INDICE:
- INTRODUZIONE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
INTRODUZIONE
Nel panorama giuridico italiano, la querela di falso rappresenta uno strumento processuale di particolare rilevanza quando si tratta di contestare l’autenticità di un documento. Ma cosa accade quando l’oggetto della querela è un testamento olografo, espressione ultima delle volontà di un defunto? Una recente sentenza del Tribunale di Lecce del 2024 affronta questa delicata questione, ponendo l’accento sui criteri da adottare per accertare la genuinità di una scheda testamentaria. Il caso in esame solleva interrogativi cruciali: quali sono gli elementi determinanti per stabilire se un testamento è autentico o frutto di falsificazione? E come si bilanciano le esigenze di tutela della volontà del testatore con quelle di certezza del diritto?
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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda giudiziaria prende avvio con il decesso di un sacerdote, avvenuto il 12 agosto 2011 a Castrignano del Capo, in provincia di Lecce. In seguito alla sua scomparsa, emergono due testamenti olografi con contenuti contrastanti. Il primo, datato 18 giugno 2007, viene pubblicato l’8 settembre 2011 su richiesta di un altro sacerdote. Questo testamento dispone la ripartizione dei beni del defunto tra la Diocesi e alcuni parenti.
Nello stesso giorno, tuttavia, viene richiesta la pubblicazione di un secondo testamento olografo, intitolato “Dichiarazione testamentaria” e datato 23 luglio 2008. Questo secondo documento indica come unico erede un nipote del defunto, il quale non aveva particolari legami affettivi con lo zio sacerdote.
La discrepanza tra i due testamenti e le circostanze sospette legate al secondo documento portano all’avvio di una complessa vicenda legale. Inizialmente, viene richiesto un accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) presso il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, per verificare l’autenticità della “Dichiarazione testamentaria” del 2008.
Successivamente, nel 2014, viene proposta una prima querela di falso nei confronti del testamento del 2008. Questa azione legale attraversa diverse fasi processuali: viene accolta in primo grado dal Tribunale di Lecce nel 2016, l’appello viene dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Lecce nel 2019, ma la Corte di Cassazione, con un’ordinanza del 2020, accoglie il ricorso e rinvia il caso nuovamente alla Corte d’Appello di Lecce.
Tuttavia, il processo di appello non viene riassunto da nessuna delle parti coinvolte. Ciò porta alla proposizione di una nuova querela di falso nel 2022, oggetto della sentenza in esame. L’attrice, beneficiaria di parte delle disposizioni contenute nel testamento del 2007, chiede l’accertamento della validità di quest’ultimo e la dichiarazione di nullità della “Dichiarazione testamentaria” del 2008.
Il convenuto principale si oppone, sostenendo la genuinità del testamento del 2008 e giustificando le eventuali irregolarità grafiche con lo stato di salute precario del testatore al momento della redazione. Gli altri convenuti, tra cui la Diocesi e alcuni parenti del defunto, rimangono contumaci nel processo.
La controversia si incentra quindi sulla determinazione dell’autenticità della “Dichiarazione testamentaria” del 2008, con implicazioni significative per la successione del sacerdote defunto e per gli interessi delle varie parti coinvolte.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il caso in esame si inserisce nel complesso quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla querela di falso e all’accertamento dell’autenticità dei testamenti olografi. La sentenza del Tribunale di Lecce fa riferimento a diverse disposizioni normative e precedenti giurisprudenziali che è opportuno analizzare.
In primo luogo, va menzionato l’articolo 221 del Codice di Procedura Civile, che disciplina la proposizione della querela di falso. La norma richiede una procura speciale per proporre la querela, aspetto su cui il Tribunale si sofferma, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione. In particolare, viene citata la sentenza n. 21941 del 25 settembre 2013, secondo cui la procura ad litem rilasciata in calce all’atto di citazione può integrare gli estremi della procura speciale richiesta dall’art. 221 c.p.c., quando dal suo tenore emerge che sia stata univocamente conferita al fine di proporre la querela.
Un punto cruciale della sentenza riguarda l’ammissibilità della querela di falso per contestare l’autenticità di un testamento olografo. Il Tribunale fa riferimento a un importante principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12307 del 15 giugno 2015. Secondo tale principio, la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l’onere della relativa prova. Tuttavia, il Tribunale precisa che questo orientamento non esclude la possibilità di contestare l’autenticità del testamento olografo attraverso lo strumento della querela di falso.
A sostegno di questa interpretazione, viene citata la sentenza della Cassazione n. 15823 del 23 luglio 2020, che ribadisce l’ammissibilità della querela di falso nei confronti della generalità delle scritture private, inclusi i testamenti olografi. Il Tribunale richiama anche la sentenza della Cassazione n. 1789 del 29 gennaio 2007, che specificamente tratta la querela di falso in relazione ai testamenti olografi.
Per quanto riguarda l’aspetto probatorio, la sentenza fa ampio riferimento ai risultati della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) espletata in sede di accertamento tecnico preventivo. In questo contesto, è importante sottolineare il valore attribuito alla perizia grafologica come mezzo di prova nell’accertamento dell’autenticità di un testamento olografo. Il Tribunale, infatti, basa gran parte della sua decisione sulle conclusioni del CTU, ritenendole logicamente fondate e immuni da rilievi critici.
Infine, la sentenza tocca anche il tema della legittimazione attiva e dell’interesse ad agire in casi di querela di falso su testamenti. Il Tribunale respinge le eccezioni sollevate dal convenuto su questi aspetti, ribadendo che la qualità di beneficiario anche di una sola disposizione testamentaria non subordinata a condizioni è sufficiente a conferire legittimazione e interesse ad agire.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Lecce, dopo aver esaminato attentamente le questioni preliminari e di merito, giunge a una decisione che accoglie la querela di falso proposta dall’attrice. L’analisi del caso si sviluppa su diversi piani, ciascuno dei quali merita un’attenta considerazione.
Innanzitutto, il Tribunale affronta le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, disattendendole tutte. In particolare:
- Sull’ammissibilità dell’azione, il Tribunale ribadisce che, nonostante l’orientamento delle Sezioni Unite del 2015, la querela di falso rimane uno strumento processuale valido per contestare l’autenticità di un testamento olografo.
- Sulla questione della procura speciale, viene confermato che la procura ad litem rilasciata in calce all’atto di citazione può integrare gli estremi della procura speciale richiesta dall’art. 221 c.p.c., purché dal suo tenore emerga chiaramente la volontà di proporre la querela.
- L’eccezione di difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse ad agire viene respinta, sottolineando che anche la destinataria di una sola disposizione testamentaria non subordinata a condizioni ha interesse e legittimazione a proporre la querela.
- Infine, viene respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto di indicazione delle fonti di prova, riconoscendo validità probatoria ai risultati dell’accertamento tecnico preventivo precedentemente svolto.
Entrando nel merito della questione, il Tribunale basa la sua decisione principalmente sui risultati della consulenza tecnica d’ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo. Le conclusioni del CTU, ritenute logicamente fondate e immuni da rilievi critici, sono poste a fondamento della sentenza. In particolare, il Tribunale evidenzia i seguenti punti chiave dell’analisi peritale:
- Il testo della dichiarazione testamentaria non è ritenuto il prodotto genuino della volontà e della mano del testatore.
- Si riscontrano anomalie grafiche significative, quali interruzioni, riprese, ritocchi, esitazioni, variazioni nello spessore del tratto e tremori.
- Emergono discrepanze rilevanti tra la scrittura del testo testamentario e quella della firma e della data in calce al documento.
- L’analisi comparativa con scritture di comparazione risalenti a un anno prima evidenzia discordanze di valore segnaletico decisivo sotto il profilo della qualità del tratto grafico.
Il Tribunale respinge le osservazioni del consulente tecnico di parte del convenuto, condividendo le argomentazioni del CTU che le confutano. In particolare, viene sottolineato come l’ipotesi di un’evoluzione della scrittura del testatore non possa giustificare le discrepanze riscontrate tra il testo del testamento e la firma e la data in calce.
Sulla base di queste valutazioni, il Tribunale conclude che la scheda testamentaria datata 23 luglio 2008 non è il prodotto autentico della mano del testatore. Questa conclusione porta all’accoglimento della querela di falso, senza necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie.
È importante notare che il Tribunale non ritiene necessario pronunciarsi esplicitamente sull’autenticità del testamento olografo del 18 giugno 2007, considerando che tale autenticità non è mai stata oggetto di contestazione nel corso del procedimento.
La decisione del Tribunale di Lecce si inserisce in un contesto giurisprudenziale che riconosce l’importanza della perizia grafologica come strumento probatorio nelle querele di falso su testamenti olografi. Allo stesso tempo, la sentenza evidenzia la complessità di tali controversie e la necessità di un’analisi approfondita e multidisciplinare per giungere a una decisione equa e fondata.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“Vanno, preliminarmente, disattese le eccezioni preliminari sollevate dal resistente. In ordine all’ammissibilità dell’azione proposta, va considerato che il principio di diritto affermato nel 2017 dalle sezioni unite della Corte di cassazione (secondo cui ‘La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo’: così Cass. S.U. 15.6.2015 n. 12307), superando il precedente orientamento più favorevole alla necessità della querela di falso (cfr., per tutte, Cass. 24.5.2012 n. 8272), non esclude affatto la possibilità che chi intenda contestare l’autenticità del testamento olografo possa farlo anche attraverso il più oneroso strumento processuale della querela di falso, ammissibile, d’altra parte, anche nei confronti della generalità delle scritture private (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. VI 23.7.2020 n. 15823, nonché, con specifico riferimento al testamento olografo, Cass. 29.1.2007 n. 1789). […]
Quanto al merito, i risultati della C.T.U. espletata in sede di A.T.P. (proc. n. 95/2012 R.G. del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano), nel contraddittorio tra tutte le parti interessate all’eredità per cui è causa (compreso l’odierno resistente) e acquisita al presente giudizio, consentono di ritenere fondata la querela di falso qui proposta. […]
Sulla base delle valutazioni del C.T.U., sin qui ampiamente richiamate e che, per le ragioni già illustrate, possono essere poste a base delle presente decisione, deve, quindi, concludersi che la scheda testamentaria datata 23.7.2008 non è il prodotto autentico della mano del de cuius […].
Va, pertanto, accolta la querela di falso qui in esame, senza alcuna necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie e, in particolare, di ulteriori valutazioni a mezzo di C.T.U..”
(Tribunale di Lecce, sentenza n. 2844/2024)