Principio di automatismo delle prestazioni: l’ASPI spetta anche con contributi non versati dal datore – Tribunale di Taranto 2025

Una recente pronuncia del Tribunale di Taranto chiarisce definitivamente un principio fondamentale nel diritto previdenziale italiano: l’automatismo delle prestazioni assicurative per i lavoratori, anche in presenza di omissioni contributive da parte del datore di lavoro. La sentenza, particolarmente rilevante per tutti i lavoratori che si trovano a fronteggiare richieste di restituzione da parte dell’INPS, ribadisce che le prestazioni temporanee come l’indennità di disoccupazione ASPI sono dovute anche quando i contributi non sono stati effettivamente versati, purché risultino dovuti secondo la normativa vigente. Un importante precedente che conferma le tutele previste dall’ordinamento a favore dei lavoratori subordinati.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia oggetto della sentenza trae origine da una richiesta di restituzione avanzata dall’INPS nei confronti di un lavoratore, al quale l’istituto aveva erogato l’indennità di disoccupazione ASPI (Assicurazione Sociale Per l’Impiego) nel periodo compreso tra l’8 settembre 2014 e il 9 maggio 2015. Con comunicazione del 27 marzo 2024, l’ente previdenziale aveva richiesto al beneficiario la restituzione della somma di euro 5.938,89, ritenendo che tale prestazione fosse stata indebitamente percepita. Il lavoratore, ritenendo invece legittima la percezione dell’indennità, ha deciso di adire le vie legali per contestare la pretesa restitutoria dell’istituto.

Il caso in esame presenta caratteristiche particolarmente interessanti, in quanto mette in luce un principio cardine del diritto previdenziale italiano: l’automatismo delle prestazioni. Secondo tale principio, le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando il datore di lavoro non ha regolarmente versato i contributi dovuti, salvo diverse disposizioni previste da leggi speciali. Questo meccanismo di tutela è fondamentale per garantire la protezione sociale dei lavoratori, evitando che questi possano essere danneggiati da comportamenti omissivi dei loro datori di lavoro.

Nel caso specifico, l’INPS aveva fondato la propria richiesta di restituzione su due presupposti principali. In primo luogo, l’istituto contestava il mancato versamento dei contributi relativi a un rapporto di lavoro dipendente che, secondo quanto emerso, si era svolto tra il beneficiario e una società S.r.l. nel periodo dal 27 giugno 2014 al 31 agosto 2014. In secondo luogo, e in maniera ancora più radicale, l’INPS metteva in dubbio la stessa esistenza del rapporto di lavoro, sostenendo che non vi fossero prove sufficienti a dimostrarne l’effettiva sussistenza.

La questione assumeva particolare rilevanza in quanto, per accedere all’indennità di disoccupazione ASPI, la normativa richiede specifici requisiti contributivi. In particolare, il lavoratore deve poter vantare almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione, pari a 52 contributi settimanali, nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Pertanto, la contestazione dell’INPS mirava a mettere in discussione il possesso di tali requisiti da parte del beneficiario.

A fronte di tale richiesta, il lavoratore ha presentato ricorso al Tribunale di Taranto, sezione lavoro, chiedendo che venisse accertata la non debenza della somma pretesa dall’INPS. A sostegno della propria posizione, il ricorrente ha prodotto documentazione attestante l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro contestato, tra cui il modello Unilav, i cedolini di paga e la certificazione unica 2015. Tali documenti dimostravano che tra il ricorrente e la società Simon & Simon srl era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale per 36 ore settimanali, con inizio dal 27 giugno 2014 e termine al 31 agosto 2014, con qualifica di aiuto cuoco di ristorante e con inquadramento nel livello 5L del CCNL per i pubblici esercizi.

L’INPS, costituendosi in giudizio, ha insistito nella propria pretesa restitutoria, sostenendo in particolare che l’omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, unito alla sopravvenuta prescrizione degli stessi per decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995, impedisse l’operatività del principio di automatismo delle prestazioni previdenziali. In sostanza, secondo l’istituto, la prescrizione dei contributi avrebbe reso illegittima l’erogazione dell’indennità di disoccupazione ASPI, giustificandone la richiesta di restituzione.

Il Tribunale di Taranto, investito della questione, ha dovuto quindi esaminare sia l’aspetto fattuale relativo all’esistenza del rapporto di lavoro, sia l’aspetto giuridico concernente l’applicabilità del principio di automatismo delle prestazioni nel caso specifico, tenendo conto dell’eccezione sollevata dall’INPS in merito alla prescrizione dei contributi. La decisione del giudice si è concentrata sull’analisi della documentazione prodotta dal ricorrente e sull’interpretazione delle norme rilevanti in materia, con particolare riferimento all’art. 2116 del codice civile e all’art. 27 del r.d.l. n. 636/1939, convertito in legge n. 1272/1939.

La vicenda solleva questioni di grande rilevanza pratica per tutti i lavoratori che, dopo aver perso involontariamente l’occupazione, beneficiano di prestazioni previdenziali come l’indennità di disoccupazione, solo per vedersi successivamente richiedere la restituzione delle somme percepite a causa di irregolarità contributive imputabili ai loro precedenti datori di lavoro. La sentenza del Tribunale di Taranto rappresenta quindi un importante punto di riferimento per la corretta interpretazione e applicazione del principio di automatismo delle prestazioni previdenziali nel nostro ordinamento.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame si inserisce in un quadro normativo articolato, che richiede un’attenta analisi delle disposizioni rilevanti in materia di prestazioni previdenziali e, in particolare, di indennità di disoccupazione. Il principio fondamentale da cui muovere è quello dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, sancito dall’art. 2116, comma 1, del codice civile, secondo cui “le prestazioni indicate nell’art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza o di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali“.

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