Responsabilità professionale dell’avvocato: il Tribunale di Roma si pronuncia sul mancato conferimento del mandato (2024)

Responsabilità professionale dell’avvocato: il Tribunale di Roma si pronuncia sul mancato conferimento del mandato (2024)

Una recente sentenza del Tribunale di Roma del 2024 affronta un caso di presunta responsabilità professionale di un avvocato, accusato di non aver impugnato un licenziamento. La vicenda solleva interessanti questioni sul rapporto tra cliente e legale: quando si può considerare effettivamente conferito un mandato professionale? Quali prove sono necessarie per dimostrarlo? E quali conseguenze possono derivare da un’azione legale intentata senza sufficienti elementi probatori?

Per una consulenza specialistica su questioni di responsabilità professionale, contatta l’Avv. Cosimo Montinaro con studio in Lecce in Via M.R. Imbriani, n. 24 – 0832/1827251 – e-mail segreteria@studiomontinaro.it.

Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo e per scaricare il testo integrale PDF della sentenza.

INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda giudiziaria prende avvio dalla citazione in giudizio di un avvocato da parte di un ex cliente. Quest’ultimo sosteneva di aver conferito al professionista, nel marzo 2018, un duplice mandato: da un lato, subentrare in una causa già pendente relativa a un provvedimento disciplinare; dall’altro, impugnare un licenziamento intimatogli il 15 marzo 2018 per superamento del periodo di comporto.

Secondo la ricostruzione dell’attore, l’avvocato avrebbe accettato entrambi gli incarichi durante un incontro presso un CAF di Roma. Tuttavia, mentre il legale aveva effettivamente seguito la causa relativa al provvedimento disciplinare (conclusasi con sentenza nel luglio 2018), non avrebbe invece dato corso all’impugnativa del licenziamento, rendendo così quest’ultimo definitivo.

L’attore lamentava che tale omissione gli avesse causato un rilevante danno economico, quantificabile in oltre 320.000 euro, corrispondenti al mancato introito di 18 anni di stipendi fino al pensionamento. Inoltre, sosteneva di aver subito un aggravamento della propria patologia epilettica a causa della perdita del lavoro.

L’avvocato convenuto contestava fermamente tale ricostruzione. Ammetteva di aver avuto un incontro con l’attore, ma collocava tale evento in un momento successivo al 22-23 marzo 2018. Inoltre, negava categoricamente di aver mai accettato l’incarico di impugnare il licenziamento. Al contrario, sosteneva di aver sconsigliato al cliente tale iniziativa, ritenendola priva di possibilità di successo in quanto il licenziamento appariva legittimo, essendo stato intimato per superamento del periodo di comporto.

Il convenuto evidenziava inoltre l’assenza di qualsiasi mandato scritto relativo all’impugnativa del licenziamento, a fronte invece della documentazione esistente per la causa sul provvedimento disciplinare. Sosteneva che l’incontro si fosse concluso senza alcuna accettazione di incarico riguardo al licenziamento, anche perché era necessario che il cliente revocasse prima il mandato al precedente difensore per la causa già pendente.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame tocca diversi aspetti rilevanti del diritto civile e processuale, in particolare in materia di responsabilità professionale dell’avvocato e di rapporto tra cliente e legale.

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