📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto del lavoro – Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.
- Oggetto: Risarcimento del danno non patrimoniale alla dignità e alla reputazione della lavoratrice, distinto e autonomo rispetto al danno biologico da inabilità temporanea – condotta denigratoria e intimidatoria del datore protrattasi per quasi due anni tramite messaggi su chat aziendale
- Normativa: Art. 2087 c.c.; art. 2059 c.c.; art. 2 d.lgs. n. 23/2015; artt. 2, 32 Cost.; d.m. n. 55/2014 art. 21; Tabelle Tribunale di Milano (edizione 2024)
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- Parole chiave: danno dignità lavoratrice, mobbing, art. 2087 c.c., danno non patrimoniale autonomo, licenziamento nullo comporto
In tema di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., la condotta denigratoria e intimidatoria reiterata ai danni della dipendente – attuata mediante messaggi offensivi, volgari e sessisti inviati su chat aziendale, accuse di simulazione della malattia e minacce di licenziamento protrattesi per quasi due anni – lede non solo il diritto alla salute psichica della lavoratrice, ma anche la sua dignità personale e professionale e la sua reputazione nell’ambiente di lavoro, con la conseguenza che il danno non patrimoniale connesso a tali ulteriori pregiudizi è risarcibile autonomamente e separatamente rispetto al danno biologico da inabilità temporanea già liquidato, atteso che tali diritti della persona – sanciti direttamente dalla Costituzione – possono essere provati anche per presunzioni semplici, traendo inferenza dalla natura, dalla gravità, dalla reiterazione e dalla diffusione della condotta lesiva.
La Corte d’Appello di Firenze, Sezione Lavoro, con la sentenza del 2026, ha accolto parzialmente il gravame della lavoratrice, affermando che la violazione della dignità e della reputazione della dipendente costituisce un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile rispetto alla lesione della salute psichica, anche quando il giudice di primo grado abbia escluso la ricorrenza del mobbing in senso tecnico. Il danno alla dignità della lavoratrice – distinto dalla sofferenza interiore già compresa nel danno biologico – trova un parametro equitativo orientativo nelle tabelle milanesi per il danno da diffamazione, adattate alle specifiche caratteristiche del caso concreto.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Nullità del licenziamento per mancato decorso del periodo di comporto quando le assenze per malattia sono eziologicamente riconducibili alla condotta illecita del datore di lavoro
- Tutela reintegratoria piena ex art. 2 d.lgs. n. 23/2015 per il licenziamento nullo: computo dell’indennità risarcitoria su tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra, senza applicazione del limite massimo previsto per le piccole imprese
- Personalizzazione del danno biologico da inabilità temporanea secondo le Tabelle del Tribunale di Milano: presupposti e limiti dell’aumento equitativo rispetto al valore tabellare base
- Assorbimento del danno morale nel valore monetario del danno biologico tabellare e condizioni per la sua liquidazione separata in presenza di condotte costituenti reato
- Nullità del contratto di apprendistato per omessa formazione e criteri di reinquadramento del dipendente nel livello contrattuale già posseduto in ragione di precedente esperienza lavorativa
- Liquidazione delle spese di lite in cause di lavoro di valore indeterminabile: scaglione applicabile in presenza di domanda di tutela reintegratoria ex art. 21 d.m. n. 55/2014
