Risarcimento danni per violazione dei doveri coniugali: sentenza Tribunale di Lecce 2024
In una recente sentenza, il Tribunale di Lecce si è pronunciato su un caso di risarcimento danni per violazione dei doveri coniugali. La decisione solleva interrogativi sull’entità del danno risarcibile quando la condotta illecita di un coniuge lede la dignità personale e l’immagine dell’altro. Quali sono i criteri per quantificare il danno in queste situazioni? E quali prove sono necessarie per dimostrare la sofferenza patita? Scopriamo insieme come il Tribunale di Lecce ha affrontato questa delicata questione.
INDICE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il caso riguarda l’azione di risarcimento danni promossa da un uomo nei confronti della ex moglie, ritenuta responsabile di aver violato i doveri coniugali, in particolare l’obbligo di fedeltà. L’attore, titolare di una nota agenzia funebre, sosteneva che la relazione extraconiugale intrapresa dalla convenuta fosse divenuta di dominio pubblico, ledendo la sua immagine e dignità personale. Egli chiedeva quindi il risarcimento dei danni subiti, quantificati in 25.000 euro. La convenuta si costituiva in giudizio, contestando integralmente la domanda attorea.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei doveri coniugali, la giurisprudenza richiede la prova di una sofferenza che ecceda il limite della sopportabilità e si manifesti come lesione di un diritto costituzionalmente tutelato, quale il diritto alla salute, all’onore o alla dignità personale (Cass. n. 18853/2011). Non basta, quindi, la mera violazione dei doveri coniugali previsti dall’art. 143 c.c., come l’assistenza morale e materiale, la fedeltà, la convivenza e la collaborazione nell’interesse della famiglia. Occorre dimostrare il nesso causale tra tale violazione e i danni subiti. Inoltre, la lesione dei diritti costituzionalmente protetti non è una conseguenza automatica, ma va valutata in concreto, verificando se siano stati superati i limiti di tollerabilità (Cass. n. 6598/2019).
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Nel caso di specie, il Tribunale di Lecce ha ritenuto provata sia la responsabilità della convenuta per la violazione cosciente e volontaria dei doveri coniugali, che aveva determinato la fine del matrimonio con addebito, sia la sofferenza patita dall’attore quale diretta conseguenza della lesione del diritto all’immagine e alla dignità personale. Decisive, a tal fine, sono state le risultanze istruttorie, dalle quali è emerso che la relazione extraconiugale della convenuta era divenuta di pubblico dominio, portando spesso a deridere l’attore, persona molto conosciuta per via della sua attività lavorativa. Sussistendo una oggettiva impossibilità di quantificare esattamente il danno, il giudice ha fatto applicazione del criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c., liquidando il danno in 7.500 euro. Parametri rilevanti sono stati la gravità della condotta della convenuta e l’entità della violazione al diritto alla dignità e all’immagine subita dall’attore.
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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura dell’estratto della sentenza.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“Orbene, alla luce dei suesposti principi, nella fattispecie in esame è stato pienamente provato che il in ragione dell’attività lavorativa svolta, era ed è soggetto molto conosciuto sia nel Comune in cui risiede che nei paesi limitrofi; invero, tutti i testimoni escussi hanno riferito che il , in quanto titolare di una nota agenzia funebre, è persona molto conosciuta.