Analisi della nuova disciplina dell’azione di riduzione e degli effetti sulla circolazione dei beni di provenienza donativa
PREMESSA: UNA RIFORMA STORICA DOPO 80 ANNI
La Legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 18 dicembre 2025, rappresenta una delle riforme piΓΉ significative del diritto successorio italiano dal 1942. L’articolo 44 della legge, rubricato “Semplificazioni in materia di circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni”, interviene radicalmente sulla disciplina della tutela dei legittimari, modificando in modo coordinato gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile.
La riforma nasce dall’esigenza di sbloccare il mercato immobiliare dei beni di provenienza donativa, che per decenni Γ¨ stato paralizzato dal timore di azioni di restituzione esercitabili anche a distanza di molti anni dalla donazione. Il legislatore ha accolto le pressanti richieste provenienti dal Notariato, dall’Avvocatura, dal mondo accademico e dagli operatori del settore immobiliare e bancario, operando un cambio di paradigma fondamentale: la tutela del legittimario passa da una protezione eminentemente reale a una tutela prevalentemente obbligatoria per equivalente.
1. IL QUADRO NORMATIVO PREVIGENTE: IL PROBLEMA DELLA “DONAZIONE AVVELENATA“
1.1. La disciplina anteriore alla riforma
Prima dell’intervento legislativo del 2025, il sistema italiano attribuiva al legittimario leso nella propria quota di riserva una tutela particolarmente incisiva, fondata sul principio della restituzione in natura del bene donato.
L’articolo 563 c.c., nella sua formulazione previgente, consentiva al legittimario, vittorioso nell’azione di riduzione, di aggredire non solo il patrimonio del donatario, ma anche quello dei terzi acquirenti che avessero successivamente acquistato l’immobile dal beneficiario della donazione, purchΓ© non fossero decorsi venti anni dalla trascrizione della donazione.
Il testo previgente dell’art. 563 c.c. recitava:
“Art. 563. (Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione). Se i donatari contro i quali Γ¨ stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, puΓ² chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili. L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Contro i terzi acquirenti puΓ² anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Il terzo acquirente puΓ² liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro. Salvo il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, Γ¨ sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente Γ¨ personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non Γ¨ rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.”
1.2. Gli effetti distorsivi sul mercato
Questa disciplina, pur fondata sulla meritevole ratio di tutelare i diritti successori dei familiari piΓΉ stretti, ha prodotto nel tempo conseguenze paralizzanti per il mercato:
π« DifficoltΓ nella commercializzazione: Gli immobili di provenienza donativa erano considerati “beni avvelenati“, sostanzialmente invendibili o commerciabili solo a prezzi fortemente scontati.
π¦ ImpossibilitΓ di accesso al credito: Le banche si rifiutavano sistematicamente di concedere mutui ipotecari su beni donati, temendo che l’eventuale azione di riduzione potesse travolgere l’ipoteca iscritta dal donatario, rendendo inutile la garanzia.
βοΈ Incertezza giuridica ventennale: Per ben venti anni dalla trascrizione della donazione, ogni acquisto restava sotto la spada di Damocle di una possibile azione restitutoria.
π Complicazioni nelle verifiche notarili: I notai erano costretti a ricostruzioni genealogiche complesse, spesso impossibili da completare con certezza assoluta.
2. LA RIFORMA: ARTICOLO PER ARTICOLO
2.1. ARTICOLO 561 C.C. β RESTITUZIONE DEGLI IMMOBILI E STABILIZZAZIONE DEI PESI
L’articolo 561 c.c. disciplina gli effetti della riduzione sui pesi e sulle ipoteche che gravano sui beni restituiti. La riforma opera qui una distinzione fondamentale tra vincoli costituiti dal legatario e vincoli costituiti dal donatario.
Il nuovo testo dell’art. 561 c.c., primo comma, Γ¨ il seguente:
“Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario puΓ² averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’articolo 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario Γ¨ obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui Γ¨ necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1 del primo comma dell’articolo 2652. Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. Restano altresΓ¬ efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario Γ¨ obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui Γ¨ necessario per integrare la quota ad essi riservata.”
Analisi sistematica delle modifiche
La novella elimina il riferimento al termine ventennale che nella disciplina previgente fungeva da spartiacque per l’efficacia dei pesi, e introduce un principio di generale stabilizzazione delle garanzie costituite dal donatario.
π Primo periodo: Resta ferma la regola secondo cui i pesi e le ipoteche costituiti dal legatario cadono in conseguenza della riduzione, liberando l’immobile. Questa disposizione tutela il legittimario che riceve un bene gravato da disposizioni testamentarie.
π Secondo periodo (la vera novitΓ ): I pesi e le ipoteche costituiti dal donatario restano SEMPRE efficaci, indipendentemente dal momento in cui viene proposta l’azione di riduzione. Non rileva piΓΉ il decorso dei venti anni. Il legittimario vittorioso non riceve quindi il bene libero da vincoli, ma ha diritto a una compensazione pecuniaria commisurata al minor valore derivante dai gravami, nei limiti necessari per reintegrare la quota di riserva.
π Terzo e quarto periodo: La medesima disciplina Γ¨ estesa ai beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, natanti, aeromobili) e, innovando ulteriormente, anche ai beni mobili non iscritti in pubblici registri, per i quali si fa riferimento a “pesi e garanzie” anzichΓ© a ipoteche.
Ratio della modifica
La scelta legislativa risponde a una duplice esigenza:
- Tutelare l’affidamento delle banche che hanno concesso credito ipotecario facendo legittimo affidamento sulla garanzia iscritta dal donatario.
- Favorire la circolazione rendendo gli immobili donati “bancabili“, ossia idonei a garantire finanziamenti.
Il bilanciamento degli interessi Γ¨ assicurato dall’obbligo di compensazione in denaro a carico del donatario, che consente comunque al legittimario di conseguire l’integrazione patrimoniale della propria quota, sia pure per equivalente anzichΓ© in forma specifica.
2.2. ARTICOLO 562 C.C. β PERIMENTO, DETERIORAMENTO E COORDINAMENTO
L’articolo 562 c.c. disciplina l’ipotesi in cui la cosa donata sia perita o deteriorata ovvero in cui il donatario ne abbia disposto.
La modifica apportata consiste nella sostituzione delle parole “o se la restituzione della cosa donata non puΓ² essere richiesta contro l’acquirente” con le seguenti: “o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563”.
Si tratta di una modifica di coordinamento necessaria per adeguare il testo dell’articolo 562 alle nuove disposizioni introdotte negli articoli 561 e 563, che modificano profondamente il regime della restituzione e introducono il principio della compensazione per equivalente.
In sostanza, l’articolo 562 c.c. ora rinvia espressamente alle ipotesi in cui:
- I pesi e le ipoteche del donatario restano efficaci (art. 561, secondo periodo)
- La riduzione non pregiudica i terzi acquirenti (art. 563)
Anche in questi casi, il donatario sarΓ tenuto a compensare in denaro i legittimari, secondo le modalitΓ e nei limiti previsti dalle disposizioni richiamate.
2.3. ARTICOLO 563 C.C. β LA SVOLTA EPOCALE: DALLA RESTITUZIONE ALL’INDENNIZZO
L’articolo 563 c.c. rappresenta il cuore pulsante della riforma, la norma che opera la vera e propria rivoluzione copernicana nel sistema di tutela dei legittimari.
Il nuovo testo dell’art. 563 c.c. Γ¨ il seguente:
“Art. 563. β (Effetti della riduzione della donazione) β La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero uno del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui Γ¨ necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario Γ¨ in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito Γ¨ tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero uno del primo comma dell’articolo 2690.”
Il confronto: dal vecchio al nuovo sistema
Il cambio di paradigma Γ¨ radicale e puΓ² essere sintetizzato come segue:
β PRIMA DELLA RIFORMA:
- Tutela reale: il legittimario poteva ottenere la restituzione del bene dal terzo acquirente
- Termine ventennale: l’azione era esperibile entro 20 anni dalla trascrizione della donazione
- Escussione preventiva: necessaria l’escussione dei beni del donatario
- Ordine di data: l’azione doveva essere proposta partendo dall’ultima alienazione
β DOPO LA RIFORMA:
- Tutela obbligatoria: il legittimario ha diritto a un indennizzo pecuniario
- Nessun termine specifico: rilevano i termini generali di prescrizione dell’azione di riduzione
- ResponsabilitΓ primaria del donatario: questi deve compensare in denaro
- StabilitΓ dell’acquisto: il terzo acquirente a titolo oneroso conserva il bene
La struttura della tutela a cascata
Il nuovo articolo 563 c.c. introduce un sistema di tutela graduata su tre livelli:
1οΈβ£ PRIMO LIVELLO β ResponsabilitΓ del donatario: Il donatario Γ¨ il primo e principale obbligato alla compensazione. Deve versare ai legittimari la somma necessaria per reintegrare la quota di riserva lesa. Il terzo acquirente rimane del tutto estraneo a questa relazione.
2οΈβ£ SECONDO LIVELLO β Insolvenza e avente causa a titolo gratuito: Solo “se il donatario Γ¨ in tutto o in parte insolvente“, subentra la responsabilitΓ sussidiaria dell’avente causa a titolo gratuito (ad esempio, chi ha ricevuto il bene in donazione dal donatario originario). Anche in questo caso, la responsabilitΓ Γ¨ limitata “nei limiti del vantaggio conseguito“, secondo un principio di proporzionalitΓ .
3οΈβ£ TERZO LIVELLO β Esclusione totale dell’acquirente a titolo oneroso: Chi ha acquistato a titolo oneroso dal donatario Γ¨ totalmente escluso da qualsiasi forma di responsabilitΓ . Il bene resta stabilmente nel suo patrimonio, senza possibilitΓ di restituzione o aggressione da parte dei legittimari.
L’eccezione: il rinvio all’art. 2652, n. 1
La norma si apre con l’inciso “salvo il disposto del numero uno del primo comma dell’articolo 2652“. Questa clausola di salvaguardia si riferisce alla trascrizione della domanda giudiziale di riduzione.
Se il legittimario ha trascritto la domanda di riduzione prima che il donatario alienasse il bene al terzo, la trascrizione produce i suoi normali effetti di prenotazione, rendendo opponibile al terzo la sentenza che accoglierΓ la domanda. In questo caso, dunque, il principio di continuitΓ delle trascrizioni e il criterio del prius in tempore potior in iure prevalgono sulla regola generale di stabilitΓ dell’acquisto.
Estensione ai beni mobili
Il terzo periodo dell’articolo 563 c.c. estende espressamente la disciplina alle alienazioni di beni mobili, con il medesimo rinvio all’articolo 2690, n. 1, c.c. per quanto riguarda la pubblicitΓ nei registri mobiliari.
2.4. ARTICOLO 2652 C.C. β TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE DI RIDUZIONE
Le modifiche all’articolo 2652 c.c. riguardano la pubblicitΓ immobiliare delle domande giudiziali e sono essenziali per coordinare il sistema delle trascrizioni con il nuovo regime sostanziale.
Le modifiche apportate sono due:
a) Modifica al numero 1 dell’art. 2652, primo comma:
Dopo le parole “le domande di revocazione delle donazioni,” sono inserite le seguenti: “le domande di riduzione delle donazioni”.
CiΓ² significa che le domande di riduzione delle donazioni vengono ora collocate al numero 1 dell’articolo 2652 c.c., insieme alle domande di risoluzione, rescissione, revocazione di contratti, che godono di un regime di massima efficacia opponibile ai terzi.
b) Sostituzione integrale del numero 8 dell’art. 2652, primo comma:
Il nuovo numero 8 Γ¨ il seguente:
“8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione Γ¨ eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.”
Analisi della riforma della trascrizione
La ricollocazione delle domande di riduzione delle donazioni dal n. 8 al n. 1 Γ¨ una scelta sistematica di grande rilievo. Al numero 1 sono collocate le domande che hanno efficacia retroattiva piena nei confronti di tutti gli atti intermedi trascritti tra la trascrizione del titolo del convenuto e la trascrizione della domanda.
Per le disposizioni testamentarie, invece, si introduce un meccanismo piΓΉ articolato:
- Entro 3 anni dall’apertura della successione: la trascrizione della domanda prevale su tutti gli atti successivi
- Dopo 3 anni: la trascrizione non pregiudica i terzi che abbiano acquistato a titolo oneroso con atto trascritto prima della domanda
Questa distinzione temporale riflette l’esigenza di bilanciare la tutela dei legittimari (che necessitano di tempo per ricostruire l’asse ereditario) con la certezza della circolazione (che impone limiti temporali alla precarietΓ delle situazioni giuridiche).
2.5. ARTICOLO 2690 C.C. β TRASCRIZIONE NEI REGISTRI MOBILIARI
L’articolo 2690 c.c. disciplina la pubblicitΓ per i beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, natanti, aeromobili).
La modifica apportata al numero 5 del primo comma consiste:
- Nella soppressione delle parole “delle donazioni e”
- Nell’inserimento, dopo le parole “i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti”, delle seguenti: “dall’erede o dal legatario”
Si tratta di una modifica di coordinamento che adegua il sistema della pubblicitΓ mobiliare alle nuove regole sostanziali. In particolare:
- Viene eliminato il riferimento alle donazioni, poichΓ© il nuovo art. 563 c.c. protegge integralmente i terzi acquirenti a titolo oneroso dai donatari
- Viene precisato che la tutela pubblicitaria riguarda gli acquisti “dall’erede o dal legatario”, in coerenza con il regime delle disposizioni testamentarie
3. LA DISCIPLINA TRANSITORIA: UN ASPETTO CRUCIALE
Il comma 2 dell’articolo 44 della Legge n. 182/2025 detta una disciplina intertemporale articolata e complessa, che merita particolare attenzione per le implicazioni pratiche.
3.1. Regola generale: applicazione alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore
Il principio di base Γ¨ semplice:
“Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.”
La legge Γ¨ entrata in vigore il 18 dicembre 2025. Pertanto:
β Successioni aperte dal 18 dicembre 2025 in poi β Si applica il nuovo regime (niente restituzione ai terzi acquirenti, tutela per equivalente)
3.2. Regime transitorio per le successioni giΓ aperte
Per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025, la norma transitoria stabilisce un complesso meccanismo di ultrattivitΓ condizionata del regime previgente:
“Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e puΓ² essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se Γ¨ giΓ stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest’ultima Γ¨ notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.”
In sintesi, per le successioni giΓ aperte, il vecchio regime (con possibilitΓ di azione restitutoria contro i terzi) si mantiene se:
1οΈβ£ Domanda di riduzione giΓ trascritta alla data del 18 dicembre 2025
2οΈβ£ Domanda di riduzione notificata e trascritta entro il 18 giugno 2026 (6 mesi dall’entrata in vigore)
3οΈβ£ Atto stragiudiziale di opposizione alla donazione notificato e trascritto entro il 18 giugno 2026
3.3. La “sanatoria automatica” delle successioni pregresse
Il terzo periodo del comma 2 contiene una disposizione di “chiusura” del sistema:
“In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.”
Tradotto in termini pratici:
π Dal 18 giugno 2026 (decorsi 6 mesi dall’entrata in vigore), tutte le successioni pregresse per le quali non sia stata trascritta nΓ© una domanda di riduzione nΓ© un atto di opposizione entro tale termine “migrano” automaticamente al nuovo regime.
CiΓ² significa che:
- I terzi acquirenti da donatari sono definitivamente protetti
- L’azione di restituzione non Γ¨ piΓΉ esperibile
- Resta solo la tutela per equivalente contro il donatario
3.4. Salvataggio degli atti di opposizione giΓ trascritti
Il secondo periodo del comma 2 precisa che:
“Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione giΓ notificati e trascritti ai sensi dell’articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma.”
Questa disposizione tutela i legittimari che, prima della riforma, avevano giΓ trascritto un atto di opposizione alla donazione ai sensi del previgente art. 563, comma 4, c.c. Per costoro, l’opposizione conserva i suoi effetti e non Γ¨ necessario ripetere l’adempimento pubblicitario.
4. IMPATTI SISTEMICI E OPERATIVI DELLA RIFORMA
4.1. Per le banche e gli istituti di credito
La riforma produce un effetto dirompente sul mercato del credito ipotecario:
π¦ BancabilitΓ degli immobili donati: Per la prima volta dal 1942, gli immobili di provenienza donativa diventano pienamente idonei a costituire garanzia ipotecaria. Le banche possono finalmente concedere mutui senza il timore che l’ipoteca venga travolta da un’azione di riduzione.
π Nuova valutazione del rischio: Gli istituti di credito dovranno comunque elaborare nuovi parametri di rischio, considerando che:
- L’ipoteca iscritta dal donatario resta efficace (art. 561 c.c.)
- Il valore del bene potrebbe essere ridotto dai gravami
- Il donatario-mutuatario potrebbe essere chiamato a compensare i legittimari
π‘ OpportunitΓ di mercato: Si prevede un incremento significativo delle operazioni di mutuo su immobili donati, con conseguente sblocco di patrimoni finora immobilizzati.
4.2. Per i notai e i professionisti legali
β Semplificazione delle verifiche: Le due diligence precontrattuali risultano notevolmente semplificate. Non sarΓ piΓΉ necessario:
- Ricostruire genealogie complesse per individuare potenziali legittimari
- Calcolare con precisione il decorso dei termini ventennali
- Richiedere dichiarazioni sostitutive o polizze assicurative
π Nuovi focus dell’indagine: L’attenzione si sposta su:
- Verifica della trascrizione della domanda di riduzione (art. 2652, n. 1, c.c.)
- Valutazione della solvibilitΓ del donatario-venditore
- Ricostruzione dell’asse ereditario per quantificare il potenziale credito dei legittimari
π Clausole contrattuali: Γ prevedibile l’introduzione di nuove clausole nei preliminari e nei rogiti, con:
- Dichiarazioni sulla quota disponibile
- Garanzie sulla capienza del patrimonio del donante
- Meccanismi di accantonamento per eventuali pretese legittimare
4.3. Per i legittimari: una tutela piΓΉ “fragile“
Il cambio di paradigma comporta una oggettiva riduzione della forza della tutela:
β οΈ Dipendenza dalla solvibilitΓ : Il legittimario non puΓ² piΓΉ contare sulla certezza di recuperare il bene donato, ma deve affidarsi alla capacitΓ patrimoniale del donatario. In caso di insolvenza di quest’ultimo, il rischio ricade interamente sul legittimario.
π° Tutela solo per equivalente: La soddisfazione Γ¨ esclusivamente pecuniaria. Questo puΓ² essere problematico quando il bene donato abbia un particolare valore affettivo o strategico (es. casa di famiglia, azienda).
π Rischio di depauperamento: Tra la donazione e l’apertura della successione possono intercorrere molti anni. In questo lasso di tempo, il donatario potrebbe:
- Dilapidare il proprio patrimonio
- Contrarre debiti
- Effettuare ulteriori liberalitΓ
π‘οΈ Strumenti di protezione preventiva: Per i legittimari attenti, diventa fondamentale:
- Trascrivere tempestivamente la domanda di riduzione
- Valutare azioni cautelari (sequestro conservativo sui beni del donatario)
- Considerare la rinuncia preventiva all’ereditΓ se il patrimonio Γ¨ fortemente eroso
4.4. Per il mercato immobiliare
π Attesa di rilancio: Gli operatori del settore prevedono un significativo incremento delle compravendite di immobili donati, con possibile apprezzamento dei valori di questi beni, che non saranno piΓΉ considerati “di serie B”.
ποΈ Sblocco di patrimoni: Molte famiglie italiane hanno immobili di provenienza donativa che da anni non riescono a vendere o utilizzare come garanzia. La riforma consente finalmente la mobilizzazione di questi patrimoni.
βοΈ Nuovi equilibri negoziali: Γ prevedibile una ricontrattazione dei prezzi, con:
- Eliminazione degli sconti di “rischio donativo“
- Possibile richiesta di garanzie sulla quota disponibile
- Clausole di indennizzo in caso di pretese legittimare
5. QUESTIONI APERTE E PROFILI CRITICI
5.1. Il rischio di “corse alla trascrizione” nel periodo transitorio
Il termine di sei mesi concesso dal legislatore per trascrivere domande di riduzione o atti di opposizione relativi a successioni giΓ aperte potrebbe innescare una corsa agli adempimenti pubblicitari, con possibili:
- Congestionamento degli uffici giudiziari per la notifica delle domande
- Sovraccarico delle conservatorie per le trascrizioni
- Incertezza per gli operatori su quali successioni siano ancora “a rischio“
5.2. La quantificazione dell’indennizzo
La norma parla genericamente di obbligo del donatario di “compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui Γ¨ necessario per integrare la quota ad essi riservata”. Si pongono numerosi problemi:
β Momento di riferimento: Il valore va calcolato al momento della donazione, dell’apertura della successione o della sentenza di riduzione?
β Rivalutazione monetaria: Si applicano criteri di rivalutazione? Con quali indici?
β Interessi: Sono dovuti interessi sulla somma dovuta? Da quale momento?
La giurisprudenza dovrΓ necessariamente colmare questi vuoti normativi, con inevitabile incertezza nella fase iniziale di applicazione.
5.3. Il coordinamento con la disciplina fiscale
La riforma civile non si accompagna (almeno per ora) a una riforma fiscale coordinata. Restano aperti interrogativi su:
- Tassazione dell’indennizzo: L’indennizzo versato dal donatario ai legittimari Γ¨ soggetto a imposta di successione? In quale misura?
- Imposta ipotecaria: Come si trattano fiscalmente le ipoteche che “sopravvivono” alla riduzione?
- Regime delle plusvalenze: In caso di rivendita del bene da parte del terzo acquirente, come si calcola la plusvalenza?
5.4. Possibili profili di incostituzionalitΓ
Autorevole dottrina ha giΓ sollevato dubbi di legittimitΓ costituzionale della riforma, in particolare per:
βοΈ Art. 42 Cost. (Diritto di proprietΓ ): La trasformazione da tutela reale a tutela obbligatoria potrebbe configurare una compressione eccessiva del diritto dei legittimari, costituzionalmente tutelati.
βοΈ Art. 3 Cost. (Uguaglianza): La distinzione tra acquirenti a titolo oneroso (protetti) e acquirenti a titolo gratuito (potenzialmente aggredibili) potrebbe apparire irragionevole, soprattutto in presenza di donazioni successive.
βοΈ Efficacia retroattiva: L’applicazione del nuovo regime alle successioni giΓ aperte (per effetto della “sanatoria” post sei mesi) potrebbe violare il principio di irretroattivitΓ della legge, almeno con riferimento a situazioni giΓ consolidate.
Γ prevedibile che nei prossimi anni si assisterΓ a sollevamenti di questioni di legittimitΓ costituzionale da parte dei giudici del merito.
6. RACCOMANDAZIONI OPERATIVE
6.1. Per i legittimari di successioni giΓ aperte
β° URGENZA ESTREMA: Se la successione si Γ¨ aperta prima del 18 dicembre 2025 e si intende conservare la possibilitΓ di azione restitutoria contro i terzi, Γ¨ imperativo:
- Entro il 18 giugno 2026:
- Notificare e trascrivere la domanda giudiziale di riduzione, oppure
- Notificare e trascrivere un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione
- Valutare attentamente se convenga mantenere il vecchio regime o “migrare” al nuovo
- Consultare tempestivamente un professionista per l’analisi della situazione concreta
6.2. Per chi intende acquistare immobili donati
π Due diligence essenziali:
- Verificare la data di apertura della successione del donante:
- Se posteriore al 18/12/2025 β Nuovo regime (acquisto sicuro)
- Se anteriore β Verificare l’eventuale trascrizione di domande/opposizioni
- Dopo il 18 giugno 2026: Verificare nelle conservatorie l’assenza di trascrizioni di domande di riduzione o opposizioni
- Richiedere dichiarazioni del venditore su:
- Ammontare della quota disponibile
- Esistenza di altri legittimari
- SolvibilitΓ patrimoniale
6.3. Per chi intende donare
π‘ La riforma rende le donazioni piΓΉ “sicure” per i donatari e i loro aventi causa. Tuttavia, Γ¨ opportuno:
- Valutare preventivamente l’impatto sulla quota di legittima
- Considerare strumenti alternativi (patti di famiglia, trust)
- Informare il donatario dell’eventuale obbligo futuro di compensazione pecuniaria
6.4. Per banche e istituti di credito
π Aggiornamento delle procedure:
- Revisione delle policy di concessione mutui su immobili donati
- Definizione di nuovi parametri di valutazione del rischio
- Formazione del personale sulla nuova disciplina
- Predisposizione di clausole contrattuali ad hoc
Avv. Cosimo Montinaro
Studio Legale Montinaro β Lecce
Specializzato in Diritto Civile, Famiglia e Successioni
FONTI NORMATIVE E BIBLIOGRAFICHE:
Normativa:
- Legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025
- Disegno di Legge S. 1184 – Senato della Repubblica, XIX Legislatura
- Codice civile, artt. 561, 562, 563, 2652, 2690 (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)
Documentazione istituzionale:
- Relazione illustrativa al DDL S. 1184
- Iter parlamentare completo – Camera dei Deputati C. 2655
Contributi della dottrina notarile:
- Consiglio Nazionale del Notariato, “Azione di restituzione: il Senato approva la tanto attesa modifica”, Federnotizie, 11 ottobre 2025
- “Riforma dell’Azione di Restituzione 2025”, analisi operativa, Federnotizie, novembre 2025
- Notaio Fiorelli Bertoli, “Riforma dell’azione di restituzione”, ottobre 2025
Analisi della dottrina giuridica:
- “Successioni e donazioni: cosa cambia con il DDL Semplificazioni”, GiuriCivile.it, dicembre 2025
- “Legge Semplificazioni 2025: una riforma trasversale”, Diritto.it, 4 dicembre 2025
- “Donazioni e circolazione degli immobili: cosa cambia”, Terrin & Associati, 28 ottobre 2025
Commenti operativi:
- LCA Studio Legale, “Approvata in Senato la proposta di riforma degli articoli 561 e 563”, 3 novembre 2025
- “Le modifiche all’azione di restituzione verso i terzi acquirenti in GU”, DirittoBancario.it, 4 dicembre 2025
- “Donazioni e successioni: una riforma che cambia il mercato immobiliare”, Galvani Fiduciaria, 4 dicembre 2025
Approfondimenti settoriali:
- “Immobile donato: i veri rischi per chi compra casa”, We Wealth, novembre 2025
- “Nuove regole 2025: donazioni immobiliari piΓΉ semplici e sicure”, MySolution, 13 ottobre 2025
- “Legge n. 182/2025: le novitΓ su semplificazione amministrativa”, LavoriPubblici.it, 5 dicembre 2025
