📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto del lavoro – Licenziamento
- Oggetto: Inefficacia del licenziamento – Elezione di domicilio digitale
- Normativa: art. 47 c.c., art. 2 L. n. 604/1966, art. 18 L. n. 300/1970
- Parole chiave: elezione di domicilio digitale, licenziamento PEC, forma scritta licenziamento, inefficacia licenziamento, domicilio digitale lavoratore
L’elezione di domicilio digitale per la comunicazione del licenziamento deve rispettare i requisiti dell’art. 47 c.c., ossia forma scritta espressa e riferimento a “determinati atti e affari“. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 2026, ha dichiarato inefficace il licenziamento comunicato via PEC a un indirizzo indicato dalla lavoratrice con formula generica (“la pec dove poter inviare la documentazione riguardante me medesima“), priva di specificazione degli atti rilevanti. La lavoratrice, dipendente dal 2011 con qualifica di operaia ausiliaria, era stata licenziata per superamento del periodo di comporto nel 2025. Il Tribunale, richiamando Cassazione 2024, ha statuito che l’elezione di domicilio digitale inefficace rende invalida la comunicazione del licenziamento, con conseguente persistenza del rapporto di lavoro e obbligo di corrispondere le retribuzioni arretrate fino alla effettiva riammissione in servizio.
Massima
“l’elezione di domicilio, quale criterio sostitutivo dei normali luoghi di localizzazione della persona, costituisce un atto unilaterale di diritto sostanziale e deve essere fatta espressamente per iscritto e per “determinati atti e affari”, come stabilito dall’art. 47 c.c.. Occorre, in altri termini, che l’elezione risulti in modo espresso ed inequivoco, sia con riferimento alla volontà della dichiarazione, quanto all’ambito della stessa. La dichiarazione di elezione non solo non può desumersi da fatti concludenti (v. Cass. n. 25647/2008), ma deve essere, altresì, interpretata restrittivamente, e cioè con esclusivo riferimento agli atti ed affari in essa richiamati, dal momento che solo per gli stessi può presumersi una certa ed univoca volontà abdicativa del rapporto che normalmente si instaura fra la ricezione degli atti e i luoghi di abituale residenza e frequentazione (v. Cass. n. 17101 del 2011) … l’indicazione fornita all’azienda dalla lavoratrice (“io sottoscritta invio a voi la pec dove poter inviare la documentazione riguardante me medesima”), ugualmente disancorata da un benché minimo riferimento a “determinati atti o affari”, così come espressamente richiesto dal precitato art. 47 c.c., e del tutto indistintamente e genericamente riferita alla documentazione relativa a quest’ultima, non consente di definire in alcun modo lo specifico ambito della elezione di domicilio che viene in rilievo e, ancor meno, di correlarla alla comunicazione dell’approssimarsi del superamento del periodo di comporto e/o alla comunicazione dell’atto espulsivo oggetto di impugnazione. In altri termini, in difetto della imprescindibile specificazione degli atti e/o degli affari a cui riferire gli effetti dell’atto unilaterale che viene in rilievo, non vi è conseguentemente modo di associarvi la volontà della lavoratrice di abdicare al “rapporto che normalmente si instaura fra la ricezione degli atti e i luoghi di abituale residenza e frequentazione” e, quindi, di ritenere valida l’elezione di domicilio effettuata, con il corollario che la comunicazione dell’atto di licenziamento, pacificamente inoltrata sulla pec del cognato della medesima lavoratrice non può che essere considerata inefficace.”
