Risponde anche l’Azienda sanitaria dei furti commessi dall’infermiere?

Risponde anche l’Azienda sanitaria dei furti commessi dall’infermiere?

In un caso recente, il Tribunale di Lecce ha condannato l’ASL di Lecce al risarcimento del danno subito da una paziente in seguito ai furti perpetrati da un infermiere presso l’Ospedale Vito Fazzi.

La sentenza, pubblicata il 23 dicembre 2021, ha stabilito che l’ASL è responsabile dei danni causati dal proprio dipendente in quanto vi è un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito commesso e le mansioni svolte.

Introduzione

Il caso in esame solleva una serie di questioni giuridiche rilevanti riguardo alla responsabilità civile dell’ASL in seguito ai furti perpetrati da un infermiere presso un ospedale pubblico.

La sentenza del Tribunale di Lecce, che ha condannato l’ASL al risarcimento del danno, è un precedente significativo che potrebbe avere un impatto sulla responsabilità delle ASL in casi simili.

Responsabilità dell’ASL

La base giuridica su cui si fonda la responsabilità dell’ASL è l’articolo 2049 del Codice Civile italiano. Secondo questo articolo, i padroni e i committenti sono responsabili per i danni causati dal fatto illecito dei loro dipendenti nell’esercizio delle loro mansioni.

In questo caso, la paziente ha individuato l’ASL come datrice di lavoro dell’infermiere, richiedendo il risarcimento del danno subito durante il ricovero.

Nesso di occasionalità necessaria:

La sentenza evidenzia il concetto di “occasionalità necessaria” nel contesto della responsabilità dell’ASL. Tale principio implica che ci deve essere un collegamento indispensabile tra l’illecito commesso dal dipendente e le mansioni svolte.

In altre parole, le attività affidate al dipendente devono aver reso possibile o agevolato il comportamento dannoso.

Analisi della sentenza

Il Tribunale di Lecce, accogliendo la domanda della paziente, ha riconosciuto la responsabilità dell’ASL per i furti commessi dall’infermiere.

La sentenza sottolinea che il fatto illecito deve essere illecito sotto il profilo oggettivo e soggettivo e che il nesso di occasionalità necessaria deve essere presente.

In questo caso, lo svolgimento delle funzioni di infermiere notturno ha reso possibile all’infermiere non solo di procurarsi il farmaco utilizzato, ma anche di somministrarlo alla paziente, rendendola incapace di evitare la sottrazione degli oggetti di valore.

Assenza di prova liberatoria

La sentenza critica l’ASL per non aver fornito prove sufficienti a escludere la propria responsabilità. Sebbene la denuncia alla Polizia e le indagini svolte siano state menzionate, la corte sostiene che la ASL avrebbe dovuto intraprendere indagini interne più approfondite, informare i pazienti dei furti nel reparto e adottare misure preventive per evitare ulteriori episodi.

Conclusione

Il caso in esame evidenzia l’importanza della responsabilità dell’ASL nei confronti dei danni causati dai propri dipendenti. La sentenza del Tribunale di Lecce stabilisce un precedente significativo, sottolineando la necessità che le aziende sanitarie adottino misure preventive adeguate per proteggere i pazienti e dimostrino di aver compiuto sforzi sufficienti per evitare il verificarsi di eventi dannosi.

Avv. Cosimo Montinaro

.

Torna in alto