Caso fortuito art. 141 cod. ass.: irrilevanza colpa conducente antagonista – Tribunale Napoli 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto della circolazione stradale – Responsabilità civile auto
  • Oggetto: Risarcimento danni terzo trasportato – Azione diretta ex art. 141 Codice Assicurazioni
  • Normativa: art. 141 d.lgs. 209/2005, art. 2043 c.c., art. 2054 c.c., art. 295 c.p.c.
  • Parole chiave: caso fortuito, terzo trasportato, azione diretta, art. 141 codice assicurazioni, onere probatorio

Il caso fortuito ex art. 141 Codice Assicurazioni costituisce l’unico limite all’azione diretta del terzo trasportato e riguarda esclusivamente l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 2026, ha ribadito che la nozione di caso fortuito art. 141 cod. ass. non può essere ricondotta alla condotta colposa dell’altro conducente, risultando irrilevante la responsabilità del veicolo antagonista. La sentenza chiarisce che il caso fortuito comprende solo ipotesi eccezionali in cui il danno si sia prodotto non a causa di un evento ricollegabile alla circolazione, bensì per una circostanza esterna indipendente dalla volontà del conducente. Nel caso esaminato, la domanda è stata rigettata per mancata prova della qualità di trasportato, non per sussistenza di caso fortuito.

Massima

“In questo senso le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno recentemente risolto il contrasto interpretativo precedentemente insorto sulla questione, chiarendo che la nozione di “caso fortuito”, prevista come limite all’applicabilità dell’azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell’altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro. […] è superato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 141 d.lgs. 209/2005 non sarebbe applicabile nei casi in cui la responsabilità esclusiva del sinistro sia addebitabile al conducente del veicolo antagonista. Infatti, l’art. 141 d.lgs. 209/2005 non richiede che il danneggiato dia prova della dinamica dell’incidente ed esclude dall’area della risarcibilità quelle sole condotte ascrivibili a “caso fortuito”, tali essendo quelle ipotesi eccezionali, né prevedibili, in cui il danno si sia prodotto non già a causa di un evento ricollegabile alla circolazione, bensì a causa una circostanza esterna, indipendente dalla volontà e dal comportamento del soggetto agente, né in alcun modo connessa con un comportamento negligente o imprudente del conducente del veicolo antagonista.”

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