Randagismo: l’Ente risponde dei danni ex art. 2043 c.c.

Randagismo: l’Ente risponde dei danni ex art. 2043 c.c.2

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 873/2022 del 02.08.2022, ha confermato la responsabilità dell’Ente per i danni causati da un animale randagio, applicando le regole generali di cui all’art. 2043 c.c.

La vicenda

Un automobilista ha subito un incidente a causa dell’attraversamento improvviso di un cane randagio. Il danneggiato ha quindi citato in giudizio l’Ente territoriale competente per territorio, chiedendone il risarcimento dei danni subiti.

La sentenza

La Corte d’Appello, accogliendo l’appello del danneggiato, ha confermato la responsabilità dell’Ente. La Corte ha ritenuto che, in materia di responsabilità per danni causati da animali randagi, debbano trovare applicazione le regole generali di cui all’art. 2043 c.c., e non di cui all’art. 2052 c.c., non potendosi ravvisare un rapporto di proprietà o di uso in relazione agli animali randagi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione e contenimento del fenomeno del randagismo.

In particolare, la Corte ha precisato che, ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’Ente, non è sufficiente individuare l’ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ma occorre provare la condotta obbligatoria esigibile dall’Ente e nella specie omessa, nonché soprattutto la riconducibilità dell’evento dannoso al mancato adempimento di detta condotta obbligatoria.

cassazione Sez. III, Ordinanza n. 31957 del 11.12.2018

La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall’art. 2052 c.c., sicché presuppone l’allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell’ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile il Comune convenuto per il danno subito dall’attore a causa dell’impatto tra la propria auto e un cane randagio verificatosi “assai fuori” dal centro abitato, senza accertare se, oltre che prevedibile, l’evento fosse evitabile mediante uno sforzo ragionevole)”.

Conclusioni

La sentenza della Corte d’Appello di Lecce conferma il principio secondo cui, in materia di responsabilità per danni causati da animali randagi, gli enti pubblici sono responsabili ai sensi dell’art. 2043 c.c., a condizione di provare la condotta omissiva e la causalità tra tale condotta e l’evento dannoso.

Avv. Cosimo Montinaro

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