Interruzione del nesso causale per condotta assorbente del danneggiato – Tribunale Prato 2026

📌 LA VICENDA

Materia: Responsabilità civile – Sinistro stradale con interruzione del nesso causale

Oggetto: Interruzione del nesso causale per condotta gravemente imprudente del danneggiato che si configura come causa esclusiva ed assorbente dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Normativa: art. 1227 c.c., art. 2051 c.c., art. 2043 c.c., art. 2 Cost., D.M. 10/07/2002

Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati

Parole chiave: interruzione nesso causale, condotta assorbente, colpa grave, art. 1227 c.c., caso fortuito, sinistro stradale, responsabilità custode


La condotta gravemente imprudente del danneggiato, caratterizzata da velocità eccessiva, guida in stato di ebbrezza, mancato uso delle cinture di sicurezza e tentativo di sorpasso a destra, si configura come causa esclusiva ed assorbente dell’evento dannoso, interrompendo il nesso causale tra eventuale colpa del custode della strada e il sinistro, con la conseguenza che il danneggiato non ha diritto al risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale di Prato, con sentenza del 2026, ha esaminato una controversia relativa a un sinistro stradale mortale avvenuto in un cantiere stradale. Nonostante fossero state rilevate irregolarità nella segnaletica (tipologia non conforme al D.M. 10/07/2002 per lavori di durata superiore a due giorni) e carenze nell’illuminazione pubblica, il giudice ha ritenuto che tali circostanze non avessero efficacia eziologica nel determinare il sinistro. La CTU aveva infatti accertato che il conducente viaggiava a circa 70 km/h (contro il limite di 30 km/h), aveva un tasso alcolemico di 1,5 g/l (tre volte il limite consentito), non indossava le cinture di sicurezza e aveva tentato un sorpasso a destra. Il Tribunale ha evidenziato che la condotta della vittima si era configurata come “causa eziologica assorbente“, interrompendo il nesso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c. e rendendo applicabile il principio secondo cui, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione di cautele normalmente attese, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente, fino a renderlo causa esclusiva dell’evento.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

• Legittimazione attiva dei congiunti per danno da perdita del rapporto parentale iure proprio

• Inefficacia eziologica delle irregolarità della segnaletica stradale in presenza di condotta gravemente imprudente

• Configurabilità del caso fortuito nella declinazione del fatto del danneggiato ex art. 2051 c.c.

• Responsabilità del custode della strada e dovere di verifica della segnaletica

• Spese di lite del terzo chiamato a carico dell’attore soccombente ex art. 91 c.p.c.

• Efficacia della transazione stragiudiziale e suo impatto sulla domanda di manleva