Derubricazione dโ€™ufficio del licenziamento per giusta causa in giustificato motivo soggettivo: potere del giudice di riqualificazione giuridica senza violazione dellโ€™art. 112 c.p.c. โ€“ Tribunale di Vicenza 2026


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  • Materia: Diritto del lavoro โ€“ Licenziamento disciplinare โ€“ Qualificazione giuridica del recesso
  • Oggetto: Derubricazione dโ€™ufficio del licenziamento intimato per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo โ€“ potere del giudice di riqualificazione giuridica della fattispecie in assenza di espressa domanda di parte, senza violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. โ€“ condotta del lavoratore che fumava in deposito rifiuti contenente sostanze infiammabili
  • Normativa: Art. 2119 c.c.; art. 3 L. n. 604/1966; art. 112 c.p.c.; art. 2087 c.c.; art. 10 parte B lett. f) CCNL di riferimento; art. 18 L. n. 300/1970 (come novellato dalla L. n. 92/2012)
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโ€™articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: derubricazione licenziamento, giusta causa, giustificato motivo soggettivo, potere riqualificazione giudice, art. 112 c.p.c.

In tema di licenziamento disciplinare, la giusta causa ex art. 2119 c.c. e il giustificato motivo soggettivo ex art. 3 L. n. 604/1966 costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro โ€“ lโ€™uno con effetto immediato e lโ€™altro con preavviso โ€“ con la conseguenza che il giudice, anche in assenza di espressa domanda di parte e senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui allโ€™art. 112 c.p.c., puรฒ derubricare dโ€™ufficio un licenziamento intimato per giusta causa qualificandolo come licenziamento per giustificato motivo soggettivo, attribuendo al fatto addebitato al lavoratore la minore gravitร  propria di questโ€™ultimo tipo di recesso, qualora accerti che, pur sussistendo la rilevanza disciplinare della condotta e un livello di gravitร  sufficiente a giustificare il recesso, la lesione del vincolo fiduciario non sia idonea ad impedire la prosecuzione anche temporanea del rapporto lavorativo, restando fermo il principio dellโ€™immutabilitร  della contestazione e la persistente volontร  del datore di risolvere il rapporto.

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con la sentenza del 2026, ha accolto parzialmente il ricorso del lavoratore licenziato per giusta causa, derubricando dโ€™ufficio il licenziamento in giustificato motivo soggettivo e riconoscendo al ricorrente il diritto allโ€™indennitร  sostitutiva del preavviso. Il giudicante, pur avendo accertato la sussistenza e la gravitร  della condotta contestata โ€“ consistente nellโ€™aver fumato allโ€™interno di un deposito di rifiuti contenente sostanze infiammabili โ€“ ha ritenuto che lโ€™immediata interruzione del rapporto non fosse giustificata, in assenza di elementi indicativi di un pericolo di reiterazione prossima della condotta. Il Tribunale ha inoltre chiarito che le tipizzazioni delle ipotesi di giusta causa contenute nei CCNL non vincolano il giudice, il quale deve comunque verificare la sussistenza dei presupposti di legge ex art. 2119 c.c..


โš–๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Valore non vincolante delle tipizzazioni contrattuali delle ipotesi di giusta causa contenute nei CCNL: obbligo del giudice di verificare comunque lโ€™applicabilitร  delle previsioni di cui allโ€™art. 2119 c.c. ai fatti contestati secondo consolidata giurisprudenza di legittimitร 
  • Criterio distintivo tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo: impossibilitร  di prosecuzione anche temporanea del rapporto quale elemento caratterizzante la giusta causa rispetto alla minore gravitร  del giustificato motivo soggettivo con diritto al preavviso
  • Onere probatorio della sussistenza del fatto contestato, della pericolositร  dei luoghi e della consapevolezza del lavoratore: convergenza tra prova testimoniale, documentale fotografica e presenza di segnaletica di pericolo incendio
  • Obbligo di protezione del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e dovere di reprimere comportamenti violativi degli obblighi di prevenzione e sicurezza imposti ai lavoratori ai sensi della normativa antinfortunistica
  • Valutazione della gravitร  della condotta disciplinare: rilevanza del potenziale pericolo per lโ€™incolumitร  delle persone rappresentato dallโ€™accensione di fiamme libere in prossimitร  di materiali infiammabili in luogo chiuso
  • Criterio di liquidazione delle spese processuali in caso di parziale reciproca soccombenza: compensazione parziale e condanna per la quota residua in capo alla parte sostanzialmente soccombente