Il Regolamento di Competenza in Cassazione: disciplina aggiornata e casistica giurisprudenziale


Indice

  1. Che cos’è il regolamento di competenza
  2. Le norme di riferimento aggiornate
  • Art. 41 c.p.c. – Regolamento di giurisdizione
  • Art. 42 c.p.c. – Regolamento necessario
  • Art. 43 c.p.c. – Regolamento facoltativo
  • Art. 45 c.p.c. – Conflitto di competenza e regolamento d’ufficio
  • Art. 39 c.p.c. – Litispendenza
  • Art. 47 c.p.c. – Procedimento
  1. Regolamento necessario e facoltativo: la distinzione pratica
  2. Le massime della Cassazione: testo integrale e casi pratici
  3. Schema operativo per il professionista

1. Che cos’è il regolamento di competenza

⚖️ Il regolamento di competenza è il rimedio processuale con cui la Corte di Cassazione viene investita della risoluzione definitiva di una questione di competenza insorta nel corso di un giudizio civile. Si tratta di uno strumento di carattere eccezionale e tassativo: non può essere utilizzato al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e la giurisprudenza ha nel tempo tracciato con grande rigore i confini della sua ammissibilità.

La sua finalità è chiara: evitare che le parti compiano inutile attività processuale davanti a un giudice privo di competenza, consentendo alla Corte di Cassazione di pronunciarsi in via definitiva e vincolante sull’individuazione del giudice naturale, senza attendere l’esaurimento dei gradi ordinari di impugnazione.


2. Le norme di riferimento aggiornate

Di seguito il testo vigente delle disposizioni codicistiche di riferimento, verificato allo stato attuale della normativa – comprensivo delle modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 e dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (con efficacia per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023).


Art. 41 c.p.c. – Regolamento di giurisdizione

«Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’articolo 37. L’istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all’articolo 367.

La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge alla amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.»

⚠️ Nota bene: questa norma disciplina il regolamento di giurisdizione — strumento diverso dal regolamento di competenza, che risolve il conflitto tra giudice ordinario e altri giudici o tra giurisdizione ordinaria e pubblica amministrazione. Il presupposto temporale è fondamentale: l’istanza è proponibile solo finché la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado.


Art. 42 c.p.c. – Regolamento necessario di competenza

«L’ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.»

Questa è la norma cardine del regolamento necessario. È stata modificata dalla L. 69/2009, che ha sostituito la parola “sentenza” con “ordinanza“, adeguando il testo alla nuova forma del provvedimento sulla competenza. Il suo carattere eccezionale è pacifico in giurisprudenza: va interpretata in senso stretto e non è suscettibile di applicazione analogica.

  • il regolamento è ammesso contro l’ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere il merito
  • il regolamento è ammesso contro il provvedimento che concede la sospensione ex art. 295 c.p.c.
  • il regolamento non è ammesso contro il provvedimento che nega la sospensione (principio costante: cfr. Cass. n. 20344/2020, n. 20812/2024)
  • il regolamento non è ammesso nei procedimenti cautelari, poiché i relativi provvedimenti hanno natura provvisoria e riproponibile (Cass. n. 10151/2025)

Art. 43 c.p.c. – Regolamento facoltativo di competenza

«Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può essere impugnato con l’istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

La proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre l’istanza di regolamento.

Se l’istanza di regolamento è proposta prima dell’impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della ordinanza che regola la competenza; se è proposta dopo, si applica la disposizione dell’articolo 48.»

📌 Punto chiave: la libertà di scelta tra regolamento e appello non è assoluta. Se la parte intende censurare solo la competenza, il regolamento è l’unico rimedio. L’appello è ammissibile solo se si intende impugnare anche la parte di merito (Cass. n. 10932/2020). La parte che ha proposto impugnazione ordinaria non può più proporre il regolamento, mentre le altre parti conservano tale facoltà.


Art. 45 c.p.c. – Conflitto di competenza e regolamento d’ufficio

«Il giudice istruttore, se ritiene di essere incompetente, può, prima della decisione, riferire al collegio, che pronuncia ordinanza non impugnabile. Il giudice che, a norma delle disposizioni precedenti, dichiara la propria incompetenza, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza.»

Questa norma attribuisce al giudice – e non solo alle parti – il potere di promuovere d’ufficio il regolamento. È rilevante soprattutto in tema di Sezioni Specializzate in materia di impresa e di competenza inderogabile per materia. Il regolamento d’ufficio è ammissibile, con la riforma del 2009, solo entro la prima udienza di trattazione.


Art. 39 c.p.c. – Litispendenza

«Se la stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con la stessa ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.

Se le cause pendono davanti a giudici di grado diverso, è competente il giudice preventivamente adito.»

La pronuncia sulla litispendenza è equiparata a una decisione sulla competenza e si impugna esclusivamente con il regolamento necessario di competenza (Cass. n. 8975/2022).


Art. 47 c.p.c. – Procedimento del regolamento di competenza

«L’istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita personalmente.

Il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria nel caso previsto nell’articolo 43 secondo comma.

L’adesione delle parti può risultare anche dalla sottoscrizione del ricorso.

La parte che propone l’istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione alle altre parti.

Il regolamento d’ufficio è richiesto con ordinanza dal giudice.

Le parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei quaranta giorni successivi, depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti.»

📌 Termini perentori da ricordare:

  • 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per notificare il ricorso alle altre parti
  • 20 giorni dall’ultima notificazione per depositare il ricorso in Cassazione con i documenti
  • 40 giorni dalla notifica/comunicazione per le parti resistenti per depositare memorie difensive

3. Regolamento necessario e facoltativo: la distinzione pratica

La distinzione tra le due forme di regolamento è il primo controllo che il difensore deve compiere. Il regolamento necessario (art. 42 c.p.c.) non ammette alternative: la parte che voglia contestare immediatamente il provvedimento non ha altro rimedio a disposizione, e la mancata proposizione del regolamento entro il termine perentorio determina il passaggio in giudicato della statuizione sulla competenza, con preclusione definitiva. Ricorre tipicamente quando il giudice si pronuncia sulla sola competenza, dichiara la litispendenza, oppure concede la sospensione necessaria.

Il regolamento facoltativo (art. 43 c.p.c.) opera invece quando la sentenza decide sia sulla competenza sia nel merito. In questo contesto, la parte ha – almeno in astratto – la scelta tra regolamento e appello. Tuttavia questa facoltà è condizionata: se vuole censurare la sola competenza, il regolamento diventa necessario nella sostanza, e l’appello è inammissibile. Può scegliere l’appello solo se intende impugnare anche la parte di merito.


4. Le massime della Cassazione: testo integrale e casi pratici


📌 Massima 1 – Impugnabilità del provvedimento che afferma la competenza (Cass. n. 16335/2021)

«In tema di regolamento di competenza, pur a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 con riguardo alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi ora con ordinanza, anziché con sentenza) il provvedimento con cui il giudice, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, abbia affermato la propria competenza ed abbia disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé, non è suscettibile d’impugnazione con il mezzo in questione, ove non sia stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche di merito, a meno che quel giudice, così statuendo, non abbia manifestato, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza questa che ricorre allorquando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso far luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli artt. 187, terzo comma, e 177, primo comma, cod. proc. civ.»

Il principio: non ogni pronuncia sulla competenza è impugnabile. Occorre che il provvedimento abbia effettiva natura decisoria, il che presuppone di regola la rimessione in decisione e l’invito a precisare le conclusioni. Il provvedimento che si limita a respingere l’eccezione e disporre la prosecuzione non è impugnabile. La conferma recentissima di questo principio si trova in Cass. n. 19898/2024 e Cass. n. 32082/2023.

Caso pratico. Il Tribunale di Siena, in un giudizio per concorrenza sleale (storno di agenti, sviamento di clientela), respinge con ordinanza interlocutoria l’eccezione di incompetenza e fissa la prossima udienza istruttoria. Il convenuto propone regolamento di competenza. Il ricorso è inammissibile: il provvedimento non è stato preceduto dalla rimessione in decisione né dall’invito a precisare le conclusioni.


📌 Massima 2 – Convalida di sfratto: inammissibilità nella fase sommaria (Cass. n. 14476/2019)

«Nel procedimento per convalida di sfratto, la questione di competenza, come ogni altra questione volta a contestare la domanda di merito, può ben essere sollevata già nell’udienza di comparizione, anche al fine di contrastare l’accoglimento dell’eventuale istanza finalizzata a conseguire l’ordinanza di rilascio, ma il suo esame è compiuto in quella sede in funzione della sola decisione su tale domanda incidentale sicché, un’espressa decisione sulla questione di competenza non può essere qualificata come sentenza, dovendo detta questione essere comunque decisa nel conseguente giudizio a cognizione piena sulla domanda di merito. Ne consegue che è inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso una decisione sulla competenza che sia stata adottata all’esito della fase a cognizione sommaria del suddetto procedimento.»

Il principio: nella fase sommaria della convalida di sfratto, la pronuncia sulla competenza non è definitiva e non è impugnabile con regolamento. La questione dovrà essere riproposta nel giudizio a cognizione piena.

Caso pratico. In un procedimento di convalida di sfratto per morosità, il conduttore eccepisce l’incompetenza territoriale alla prima udienza. Il giudice si dichiara competente e convalida lo sfratto. Il conduttore si oppone alla convalida e propone regolamento di competenza contro la pronuncia della fase sommaria. Il ricorso è inammissibile: la questione sarà decisa nel giudizio a cognizione piena aperto dall’opposizione.


📌 Massima 3 – Pronuncia implicita sulla competenza (Cass. n. 4/1998)

«La sentenza con la quale il giudice decide il merito della causa, senza provvedere all’eccezione di litispendenza o di continenza, contiene un’implicita pronuncia affermativa della competenza, impugnabile, per tale parte, con il regolamento di competenza ex art. 43 c.p.c.; in presenza di una pronuncia implicita e dunque immotivata sulla competenza, l’omessa motivazione del giudice a quo perde ogni rilievo, giacché a questa manchevole attività sopperisce la Corte di Cassazione la quale, statuendo autonomamente sulla competenza in forza dei poteri d’indagine di fatto connessi al denunciato error in procedendo, provvede direttamente all’esigenza di una motivazione che si sostituisce a quella mancante del giudice di merito.»

Il principio: quando il giudice ignora l’eccezione di litispendenza e decide il merito, nella sentenza è contenuta un’implicita affermazione di competenza, impugnabile con il regolamento ex art. 43 c.p.c. La Cassazione supplisce alla mancante motivazione esercitando i propri poteri istruttori sull’error in procedendo.

Caso pratico. In un giudizio risarcitorio, il convenuto eccepisce tempestivamente la litispendenza. Il giudice ignora l’eccezione e decide nel merito condannando il convenuto. Questi può proporre regolamento facoltativo ex art. 43 c.p.c., deducendo l’implicita e scorretta affermazione di competenza.


📌 Massima 4 – Credito verso il presunto erede: sospensione esclusa (Cass. n. 11458/2022)

«Nella controversia promossa per far valere un credito (nella specie, di lavoro), nei confronti di chi si assuma erede del debitore, le questioni attinenti alla sussistenza o meno di tale qualità di erede, in capo al convenuto, rientrano nell’ambito degli accertamenti meramente incidentali, e, ove venga eccepita la pendenza di una causa ereditaria, proposta da altri successibili, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per la sospensione necessaria del processo.»

Il principio: l’accertamento della qualità ereditaria del convenuto è una questione meramente incidentale. La pendenza di un giudizio successorio in separata sede non giustifica la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., né apre spazio al regolamento necessario ex art. 42 c.p.c.

Caso pratico. Un lavoratore cita in giudizio il figlio del datore di lavoro defunto per il pagamento del TFR. Il figlio eccepisce la pendenza di un giudizio ereditario e chiede la sospensione. Il giudice deve negare la sospensione e proseguire: la qualità di erede si accerta incidentalmente.


📌 Massima 4-bis – Regolamento necessario inammissibile contro il diniego di sospensione (Cass. n. 20344/2020)

«Il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il diniego di sospensione del processo, poiché la formulazione letterale dell’art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede. Questa disciplina non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU in quanto contempera l’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale con quella di efficienza della giurisdizione, garantendo, da un lato, il diritto della parte che si vede respingere la richiesta di sospensione di impugnare, comunque, sul punto, la decisione che ha definito il giudizio non sospeso e, dall’altro, la durata ragionevole del processo.»

Il principio: l’art. 42 c.p.c. consente il regolamento necessario solo contro il provvedimento che concede la sospensione, non contro quello che la nega. Principio ribadito da Cass. n. 20812/2024. La soluzione è compatibile con l’art. 6 CEDU perché la parte potrà comunque impugnare la sentenza definitiva sul punto.

Caso pratico. In un giudizio di responsabilità contrattuale, il convenuto chiede la sospensione ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità. Il giudice rigetta. Il convenuto propone regolamento necessario. Il ricorso è inammissibile: può solo impugnare la sentenza definitiva deducendo la violazione delle norme sulla sospensione.


📌 Massima 5 – Omessa pronuncia sulle spese: rimedio è l’appello (Cass. n. 1848/2022)

«Avverso l’ordinanza che abbia accolto l’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e omesso di statuire sulle spese, la parte vittoriosa sulla questione di competenza, per censurare l’omessa statuizione sulle spese, deve proporre impugnazione con il rimedio ordinario dell’appello, esperibile in ragione della natura decisoria del provvedimento indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia aderito all’eccezione, non potendo far valere la predetta censura con il regolamento di competenza in quanto tale impugnazione non svolgerebbe la sua tipica funzione regolatoria ma sarebbe utilizzata per una finalità cui è tipicamente diretto l’ordinario mezzo impugnatorio.»

Il principio: il regolamento di competenza ha funzione esclusivamente regolatoria della competenza. Non può essere utilizzato per far valere questioni accessorie come l’omessa pronuncia sulle spese. Il rimedio corretto in quel caso è l’appello, quale impugnazione ordinaria avverso un provvedimento di natura decisoria. Principio confermato da Cass. n. 5313/2024.

Caso pratico. Il Tribunale di Bari si dichiara incompetente in favore del Tribunale di Lecce ma tace sulle spese. La parte vincitrice vuole recuperarle. Non può proporre regolamento di competenza: deve proporre appello avverso l’ordinanza.


📌 Massima 6 – Litispendenza e regolamento necessario (Cass. n. 8975/2022)

«La litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicché la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui sono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza.»

Il principio: sia la pronuncia sulla competenza sia quella sulla litispendenza tendono al medesimo fine — individuare il giudice naturale — e soggiacciono allo stesso regime impugnatorio: il regolamento necessario è l’unico rimedio. Principio coerente con il testo dell’art. 42 c.p.c. come modificato dalla L. 69/2009, che richiama espressamente l’art. 39 c.p.c.

Caso pratico. Lo stesso creditore agisce davanti al Tribunale di Napoli e al Tribunale di Salerno con lo stesso atto. Il Tribunale di Salerno (secondo adito) dichiara la litispendenza. Il debitore contesta la declaratoria. Il rimedio corretto è il regolamento necessario di competenza, non l’appello.


📌 Massima 7 – Sezioni Specializzate in materia d’impresa (Cass. n. 31134/2018)

«Qualora una controversia rientrante fra quelle attribuite alla sezione specializzata in materia di impresa venga promossa non presso una sezione ordinaria del medesimo ufficio giudiziario nel quale è istituita, situazione che genererebbe un problema di ripartizione interna degli affari, ma dinanzi ad un differente tribunale, sorge una questione di competenza, con conseguente ammissibilità dell’istanza ex art. 45 c.p.c., poiché la legge riconosce alla summenzionata sezione specializzata una competenza per materia e territorio distinta e più ampia rispetto a quella del proprio ufficio di appartenenza, che rende il tribunale in concreto adito anche “territorialmente” errato. (Nella specie, la S.C. ha accolto l’istanza di regolamento di competenza proposta avverso l’ordinanza con la quale un tribunale aveva dichiarato la sua incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa di altro ufficio giudiziario in relazione ad un giudizio concernente un contratto di appalto pubblico di lavori non avente rilevanza comunitaria perché non sottoposto al cd. codice degli appalti, nell’arco temporale di vigenza di quest’ultimo).»

Il principio: la distinzione fondamentale è tra controversia proposta davanti a una sezione ordinaria dello stesso ufficio (problema di distribuzione interna — irrilevante ai fini del regolamento) e controversia proposta davanti a un tribunale di distretto diverso (vera questione di competenza per materia e territorio — suscettibile di regolamento ex art. 45 c.p.c.).

Caso pratico. Una controversia relativa a un appalto pubblico senza rilevanza comunitaria è proposta davanti al Tribunale ordinario di Brindisi, anziché davanti alla Sezione Specializzata in materia di impresa di Lecce (distretto competente). Il Tribunale di Brindisi si dichiara incompetente. La controparte propone istanza di regolamento ex art. 45 c.p.c. La Cassazione è chiamata a decidere: la Sezione Specializzata ha competenza propria per materia e territorio, e l’errato radicamento integra un vero vizio di competenza.


📌 Massima 8 – Regolamento facoltativo e limiti alla scelta del rimedio (Cass. n. 10932/2020)

«L’art. 43 c.p.c., che disciplina il regolamento facoltativo di competenza in relazione alle sentenze che abbiano pronunciato sulla competenza insieme con il merito, non attribuisce una assoluta ed indiscriminata facoltà di scelta tra il regolamento e l’impugnazione ordinaria, ma consente quest’ultima soltanto quando, secondo il testuale dettato della norma, “insieme con la pronuncia sulla competenza, si impugna quella sul merito”. Pertanto, ove la sentenza sia impugnata limitatamente alla prima pronuncia, l’unico mezzo di impugnazione ammesso è il regolamento di competenza.»

Il principio: l’appello avverso la sentenza che decide competenza e merito è ammissibile solo se si impugna anche il merito. Se si vuole contestare la sola competenza, il regolamento è l’unico rimedio e l’appello sul solo punto della competenza è inammissibile. Principio ancorato al dato letterale dell’art. 43 c.p.c. e ribadito costantemente.

Caso pratico. La sentenza di primo grado afferma la competenza del giudice e condanna il convenuto al pagamento. Il convenuto non contesta la condanna nel merito ma ritiene sbagliata l’affermazione di competenza. Deve proporre regolamento di competenza ex art. 43 c.p.c.: l’appello limitato alla competenza sarebbe inammissibile.


5. Schema operativo per il professionista

🔍 Prima di scegliere il rimedio, il difensore deve rispondere a tre domande in sequenza:

Prima domanda – Il provvedimento ha natura decisoria?

  • se il giudice ha solo respinto l’eccezione e disposto la prosecuzione, senza rimessione in decisione né invito a precisare le conclusioni → non impugnabile (Cass. n. 16335/2021)
  • se il provvedimento è stato preceduto da rimessione in decisione e precisazione delle conclusioni, o manifesta in modo inequivoco la sua definitività → impugnabile

Seconda domanda – Il provvedimento ha deciso solo sulla competenza o anche nel merito?

  • solo sulla competenza (o sulla litispendenza, o sulla sospensione concessa) → regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., unico rimedio ammissibile
  • competenza e merito, e si vuole censurare solo la competenza → regolamento facoltativo ex art. 43 c.p.c., obbligatorio nella sostanza
  • competenza e merito, e si vuole censurare anche il merito → appello o ricorso per cassazione ordinario

Terza domanda – Cosa si vuole censurare esattamente?

  • la statuizione sulla competenza → regolamento (necessario o facoltativo secondo i casi sopra)
  • l’omessa pronuncia sulle spese → appello, non regolamento (Cass. n. 1848/2022)
  • il diniego di sospensione → nessun rimedio immediato; la questione si deduce nell’impugnazione della sentenza definitiva (Cass. n. 20344/2020)

Studio Legale Montinaro

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