LA VICENDA
- Materia: Diritto del lavoro – Licenziamento
- Oggetto: Unico centro d’imputazione – Codatorialità e responsabilità solidale
- Normativa: art. 2697 c.c., art. 7 L. n. 300/1970, art. 18 L. n. 300/1970
- Parole chiave: unico centro imputazione, codatorialità, responsabilità solidale datore lavoro, gruppo societario rapporti lavoro, persona fisica datore lavoro
Un lavoratore edile assunto nel 2022 da tre società diverse viene licenziato nel 2023 senza contestazione disciplinare. Il Tribunale di Lecce riconosce l’unico centro d’imputazione tra le società, rilevando medesima sede legale, identico oggetto sociale e gestione accentrata del personale in capo a un’unica persona fisica che decideva assunzioni, licenziamenti e impartiva direttive sui cantieri. L’unico centro d’imputazione sussiste quando ricorrono quattro requisiti: univocità della struttura organizzativa, integrazione delle attività, coordinamento tecnico-amministrativo con unico soggetto direttivo e utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa. Il Tribunale, richiamando Cass. n. 22509/2024, dichiara inefficace il licenziamento per difetto di contestazione ex art. 7 St. Lav. e condanna solidalmente le due società e la persona fisica (effettivo datore di lavoro) alla reintegra del lavoratore e al pagamento di sei mensilità di indennità risarcitoria.
Massima
“la giurisprudenza da ultimo Cassazione civile sez. lav., 08/08/2024, n. 22509, è costante nel ritenere che tale rapporto implica la sussistenza di un unico centro d’imputazione del rapporto di lavoro e presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società. Ma anche laddove il singolo lavoratore non abbia effettivamente svolto le proprie prestazioni in modo promiscuo per le società collegate, si configura una responsabilità solidale laddove dette società costituiscano un unico centro di imputazione di interessi. I requisiti essenziali per ravvisare il collegamento tra due imprese che dà vita ad un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro sono i seguenti: 1. univocità della struttura organizzativa e produttiva; 2. integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune; 3. coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario, tale da individuare un unico soggetto direttivo; 4. utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie e distinte imprese … le due società operavano in un’ottica unitaria: medesimo luogo di riferimento, identico oggetto sociale, legami partecipativi significativi e, soprattutto, gestione del personale totalmente accentrata in capo al medesimo soggetto. È proprio questo il tipo di compenetrazione organizzativa che la giurisprudenza considera sintomatica di un superamento della distinta soggettività giuridica in ambito lavoristico, giacché la realtà fattuale dimostra che il potere direttivo era esercitato senza soluzione di continuità su lavoratori formalmente assunti da imprese diverse … il rapporto di lavoro non può che essere imputato a un unico centro gestionale, essendo la distinzione societaria priva, sotto il profilo lavoristico, di effettività sostanziali … deve ravvisarsi l’unico centro d’imputazione … nonché la responsabilità personale anche di persona fisica, in qualità di effettivo datore di lavoro.”
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