Tabelle del Tribunale di Milano 2021 per calcolare il danno non patrimoniale

CALCOLA il danno non patrimoniale (tabelle Trib. Milano 2021)


L’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, nella riunione del 24.01.2020, ha previsto l’aggiornamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, seguendo il criterio degli indici ISTAT già costantemente utilizzato negli anni passati.
Tenuto conto degli indici ISTAT dall’1.1.2018 all’1.1.2021 e del coefficiente di raccordo, tutti gli importi della tabella Edizione 2018 (non arrotondati) sono stati rivalutati dell’1,38% (coefficiente di rivalutazione = 1,0138).
I nuovi valori così ottenuti sono stati poi arrotondati a 1 euro nella tabella relativa ai danni da lesione permanente e temporanea all’integrità psico-fisica, alla decina di euro nella tabella relativa ai danni da perdita e grave lesione del rapporto parentale.

È opportuno ricordare che la Tabella costituisce la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto fatti illeciti che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero integrano gli estremi di un reato colposo. Laddove, invece, ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso ovvero altri elementi eccezionali, il giudice deve aumentare o ridurre l’entità degli importi previsti in Tabella, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta (Cass. sent. n. 12408/2011).
Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nella liquidazione del danno biologico (ma lo stesso vale anche per la liquidazione del danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale) conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, violenza sessuale, ecc. Infatti, senza aderire alla tesi del c.d. “danno punitivo” (nettamente smentita dalla sentenza Cass. Sez. U. n. 15350/2015 e ben circoscritta dalla recente sentenza Cass. Sez. U. n. 16601/2017) è indubbio che, nelle ipotesi menzionate, sia (di regola) maggiore l’intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima primaria o secondaria. Inoltre, non deve dimenticarsi che, nelle ipotesi di illeciti dolosi pluri-offensivi di diversi diritti della vittima (ad es., diffamazione o violenza sessuale che causino anche una lesione permanente e/o temporanea all’integrità psicofisica della persona), il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del bene-salute non esaurisce certo il novero dei pregiudizi non patrimoniali conseguenti all’illecito, occorrendo separata ed autonoma liquidazione del diverso danno per lesione della reputazione (nell’ipotesi della diffamazione) ovvero per lesione del diritto all’autodeterminazione sessuale (nell’ipotesi della violenza sessuale) della vittima, nella misura in cui sono stati dedotti ed accertati.
In definitiva, va sottolineato che, in tutte le ipotesi di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice non è affatto esonerato dall’obbligo di una congrua motivazione.

Fonti: Tribunale di Milano, Studio Cataldi e Altalex

Avv. Cosimo Montinaro

.

Torna in alto