per sé riscontro alle deduzioni attoree, rendendo superflua ulteriore attività istruttoria.
Sul piano della responsabilità, il giudice ha ravvisato solidarietà passiva tra le due imprese, ritenendole entrambe compartecipi della cattiva gestione di un rapporto contrattuale unitariamente considerato. Un profilo distinto rispetto al tema centrale della decisione, ma che si è giovato della medesima base probatoria: la perizia ATP, infatti, aveva già fotografato lo stato dell’opera in un momento in cui la successione fra le due ditte si era già consumata, permettendo di ricostruire con precisione il valore dei lavori mancanti e la loro imputabilità. Quanto alle spese processuali, liquidate con una riduzione del 50% sui parametri medi del d.m. 55/2014 in ragione della ridotta complessità istruttoria della causa, il Tribunale ha di fatto confermato l’effetto pratico del principio enunciato: quando l’ATP è stata condotta con rigore e in contraddittorio, il giudizio di merito può svolgersi senza ulteriori accertamenti, con evidente risparmio di tempi e costi per la parte diligente.
