Risarcimento danni per blackout elettrico: responsabilità del fornitore – Sentenza Tribunale Salerno 2024

Risarcimento danni per blackout elettrico: responsabilità del fornitore – Sentenza Tribunale Salerno 2024

Nel 2024, il Tribunale di Salerno ha emesso una sentenza destinata a far discutere in merito alla responsabilità dei fornitori di energia elettrica in caso di interruzioni del servizio. Il caso in esame solleva una questione controversa: può un utente ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un blackout prolungato? La decisione del Tribunale getta nuova luce sui principi che regolano i rapporti tra fornitori e consumatori nel settore energetico, delineando importanti implicazioni per entrambe le parti. Quali sono i limiti della responsabilità contrattuale in questi casi? E come si bilanciano gli interessi in gioco?

INDICE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso trae origine da un blackout elettrico verificatosi su gran parte del territorio nazionale tra il 27 e il 28 settembre 2003. Un utente, rimasto privo di energia elettrica per diverse ore, ha citato in giudizio la società fornitrice chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali subiti a causa dell’interruzione del servizio.

In primo grado, il Giudice di Pace di Buccino aveva accolto parzialmente la domanda, condannando la società fornitrice al pagamento di 80 euro a titolo di risarcimento del solo danno esistenziale. La società ha quindi proposto appello contro tale decisione davanti al Tribunale di Salerno.

Le contestazioni principali mosse dalla società appellante riguardavano:

  1. L’imputabilità dell’inadempimento e della conseguente responsabilità;
  2. L’insussistenza e la mancata prova del danno;
  3. L’errata liquidazione del danno esistenziale;
  4. L’errata liquidazione delle spese di lite.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il Tribunale di Salerno ha basato la sua decisione su un’attenta analisi della normativa e della giurisprudenza in materia di contratti di somministrazione e responsabilità contrattuale.

In primo luogo, è stato richiamato l’articolo 1218 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità del debitore per inadempimento. Secondo tale norma, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Il Tribunale ha poi fatto riferimento all’articolo 1228 del Codice Civile, che stabilisce la responsabilità del debitore per i fatti dolosi o colposi dei terzi di cui si avvale nell’adempimento dell’obbligazione.

Particolare rilevanza è stata data alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di contratti di somministrazione di energia elettrica. Sono state citate le sentenze n. 2359 del 9 luglio 1968 e n. 5144 del 9 giugno 1997, che hanno qualificato tale contratto come un vero e proprio contratto di somministrazione, destinato a soddisfare bisogni periodici e continuativi dell’utente. Secondo tali pronunce, il fornitore assume su di sé non solo l’obbligo di apprestare i mezzi necessari per l’adempimento, ma anche i rischi della fornitura, salvo espressa pattuizione contraria.

Per quanto riguarda il danno esistenziale, il Tribunale ha fatto ampio riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26972 dell’11 novembre 2008, che ha negato l’autonoma configurabilità di tale categoria di danno, riconducendola nell’alveo del danno non patrimoniale risarcibile solo in caso di lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti.

Sono state inoltre richiamate pronunce più recenti della Suprema Corte (n. 3290/2013, n. 336/2016, n. 29206/2019, n. 33276/2023) che hanno ribadito tale orientamento, escludendo la risarcibilità di meri disagi o fastidi della vita quotidiana non lesivi di diritti fondamentali.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Salerno ha accolto parzialmente l’appello della società fornitrice di energia elettrica, riformando la sentenza di primo grado.

In primo luogo, è stata confermata la responsabilità contrattuale della società per l’interruzione della fornitura di energia. Il Tribunale ha ritenuto che, in base ai principi che regolano il contratto di somministrazione, il fornitore non possa invocare come scusante la mancata fornitura da parte di terzi produttori o distributori di energia. La società avrebbe dovuto provare non solo la non imputabilità a sé della sospensione, ma anche la non imputabilità dell’accadimento ai propri ausiliari, prova non fornita nel caso di specie.

Tuttavia, il Tribunale ha riformato la sentenza di primo grado nella parte relativa al risarcimento del danno esistenziale. Seguendo l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, ha ritenuto che tale categoria di danno non sia configurabile autonomamente e richieda comunque una prova specifica, non fornita dall’utente nel caso concreto. Il Tribunale ha sottolineato che la mera privazione temporanea delle comodità fruibili con l’energia elettrica non integra quella lesione di diritti fondamentali della persona necessaria per il risarcimento del danno non patrimoniale.

In conclusione, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria originariamente proposta dall’utente, compensando integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in considerazione della complessità e controvertibilità delle questioni trattate.

La sentenza in esame offre importanti spunti di riflessione sui limiti della responsabilità dei fornitori di servizi essenziali e sui criteri per il risarcimento dei danni da disservizi. Da un lato, viene ribadito il principio della responsabilità contrattuale del fornitore anche per fatti imputabili a terzi ausiliari. Dall’altro, si conferma un orientamento restrittivo in materia di danni non patrimoniali, richiedendo una prova rigorosa della lesione di diritti fondamentali della persona.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura dell’estratto della sentenza.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Occorre preliminarmente dare atto della già evidenziata rinuncia alla querela di falso proposta in via incidentale, quale formalizzata dall’appellato all’udienza del 13.3.2019: una rinuncia che può reputarsi pienamente legittima, e ciò avuto anche riguardo a quel consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ‘in tema di prova documentale e con riguardo’, per l’appunto, alla ‘querela di falso proposta in via incidentale, la risposta positiva della parte all’interpello rivoltole dal giudice, circa l’intenzione di avvalersi del documento contestato – risposta che preclude l’acquisizione della prova nelle more della decisione sulla querela di falso – è revocabile, perché l’utilizzazione del documento resta nella disponibilità della parte che lo ha prodotto e che può, pertanto, dichiarare successivamente di rinunciare ad avvalersene’ (così Cass.civ., SS.UU., 11.11.1994, n.9409; conformi Cass.civ., sez.I, 25.5.2001, n.7108 e Cass.civ., sez.6-2 n.20563 del 30.8.2017, la quale ultima ha sottolineato, in particolare, la ‘conseguente, sopravvenuta carenza di interesse, in capo al querelante, a proseguire il giudizio sulla querela di falso’ e, per l’effetto, la ‘inutilità di una pronuncia nel merito sulla querela’ medesima, n.d.r.).”

“Sul punto, però, l’appello non è meritevole di accoglimento, atteso che il contratto di somministrazione che si configura, nel caso di specie, tra il predetto utente e la stessa ‘Parte_1’, ha ad oggetto la fornitura continuata di energia elettrica dietro un corrispettivo in denaro, ragion per cui la citata società appellante, allorquando ha stipulato la convenzione ‘de qua’, ha assunto non solo tale obbligo di fornitura, ma anche i rischi connessi alla fornitura medesima: assunzione dei rischi in virtù della quale la circostanza dell’avvalersi di soggetti terzi deputati alla produzione ed alla trasmissione di quell’energia elettrica che la stessa società appellante provvede, poi, a distribuire in adempimento dei contratti di somministrazione conclusi con gli utenti finali, non rileva nei rapporti negoziali tra i medesimi utenti finali e la compagine che ha proposto il gravame all’attenzione del Tribunale, né tale compagine, al fine di andare esente da responsabilità, può eccepire, per l’appunto, la mancata produzione e/o l’omessa trasmissione di energia elettrica ad opera di terzi, a meno che, al momento del raggiungimento degli accordi in questione, non abbia validamente pattuito specifiche clausole di esonero dalla stessa responsabilità.”

“In realtà, valutando il tenore complessivo dell’iniziale atto di citazione e le acquisite emergenze processuali, risulta evidente che il predetto Controparte_1 non solo – come si è già rimarcato – non abbia originariamente provveduto a qualsivoglia specifica allegazione in ordine al danno esistenziale (nell’atto di citazione lo ha genericamente sollecitato, n.d.r.), ma non abbia nemmeno fornito in proposito alcuna peculiare dimostrazione: dati ai quali si unisce quel condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il più volte citato pregiudizio esistenziale non costituisca un danno ‘in re ipsa’, ma richieda, per l’appunto, una specifica prova, anche di carattere presuntivo, invero non ravvisabile nella concreta vicenda in esame.”

“Si aggiunga che solo la lesione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione può legittimare la liquidazione del cosiddetto ‘danno esistenziale’: una tesi autorevolmente ribadita anche dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione con la nota sentenza n.26972 dell’11.11.2008, nella quale si è, in particolare, affermato che ‘non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di “danno esistenziale” inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che’, ‘ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria’, mentre, ‘ove’, nello stesso “danno esistenziale”‘, ‘si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 cod. civ.’.”

(Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2784/2024)

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