Il procedimento disciplinare ex art. 7 L. 300/1970 richiede che il lavoratore, per essere ascoltato oralmente, presenti una tempestiva ed esplicita richiesta di audizione. Nel caso esaminato dal Tribunale di Lecce nel 2026, un operaio escavatorista licenziato per giusta causa aveva contestato la violazione del proprio diritto di difesa, sostenendo di aver richiesto l’audizione orale nella lettera di giustificazioni con la formula “resto comunque a disposizione di essere ascoltato a discolpa del mio operato“. L’azienda resistente aveva replicato che tale dichiarazione non integrasse una espressa richiesta di ascolto, essendo configurabile solo come generica disponibilità.
Il Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso, affermando che l’offerta della disponibilità all’ascolto posta in calce alla lettera di giustificazioni scritte non integri una espressa richiesta di ascolto ai sensi dell’art. 7 L. 300/1970. Il giudice ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il datore di lavoro non ha un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l’audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla manifestazione tempestiva (entro cinque giorni) ed esplicita del lavoratore di voler essere sentito di persona.
Massima della sentenza
“L’art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, il quale subordina la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare alla previa contestazione degli addebiti, al fine di consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento ascrittogli, non comporta per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l’audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla manifestazione tempestiva (entro il quinto giorno) del lavoratore di voler essere sentito di persona, e nel giudizio il lavoratore ha l’onere di provare la sua tempestiva richiesta, costituente elemento costitutivo a lui favorevole della fattispecie procedimentale. (…) Alla luce della giurisprudenza sopra citata, che richiede che il lavoratore per essere ascoltato oralmente a sua difesa presenti una tempestiva ed esplicita richiesta, si deve ritenere che l’offerta della disponibilità all’ascolto posta in calce alla lettera, dopo le giustificazioni scritte, non integri una espressa richiesta di ascolto. Ne consegue che si deve ritenere non sussistente la lamentata violazione del diritto di difesa, anche considerato che comunque il ricorrente ha esposto per iscritto le sue giustificazioni.“
