Cessione crediti in blocco: senza prova documentale il precetto va sospeso

Trib. Genova, Sez. VII civile, ord. 04.09.2026: sospesa l’efficacia esecutiva del precetto per mancata prova della cessione del credito.

Un mutuo del 2007, un pignoramento immobiliare concluso anni dopo, e infine un precetto notificato dalla presunta cessionaria del credito nel 2026: è il perimetro fattuale su cui interviene un’ordinanza del Tribunale di Genova che torna su un tema ricorrente nel contenzioso bancario, quello della cessione crediti in blocco ex art. 58 TUB. Il giudice ligure ha accolto l’opposizione a precetto proposta dal debitore, sospendendone l’efficacia esecutiva. Il punto centrale della decisione riguarda l’onere probatorio della società che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario. Non basta, secondo il Tribunale, la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Serve qualcosa in più. La vicenda tocca anche il tema, meno frequente ma non meno rilevante, dell’imputazione delle somme già incassate da una precedente esecuzione immobiliare sul medesimo credito.

La vicenda processuale

Nel 2007 il debitore aveva sottoscritto con Intesa San Paolo Spa un contratto di mutuo fondiario per l’acquisto di un immobile in provincia di Alessandria, per un importo di 155.000 euro. Dopo un periodo di regolare adempimento, il mutuatario cessava i pagamenti e la banca avviava una procedura esecutiva immobiliare, conclusasi con la vendita del bene pignorato e l’assegnazione del ricavato al procedente.

Anni più tardi, una società si affermava cessionaria dei crediti di Intesa San Paolo nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione perfezionata nel 2018, con efficacia economica dal 1° gennaio e giuridica dal 23 aprile di quell’anno. Sulla base di tale titolo, nel luglio 2026 la società notificava al debitore un atto di precetto per le mensilità asseritamente scadute, oltre interessi di mora e accessori.

Il debitore proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., con contestuale istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., articolando quattro motivi. Il primo contestava il difetto di legittimazione attiva della società precettante, per assenza di prova della cessione in blocco, ritenendo insufficiente la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il secondo motivo eccepiva la nullità del precetto per omessa descrizione del contratto di cessione. Il terzo motivo lamentava che nell’atto fossero indicati solo gli elementi del contratto di compravendita, senza alcun riferimento al contratto di cessione. Il quarto motivo denunciava l’indeterminatezza del credito, in assenza di indicazione del residuo, delle rate insolute e dei tassi applicati, nonché la mancata considerazione dell’importo già incassato dalla precedente vendita coattiva dell’immobile.

Fissata udienza al 4 settembre 2026, la parte reclamata non compariva. Il Tribunale tratteneva quindi la causa in decisione.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

La disciplina di riferimento è quella dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), richiamata dall’art. 4 della l. n. 130/1999 in tema di cartolarizzazione dei crediti. La norma prevede un regime derogatorio rispetto alla cessione del credito disciplinata dal codice civile, giustificato dalla natura dell’operazione: non trasferimenti di crediti individuati singolarmente, ma cessioni in blocco di interi portafogli, individuati per tipologia sulla base di caratteristiche comuni. Per questo motivo, l’art. 58, commi 2, 3 e 4, TUB sostituisce la notifica individuale al debitore ceduto con la pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel registro delle imprese, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Tale forma di pubblicità produce, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti di notifica di cui all’art. 1264 c.c. e rende la cessione opponibile erga omnes.

L’onere della prova nella cessione in blocco

Il tema centrale, tuttavia, non riguarda l’opponibilità della cessione, bensì la sua prova sostanziale. Il Tribunale richiama sul punto l’art. 2697, comma 2, c.p.c.: è onere della società che si afferma cessionaria dimostrare, con elementi documentali idonei, l’effettiva inclusione del credito controverso nell’operazione di cessione. La sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per quanto assolva alla funzione di pubblicità-notizia, non costituisce prova ex se dell’inclusione di quello specifico credito nel blocco ceduto.

Il principio guida: la cessione crediti in blocco richiede prova documentale specifica

Il Tribunale genovese si allinea a un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, richiamando in particolare l’ordinanza n. 15900/2026, secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha «anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale», salvo riconoscimento esplicito o implicito del resistente. Il principio si applica specificamente laddove il debitore ceduto contesti l’esistenza stessa dei contratti sottesi: in tal caso, secondo la Corte, non è sufficiente la prova della notificazione della cessione, neppure se avvenuta tramite Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la notificazione può rivestire, al più, un valore indiziario.

Ma cosa succede se il debitore non compare e non contesta espressamente la cessione? Nel caso di specie il Tribunale ha comunque ritenuto insufficiente la prova offerta dalla società precettante, nonostante la mancata comparizione della parte reclamata all’udienza cautelare, poiché l’onere probatorio grava comunque su chi si afferma cessionario, e non può considerarsi soddisfatto per il solo silenzio della controparte quando quest’ultima abbia già contestato la cessione con l’atto introduttivo.

La decisione e il ragionamento della Corte

Il Tribunale ha innanzitutto verificato la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione udienza, effettuata a uno dei due procuratori legali costituiti, qualificatosi come tale nell’atto di precetto opposto, con indicazione del proprio indirizzo PEC. Richiamando un principio di diritto persuasivo (Cass. civ., sez. VI, 15 ottobre 2019, n. 26076), il giudice ha ritenuto che la notifica a uno solo dei due avvocati che difendono congiuntamente e disgiuntamente un soggetto costituisca notifica valida ed efficace. La mancata comparizione della società precettante è stata quindi qualificata come libera scelta, non come vizio processuale.

Ciò non ha tuttavia sollevato la parte opposta dall’onere della prova in punto di esistenza della cessione contestata, che è rimasta non provata. Il Tribunale ha ritenuto fortemente dubbia la legittimazione attiva della società precettante, non risultando dimostrato, con elementi ulteriori rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che il credito azionato fosse effettivamente ricompreso nell’operazione di cessione in blocco.

A questa prima lacuna se ne è aggiunta una seconda, egualmente rilevante: il precetto non conteneva alcun riferimento all’importo già incassato dalla banca originaria a seguito della precedente esecuzione immobiliare, conclusasi con la vendita del bene ipotecato e l’assegnazione del ricavato al procedente. Il Tribunale ha osservato che, ove il bene fosse stato gravato da ipoteca in favore di Intesa San Paolo, occorreva verificare se il creditore avesse incassato un importo dalla vendita coattiva, da imputare, in caso positivo, al credito precettato, con conseguente decremento del capitale e degli interessi moratori maturati. L’assenza di ogni indicazione sul punto ha reso, secondo il giudice, il credito precettato di dubbia esistenza e assolutamente indeterminato.

Sulla base di queste due lacune probatorie, il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione, disponendo che le eventuali precisazioni sul punto potranno essere offerte dalla società precettante in sede di merito. Quanto alle spese, il Tribunale ha richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui il sub-procedimento cautelare instaurato in corso di causa è privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la relativa regolamentazione delle spese non può che essere disposta con il provvedimento che chiude quest’ultimo (Cass. civ. n. 3436/2011). Le spese sono state pertanto riservate al definitivo.

Studio Legale Montinaro