📌 LA VICENDA
- Materia: Circolazione stradale – Responsabilità civile automobilistica
- Oggetto: Applicazione presunzione colpa concorrente per mancata prova dinamica sinistro
- Normativa: art. 2054 co. 2 c.c., art. 154 C.d.S., art. 2697 c.c.
- Parole chiave: presunzione art. 2054, colpa concorrente 50%, mancata prova dinamica, segnalazione freccia, pari responsabilità
La presunzione di colpa concorrente ex art. 2054 co. 2 c.c. va applicata quando non può valutarsi compiutamente le rispettive condotte dei conducenti e non risulta provato che l’automobilista avesse segnalato la manovra di svolta azionando la freccia. Il Tribunale di Roma ha condannato i convenuti nella misura del 50% non essendo stata raggiunta la prova dell’effettiva dinamica del sinistro, pur essendo pacifico che il motociclo si trovasse dietro la vettura e tentasse la manovra di sorpasso. La sentenza chiarisce che il punto d’urto lascia ritenere che il motociclista sopraggiungesse quando già l’automobilista si apprestava alla manovra di svolta a sinistra, ma non risulta provato che l’automobilista avesse segnalato la manovra. In assenza di prova completa delle condotte, opera la presunzione che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno.
Massima
“Ciò posto, tali essendo le risultanze probatorie acquisite agli atti, non potendosi tener conto delle dichiarazioni rese dai testimoni non presenti all’arrivo, quasi tempestivo, degli agenti e della cui presenza sul luogo del fatto nessuno delle parti ha fatto cenno nella propria dichiarazione resa agli agenti, deve ritenersi non raggiunta la prova dell’effettiva dinamica del sinistro, a nulla ostando la mancata risposta del convenuto contumace all’interrogatorio formale deferitogli. Pacifica risultando la circostanza che il motociclo si trovasse dietro la vettura e tentasse la manovra di sorpasso, il punto d’urto fra i due mezzi lascia ritenere che il motociclista sopraggiungesse quando già l’automobilista si apprestava alla manovra di svolta a sinistra e tuttavia non è risultato provato che l’automobilista avesse segnalato la propria manovra azionando la freccia. Ne consegue che, non potendosi valutare compiutamente le rispettive condotte, va applicato l’art. 2054 c. 2 c.c., secondo cui ‘Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli‘. I convenuti vanno pertanto condannati a risarcire il danno patito dall’attore nella misura del 50%.”
