📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto del lavoro – Licenziamento disciplinare – Qualificazione giuridica del recesso
- Oggetto: Derubricazione d’ufficio del licenziamento intimato per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo – potere del giudice di riqualificazione giuridica della fattispecie in assenza di espressa domanda di parte, senza violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. – condotta del lavoratore che fumava in deposito rifiuti contenente sostanze infiammabili
- Normativa: Art. 2119 c.c.; art. 3 L. n. 604/1966; art. 112 c.p.c.; art. 2087 c.c.; art. 10 parte B lett. f) CCNL di riferimento; art. 18 L. n. 300/1970 (come novellato dalla L. n. 92/2012)
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- Parole chiave: derubricazione licenziamento, giusta causa, giustificato motivo soggettivo, potere riqualificazione giudice, art. 112 c.p.c.
In tema di licenziamento disciplinare, la giusta causa ex art. 2119 c.c. e il giustificato motivo soggettivo ex art. 3 L. n. 604/1966 costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro – l’uno con effetto immediato e l’altro con preavviso – con la conseguenza che il giudice, anche in assenza di espressa domanda di parte e senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., può derubricare d’ufficio un licenziamento intimato per giusta causa qualificandolo come licenziamento per giustificato motivo soggettivo, attribuendo al fatto addebitato al lavoratore la minore gravità propria di quest’ultimo tipo di recesso, qualora accerti che, pur sussistendo la rilevanza disciplinare della condotta e un livello di gravità sufficiente a giustificare il recesso, la lesione del vincolo fiduciario non sia idonea ad impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto lavorativo, restando fermo il principio dell’immutabilità della contestazione e la persistente volontà del datore di risolvere il rapporto.
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con la sentenza del 2026, ha accolto parzialmente il ricorso del lavoratore licenziato per giusta causa, derubricando d’ufficio il licenziamento in giustificato motivo soggettivo e riconoscendo al ricorrente il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso. Il giudicante, pur avendo accertato la sussistenza e la gravità della condotta contestata – consistente nell’aver fumato all’interno di un deposito di rifiuti contenente sostanze infiammabili – ha ritenuto che l’immediata interruzione del rapporto non fosse giustificata, in assenza di elementi indicativi di un pericolo di reiterazione prossima della condotta. Il Tribunale ha inoltre chiarito che le tipizzazioni delle ipotesi di giusta causa contenute nei CCNL non vincolano il giudice, il quale deve comunque verificare la sussistenza dei presupposti di legge ex art. 2119 c.c..
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Valore non vincolante delle tipizzazioni contrattuali delle ipotesi di giusta causa contenute nei CCNL: obbligo del giudice di verificare comunque l’applicabilità delle previsioni di cui all’art. 2119 c.c. ai fatti contestati secondo consolidata giurisprudenza di legittimità
- Criterio distintivo tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo: impossibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto quale elemento caratterizzante la giusta causa rispetto alla minore gravità del giustificato motivo soggettivo con diritto al preavviso
- Onere probatorio della sussistenza del fatto contestato, della pericolosità dei luoghi e della consapevolezza del lavoratore: convergenza tra prova testimoniale, documentale fotografica e presenza di segnaletica di pericolo incendio
- Obbligo di protezione del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e dovere di reprimere comportamenti violativi degli obblighi di prevenzione e sicurezza imposti ai lavoratori ai sensi della normativa antinfortunistica
- Valutazione della gravità della condotta disciplinare: rilevanza del potenziale pericolo per l’incolumità delle persone rappresentato dall’accensione di fiamme libere in prossimità di materiali infiammabili in luogo chiuso
- Criterio di liquidazione delle spese processuali in caso di parziale reciproca soccombenza: compensazione parziale e condanna per la quota residua in capo alla parte sostanzialmente soccombente
