Responsabilità della casa produttrice dell’autovettura per difetto di fabbricazione

Responsabilità della casa produttrice dell’autovettura per difetto di fabbricazione

Con la sentenza n. 25023/2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità da prodotto difettoso opera anche in tema di circolazione stradale, e che il danno alla salute di natura psichica, patito dal conducente di un veicolo a causa del pericolo di subire un incidente, è risarcibile.

Introduzione

La sentenza in epigrafe ha un’importante portata applicativa, in quanto conferma che la responsabilità da prodotto difettoso opera anche in tema di circolazione stradale, e che il danno alla salute di natura psichica, patito dal conducente di un veicolo a causa del pericolo di subire un incidente, è risarcibile.

Responsabilità da prodotto difettoso per danni psichici al conducente di un veicolo

Il caso di specie riguardava una donna che, alla guida della propria autovettura, aveva improvvisamente perso il controllo dell’acceleratore, che era rimasto completamente premuto e bloccato. La donna era riuscita a evitare un incidente, ma il trauma legato al pericolo in cui era incorsa si era manifestato in una situazione ansiogena e stressante, per compensare la quale aveva agito in giudizio contro la casa produttrice dell’autovettura.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che, in assenza di un sinistro, la disciplina della responsabilità per i danni da circolazione non è applicabile, in quanto presuppone che il danno sia stato causato dal comportamento del conducente del veicolo. Al contrario, la responsabilità del costruttore da prodotto difettoso opera anche in assenza di un sinistro, qualora il danno sia causato da un vizio di produzione del prodotto.

In particolare, la Corte ha affermato che il danno alla salute di natura psichica, patito dal conducente del veicolo a causa del pericolo di subire un incidente, è risarcibile ai sensi dell’art. 128 del Codice del Consumo, che prevede che il produttore sia responsabile dei danni causati da un prodotto difettoso, anche se non siano stati causati da un incidente.

MASSIMA Cassazione Civile, Sez. III, 8 ottobre 2019, n. 25023

In tema di circolazione di un veicolo senza guida di rotaie, qualora il proprietario dello stesso subisca dei danni dovuti ad un vizio di costruzione della vettura, trova applicazione non la disciplina della r.c.a., bensì quella sulla responsabilità del costruttore da prodotto difettoso

Conclusione

La sentenza in esame si inserisce nel solco della giurisprudenza che, negli ultimi anni, ha esteso la portata della responsabilità da prodotto difettoso anche ai danni psichici. In particolare, la Corte di Cassazione ha già affermato che il danno alla salute di natura psichica, patito da un consumatore a causa del consumo di un prodotto difettoso, è risarcibile ai sensi dell’art. 128 del Codice del Consumo.

Avv. Cosimo Montinaro

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