Applicazione retroattiva in via equitativa delle tabelle DPR 12/2025 ai sinistri pregressi – Tribunale di Catania 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità civile – Circolazione stradale
  • Oggetto: Risarcimento danno biologico temporaneo – Investimento mortale pedone su strisce pedonali
  • Normativa: artt. 2054, 1226, 2947 c.c.; art. 26 l. 990/1969; art. 290 d.lgs. 209/2005; DPR 12/2025
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: tabelle danno biologico, DPR 12/2025, applicazione retroattiva, sinistri pregressi, criterio equitativo

Le nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti introdotte dal DPR n. 12 del 13 gennaio 2025, entrate in vigore il 5 marzo 2025, pur applicandosi in via diretta esclusivamente ai sinistri verificatisi dopo tale data, costituiscono in via equitativa ex art. 1226 c.c. valido e necessario criterio di riferimento per la valutazione del danno biologico anche nei sinistri anteriori, con preferenza rispetto al sistema tabellare preesistente, trattandosi di strumento normativo regolamentare di portata generale.

Il Tribunale di Catania, con la sentenza del febbraio 2026, ha affrontato la delicata questione dell’applicabilità delle nuove tabelle uniche nazionali ad un sinistro stradale risalente al dicembre 2010, affermando il principio per cui il carattere regolamentare delle stesse le rende strumento privilegiato di liquidazione equitativa anche per fattispecie pregresse.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Presunzione di colpa del conducente ex art. 2054 c.c. in caso di investimento di pedone sulle strisce pedonali e onere probatorio della condotta anormale e imprevedibile del pedone
  • Distinzione tra danno biologico terminale e danno catastrofale: requisiti di risarcibilità e necessità della prova della lucida consapevolezza dell’ineluttabilità della morte
  • Liquidazione del danno biologico terminale mediante tabelle per inabilità temporanea assoluta e non mediante tabelle per invalidità permanente fondate sulla vita media futura
  • Trasmissibilità iure hereditatis del danno biologico terminale agli eredi e natura unitaria del danno non patrimoniale
  • Applicazione del termine prescrizionale più lungo previsto per il fatto-reato anche in assenza di querela quando il giudice civile accerti incidenter tantum gli estremi oggettivi e soggettivi dell’illecito penale
  • Interruzione della prescrizione mediante costituzione in mora e presunzione di arrivo al destinatario del plico postale con onere probatorio a carico del destinatario di dimostrare la mancata conoscenza dell’atto

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