Responsabilità avvocato: no danni per omessa trascrizione – Tribunale Milano 2024
Una recente sentenza del Tribunale di Milano del 2024 affronta un tema di grande rilevanza per avvocati e clienti: quali sono i limiti della responsabilità professionale dell’avvocato nell’ambito di un procedimento di separazione? Quando l’omissione di alcuni adempimenti può configurare un inadempimento tale da giustificare una richiesta di risarcimento danni? Il caso in esame offre spunti interessanti per riflettere sui doveri di diligenza del professionista legale e sul delicato equilibrio tra le aspettative del cliente e le concrete possibilità di tutela dei suoi interessi.
La vicenda vede una cliente citare in giudizio la propria avvocatessa, accusandola di negligenza nella gestione degli aspetti patrimoniali della sua separazione. Le contestazioni riguardano principalmente l’omessa trascrizione di provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, il mancato tempestivo intervento in una procedura esecutiva immobiliare e l’omessa iscrizione di ipoteca sui beni dell’ex coniuge. La cliente chiede al Tribunale di accertare la responsabilità dell’avvocatessa e di condannarla al risarcimento dei danni, quantificati in 80.000 euro.
Ma fino a che punto un avvocato può essere ritenuto responsabile per le scelte processuali adottate o per gli esiti sfavorevoli di una causa? E qual è il ruolo del cliente nel processo decisionale? Questa sentenza getta nuova luce su questi interrogativi, offrendo preziose indicazioni per professionisti e assistiti sul confine tra responsabilità professionale e autonomia decisionale del cliente.
Per una consulenza specializzata su questi temi, contatta l’Avv. Cosimo Montinaro – Tel. 0832/1827251 – e-mail segreteria@studiomontinaro.it
Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo e per scaricare il testo integrale PDF della sentenza.
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia oggetto della sentenza in esame trae origine da un’azione di responsabilità professionale intentata da una cliente nei confronti della propria avvocatessa, cui aveva conferito l’incarico di assisterla nel giudizio di separazione dal marito.
La cliente lamentava una serie di presunte negligenze ed omissioni da parte della professionista, che avrebbero compromesso la tutela dei suoi diritti patrimoniali derivanti dalla separazione. In particolare, le contestazioni riguardavano:
- L’omessa trascrizione nei registri immobiliari sia dell’ordinanza presidenziale che della sentenza di separazione, che avevano disposto l’assegnazione della casa coniugale alla cliente quale genitore affidatario dei figli minori. Secondo l’attrice, tale omissione avrebbe reso il provvedimento di assegnazione non opponibile ai creditori del marito.
- Il mancato tempestivo intervento nella procedura esecutiva immobiliare promossa da un creditore del marito sull’immobile adibito a casa coniugale. L’avvocatessa, pur avendo ottenuto l’accesso al fascicolo telematico della procedura, non avrebbe depositato l’atto di intervento prima dell’udienza di vendita.
- L’omessa iscrizione di ipoteca sull’immobile sulla base dei crediti nascenti dall’ordinanza presidenziale e dalla sentenza di separazione.
- La scelta di eseguire un provvedimento di sequestro conservativo ottenuto dalla cliente solo sulle quote societarie del marito, anziché sull’immobile.
A causa di tali condotte, la cliente sosteneva di aver subito un grave danno economico, non avendo potuto soddisfare integralmente il proprio credito per il mantenimento proprio e dei figli nella successiva procedura esecutiva. In particolare, l’attrice lamentava di aver recuperato solo la somma di €21.779,00 a fronte di un credito complessivo superiore a €100.000,00.
La professionista si è costituita in giudizio contestando integralmente le accuse e chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria. In particolare, l’avvocatessa ha evidenziato che:
- L’omessa trascrizione della sentenza di separazione non costituiva violazione dei doveri professionali, non trattandosi di un atto dovuto ma richiedente l’assenso della cliente per le relative spese.
- In ogni caso, tale omissione non aveva causato pregiudizio, essendo intervenuto nella procedura esecutiva un creditore ipotecario anteriore, cui il provvedimento di assegnazione non sarebbe stato comunque opponibile.
- Quanto al mancato intervento nella procedura esecutiva, la cliente era stata debitamente informata della possibilità di intervenire, ma aveva espressamente comunicato per iscritto di non voler procedere.
- Non vi era prova del danno lamentato, essendo la cliente ancora titolare del credito e munita di titolo esecutivo per agire nei confronti dell’ex coniuge.
Su queste basi fattuali, il Tribunale è stato chiamato a valutare la sussistenza o meno di una responsabilità professionale dell’avvocatessa per inadempimento contrattuale.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il caso in esame si inserisce nel filone giurisprudenziale relativo alla responsabilità civile dell’avvocato, che trova il suo fondamento normativo negli artt. 1176 e 2236 del codice civile.
L’art. 1176 c.c. stabilisce che “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia“. Il secondo comma specifica che “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata“.
L’art. 2236 c.c., invece, prevede che “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave“.
La giurisprudenza di legittimità ha elaborato nel tempo una serie di principi in materia di responsabilità dell’avvocato, che il Tribunale di Milano richiama espressamente nella sentenza in commento.
In particolare, viene citato il consolidato orientamento secondo cui “la responsabilità dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, dovendosi accertare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni“ (Cass. sez. 2, 08/02/2023, n. 3822; Cass. Sez. 3, 22/06/2020, n. 12127; Cass. Sez. 3, 24/10/2017, n. 25112).
Questo principio evidenzia come, in materia di responsabilità professionale dell’avvocato, non sia sufficiente la mera prova dell’inadempimento, ma sia necessario dimostrare anche il nesso causale tra la condotta del professionista e il danno subito dal cliente, nonché l’effettiva sussistenza di un pregiudizio patrimoniale.
Con specifico riferimento agli obblighi dell’avvocato nell’ambito di un procedimento di separazione, la giurisprudenza ha chiarito che la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale non costituisce un atto dovuto, ma richiede il consenso del cliente, anche in considerazione dei costi relativi (Cass. civ., sez. 3, 20 aprile 2016 n.7776).