📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto del lavoro – Pubblico impiego contrattualizzato
- Oggetto: Abusiva reiterazione contratti a termine nella scuola – Risarcimento del danno presunto
- Normativa: art. 28 d.lgs. n. 81/2015, art. 36 d.lgs. n. 165/2001, art. 8 legge n. 604/1966, art. 4 legge n. 124/1999, art. 32 legge n. 183/2010
- Parole chiave: risarcimento precariato scuola, danno presunto contratti a termine, quantificazione indennità supplenze, abuso reiterazione contratti docenti, esonero onere probatorio
- Giurisprudenza conforme: Cass. SS.UU. 15 marzo 2016 n. 5072; Cass. 11 novembre 2016 n. 22552, 22553, 22554, 22555, 22556, 22557, 22558; Cass. 21 agosto 2013 n. 19371; Cass. 30 dicembre 2014 n. 27481; Cass. 3 luglio 2015 n. 13655; Cass. 3 dicembre 2018 n. 31175; Cass. 20 settembre 2021 n. 25406; Cass. 16 febbraio 2021 n. 4050, 4051, 4052; Corte Cost. n. 187/2016; C.G.U.E. 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13
- Giurisprudenza difforme: nessuna
Il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine nella scuola è quantificato in via forfettaria tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR, con esonero dall’onere probatorio per il lavoratore. Il Tribunale di Savona, con sentenza del 2026, ha condannato il MIUR al pagamento di sette mensilità in favore di docente che aveva superato i 36 mesi di servizio su posti vacanti di organico di diritto senza essere stabilizzata. La quantificazione forfettaria costituisce misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica per sanzionare l’abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 5072/2016. L’illecito si consuma in relazione alla successione dei contratti e non ai singoli contratti, pertanto il danno presunto va liquidato una sola volta considerando nella liquidazione dell’unica indennità il numero dei contratti in successione sotto il profilo della gravità della violazione. Nel caso specifico, la ricorrente aveva lavorato per dieci anni con supplenze annuali presso il medesimo istituto scolastico, superando di almeno quattro anni la durata massima dei 36 mesi.
Massima
“Quanto alle ricadute sanzionatorie dell’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi, fermo il divieto di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione e non risultando che il ricorrente sia stato immesso in ruolo, deve ritenersi che il risarcimento del danno costituisca una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione. Soccorrono al riguardo i principi dettati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 15 marzo 2016 n. 5072, secondo cui nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.
