Ripetizione dell’indebito pensionistico INPS: errore imputabile all’Ente e assenza di dolo nel percettore

MASSIMA

“L’indebito pensionistico I.N.P.S., per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all’ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all’I.N.P.S.”

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 febbraio 2019, n. 3802

Fatti di causa

1. La Corte d’Appello di Firenze, riformando con sentenza n. 369/2013 la decisione di primo grado resa dal Tribunale della stessa città, ha ritenuto ripetibile l’indebito pensionistico formatosi a carico di O. F. per l’anno 2004, cagionato dalla intervenuta modificazione dei redditi percepiti, e ciò sul presupposto che la richiesta di ripetizione datata 31.10.2006 fosse tempestiva con riferimento al disposto dell’art. 13, co. 2, L. 412/1991, rispetto alla denuncia dei redditi presentata dal F. in data 10.5.2005.

Il tutto sulla base di un’interpretazione dell’art. 13, co. 2, cit. tale per cui l’”anno successivo” ivi richiamato ed entro il quale l’ente deve procedere al recupero degli indebiti, sarebbe da intendere come il periodo che va dal 1.1 al 31.12 dell’anno seguente a quello nel quale l’ente ha avuto conoscenza dei dati reddituali.

2. Il F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso I.N.P.S.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l’interpretazione data dalla sentenza impugnata all’art. 13, co. 2, L. 412/1991. Il F. sostiene che la decadenza ivi sancita andrebbe calibrata su un termine di un anno a partire dal momento in cui il pensionato abbia trasmesso all’ente previdenziale, in osservanza dei propri obblighi di legge, la dichiarazione dei redditi utile a far apprezzare il modificarsi dei requisiti reddituali destinati ad incidere sul diritto a pensione. Pertanto, avendo egli trasmesso tale dichiarazione dei redditi nel maggio 2005, il recupero dell’indebito da parte dell’I.N.P.S. con nota del 31.10.2006 sarebbe, a dire del ricorrente, tardivo.

Con il secondo motivo di ricorso il F. denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., oltre all’errata applicazione delle regole di ripartizione degli oneri probatori, avendo la Corte implicitamente ritenuto che il provvedimento I.N.P.S. fosse stato portato a sua conoscenza entro il 31.12.2006, mentre di ciò non vi era prova, né la Corte aveva argomentato rispetto alla contestazione mossa al fine di far constare il mancato ricevimento della nota dell’ente prima dello spirare del termine decadenziale.

2. I motivi vanno disattesi.

3. In ordine logico deve iniziarsi la disamina dal secondo motivo, che è inammissibile.

Il ricorrente afferma di avere contestato di avere ricevuto la nota I.N.P.S. prima del 31.12.2006.

Egli tuttavia non trascrive il contenuto degli atti giudiziali nella parte in cui ciò sarebbe avvenuto, non risultando quindi consentito alla Corte, già sulla base del ricorso, di apprezzare la decisività di quanto affermato o comunque la rilevanza dell’omessa valutazione sul punto da parte della Corte territoriale, in violazione degli oneri di specificità, anche sotto il profilo dell’autosufficienza espositiva ed argomentativa, nella formulazione dei motivi, di cui all’art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c. (Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

Oltre a ciò, la menzione di una contestazione mossa con la memoria di costituzione in appello (pag. 10 del ricorso per cassazione) non è stata accompagnata, come avrebbe dovuto per risultare ammissibile, da precisazioni rispetto al motivo che giustificava la proposizione del rilievo in secondo grado, allorquando, secondo le scansioni proprie del rito, le contestazioni sui fatti devono essere effettuate nell’ambito del primo grado del giudizio.

Non potendosi dire ritualmente introdotta in questa sede la questione sulla intervenuta contestazione della ricezione entro il 31.12.2006, viene meno il presupposto logico della conseguente censura di violazione della regola sull’onere della prova (art. 2697 c.c.), che sussiste rispetto a fatti controversi tra le parti o che dovevano essere contestati, nell’esercizio dell’eccezione di decadenza; ciò tanto più rispetto a un diritto, come quello alla soluti retentio che, seppure inerente l’ambito previdenziale, non può qualificarsi come indisponibile, concernendo comunque importi legalmente non spettanti (art. 2969 c.c.).

4. L’analisi del primo motivo va dunque svolta sui presupposti fattuali quali considerati dalla Corte d’Appello, nel senso quindi che, rispetto agli importi percepiti in eccesso dal gennaio al dicembre 2004, vi è stato esercizio della pretesa restitutoria entro il 31.12.2006, in esito a comunicazione dei redditi del 2004 effettuata dal pensionato fin dall’aprile 2005.

4.1 L’art. 52, co. 2, L. 88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell’interessato.

L’art. 13, co. 1, L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all’art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l’errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l’ente fosse già a conoscenza di essi.

La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è dunque quella per cui l’indebito pensionistico I.N.P.S., per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all’ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all’I.N.P.S.

A tale norma si aggiunge quanto stabilito dall’art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l’I.N.P.S. «procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».

In proposito si è affermato il principio per cui «l’obbligo dell’I.N.P.S. di procedere annualmente alla verifica dei redditi del pensionati, prevista dall’art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l’anno successivo, dell’eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551, su cui poi anche infra).

Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l’ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall’interessato, non appartiene in sé all’ambito degli errori I.N.P.S. e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall’art. 13, co. 2.

Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l’an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all’Istituto siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit. ).

Tempi sui quali, come si dirà anche in prosieguo, si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico.

4.3 Venendo quindi, su tali premesse, al tema specifico di questa causa, va condivisa la lettura della norma nel senso ritenuto dalla Corte territoriale.

La norma, come emerge da quanto si è finora detto, non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un’attività di “verifica”, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.

Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero.

Il significato dell’avverbio (“annualmente”) è plurimo e fondante dell’intera disciplina.

Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (“entro l’anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.

Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all’art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l’attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l’incedere accertativo.

Per altro verso, sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l’ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass, 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall’anno in cui l’ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.

D’altra parte e proseguendo nell’esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire “entro un anno” dalla verifica, ma “entro l’anno successivo”, ove l’aggiunta di un aggettivo (“successivo”) risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.

Pertanto l’art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell’anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l’anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.

4.4 Né può dirsi che i precedenti su cui fa leva la difesa del ricorrente siano decisivi nel senso dal medesimo propugnato.

In alcune pronunce di questa Corte (di cui è capofila Cass. 10 dicembre 1996, n. 11010), si è fatto riferimento al termine di un anno di cui all’art. 13, co. 2, in relazione al caso del venire meno dei requisiti economici per l’integrazione al minimo della pensione, sostenendosi che, non risultando applicabile ratione temporis l’art. 13 co. 2 qui in esame, si potesse soltanto trarre dalla norma la durata (un anno) del termine, dal momento della conoscibilità dei relativi dati, entro cui l’indebito sarebbe stato ripetibile: tutto ciò senza alcun approfondimento rispetto al reale significato dello stesso art. 13, co. 2 e quindi con scelta destinata a non potersi estendere al di là della fattispecie ivi così definita.

Non diversamente, l’applicazione del termine di un anno con decorrenza dal momento di conoscibilità dei redditi, di cui a Cass. 26 luglio 2017, n. 18551, è puramente affermato, senza alcuna argomentazione a sostegno.

Così come il richiamo alla misura di un anno, sempre dalla conoscibilità dei redditi, come misura massima ripetibile, operato da Corte Giustizia 19 giugno 2003, Pasquini, costituisce, nell’ambito di tale pronuncia, oggetto di una mera constatazione, ove l’oggetto della questione riguardava in realtà il pari trattamento tra le pensioni concesse ad ex lavoratori migranti e lavoratori le cui pensioni risultino alimentate da contributi provenienti da diversi regime di diritto interno (profilo che resta indifferente alla soluzione qui adottata) e l’osservazione aveva il fine di rimarcare l’esistenza di un termine di ripetibilità, a fronte della possibilità altrimenti (v. punto 67 della decisione) che il rischio perdurasse per «numerosi anni». Il che non accade anche sulla base della interpretazione della norma interna qui affermata, in cui la ripetibilità resta definita entro i termini, pur maggiori, fissati discrezionalmente dal legislatore, nella non irragionevole considerazione di tutti i profili coinvolti, ivi compreso quello attinente ai possibili tratti di complessità delle verifiche.

Infine, rispetto a Cass. 9 febbraio 2018, n. 3215, anch’essa citata dal ricorrente, si osserva che la conferma della pronuncia di merito in cui era stato applicato il criterio dell’anno successivo alla conoscenza dei dati reddituali non è stata in quella sede fondata sul riconoscimento della sua correttezza, quanto sull’inammissibilità del relativo motivo di impugnazione per non avere contrastato una concomitante ratio decidendi, sicché tale pronuncia è qui del tutto ininfluente.

4.6 Dovendosi infine osservare, per completezza, che costituisce fattispecie diversa quella regolata dall’art. 35, co. 10-bis, d.l. 207/2008 cit., secondo cui «ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dai mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso».

Tale ipotesi riguarda in specifico chi non sia tenuto a comunicare determinati redditi all’amministrazione finanziaria e l’inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all’ente previdenziale ha come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l’anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della prestazione.

Ciò senza esclusione del fatto che tale omessa comunicazione possa essere a fondamento, ex art. 13, co. 1 cit., della ripetizione, nei limiti di quanto indebito, anche delle erogazioni anteriori: sicché non può dirsi che tale ipotesi (di maggiore gravità perché fondata sull’inadempimento agli obblighi comunicativi) risulti trattata più favorevolmente di quella, come è in questa causa, in cui vi è stato adempimento a tali obblighi ed il recupero risale a ritroso, ai sensi dell’art. 13, co. 2, ma non comporta la perdita della prestazione per gli anni successivi a quello riguardato dalla dichiarazione dei redditi interessata, se non in quanto tale perdita sia giuridicamente dovuta (non per insussistenti ragioni sanzionatorie ma) secondo il regime della prestazione stessa.

Come anche senza esclusione del fatto che, qualora sia mancata anche la (dovuta) comunicazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria si rientri nel campo della piena ripetibilità, ex artt. 13, co. 1 cit. e 2033 c.c.

5. La controversia va dunque decisa sulla base dei principi come sopra affermati.

Nel caso di specie si discute sui tempi di ripetizione dell’indebito accertato in esito alla dichiarazione dei redditi del 2004, comunicata dal F. nel corso dell’anno 2005.

Pertanto, la decadenza di cui all’art. 13, co. 2, maturava allo spirare del 31.12.2006 e l’atto di recupero dell’ottobre 2006 è da considerare tempestivo.

6. Il ricorso per cassazione va quindi rigettato.

L’assenza di precedenti specifici di approfondimento sulla questione oggetto di causa, come anche la difficoltà interpretativa della norma in esame, sono circostanze che giustificano la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma l-bis, dello stesso articolo 13.

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