📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto civile – Tutela possessoria
- Oggetto: Azione di reintegrazione nel possesso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c. – Spoglio clandestino
- Normativa: artt. 1168, 1140 c.c., art. 703 c.p.c., art. 614 bis c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: spoglio clandestino, termine annuale, scoperta spoglio, animus spoliandi, possesso ultrannuale
In tema di tutela possessoria, qualora lo spoglio sia clandestino e cioè avvenga all’insaputa del possessore, il termine annuale per chiedere la reintegrazione ai sensi dell’art. 1168 comma 3 c.c. decorre dal momento in cui la parte che è stata privata del possesso è in condizione di avvedersi dello spoglio usando la diligenza ordinaria dell’uomo medio, con la conseguenza che la temporanea assenza del possessore per un periodo di degenza sanitaria comporta che lo stesso possa prendere contezza del sofferto spoglio solo al momento del rientro nella propria abitazione, restando irrilevante il convincimento degli spolianti di esercitare un diritto in forza di un contratto di comodato ai fini della configurazione dell’animus spoliandi.
Il Tribunale di Pescara, con ordinanza depositata nel febbraio 2026, ha accolto parzialmente il ricorso di reintegrazione nel possesso ordinando agli occupanti la liberazione dell’immobile con consegna delle chiavi, ritenendo provato il possesso ultrannuale della ricorrente sino al ricovero presso struttura sanitaria avvenuto nell’aprile 2024. Il Tribunale ha ritenuto che lo spoglio si sia verificato clandestinamente durante l’assenza della ricorrente, con decorrenza del termine annuale dal momento della scoperta al rientro nel novembre 2024, risultando pertanto tempestivo il ricorso depositato nell’aprile 2025. È stato accertato l’animus spoliandi in capo ai resistenti nonostante la dedotta sussistenza di un contratto di comodato, risultando evidente la consapevolezza di acquisire la cosa contro la volontà del possessore.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Natura del possesso quale potere di fatto sulla cosa tutelato in quanto tale indipendentemente dalla legittimità dell’esercizio e dalla rispondenza ad un valido titolo
- Configurazione dello spoglio quale privazione totale o parziale del possesso contro la volontà del possessore mediante comportamento destinato a perdurare per periodo apprezzabile
- Necessità che lo spoglio comprometta in maniera giuridicamente apprezzabile l’esercizio del possesso e sia sorretto da animus spoliandi quale consapevolezza di attentare al possesso
- Irrilevanza della convinzione dell’agente di esercitare un proprio diritto ai fini della sussistenza dell’animus spoliandi deducibile per via di logica astrazione dal comportamento
- Valenza meramente presuntiva e non di efficacia probatoria in senso stretto delle certificazioni anagrafiche quale elemento di riscontro documentale
- Differente posizione di chi accede con consenso apparente del possessore rispetto a chi occupa materialmente l’immobile con animus spoliandi
- Discrezionalità del giudice nel non accogliere la condanna accessoria ex art. 614 bis c.p.c. alla luce delle circostanze tra cui contitolarità delle quote di proprietà
