CALCOLA il danno non patrimoniale (tabelle Trib. Milano 2021)
LβOsservatorio sulla Giustizia civile di Milano, nella riunione del 24.01.2020, ha previsto lβaggiornamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, seguendo il criterio degli indici ISTAT giΓ costantemente utilizzato negli anni passati.
Tenuto conto degli indici ISTAT dallβ1.1.2018 allβ1.1.2021 e del coefficiente di raccordo, tutti gli importi della tabella Edizione 2018 (non arrotondati) sono stati rivalutati dellβ1,38% (coefficiente di rivalutazione = 1,0138).
I nuovi valori cosΓ¬ ottenuti sono stati poi arrotondati a 1 euro nella tabella relativa ai danni da lesione permanente e temporanea allβintegritΓ psico-fisica, alla decina di euro nella tabella relativa ai danni da perdita e grave lesione del rapporto parentale.
Γ opportuno ricordare che la Tabella costituisce la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto fatti illeciti che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero integrano gli estremi di un reato colposo. Laddove, invece, ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato doloso ovvero altri elementi eccezionali, il giudice deve aumentare o ridurre lβentitΓ degli importi previsti in Tabella, in considerazione delle peculiaritΓ della fattispecie concreta (Cass. sent. n. 12408/2011).
CiΓ² potrebbe verificarsi, ad esempio, nella liquidazione del danno biologico (ma lo stesso vale anche per la liquidazione del danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale) conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, violenza sessuale, ecc. Infatti, senza aderire alla tesi del c.d. βdanno punitivoβ (nettamente smentita dalla sentenza Cass. Sez. U. n. 15350/2015 e ben circoscritta dalla recente sentenza Cass. Sez. U. n. 16601/2017) Γ¨ indubbio che, nelle ipotesi menzionate, sia (di regola) maggiore lβintensitΓ delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima primaria o secondaria. Inoltre, non deve dimenticarsi che, nelle ipotesi di illeciti dolosi pluri-offensivi di diversi diritti della vittima (ad es., diffamazione o violenza sessuale che causino anche una lesione permanente e/o temporanea allβintegritΓ psicofisica della persona), il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del bene-salute non esaurisce certo il novero dei pregiudizi non patrimoniali conseguenti allβillecito, occorrendo separata ed autonoma liquidazione del diverso danno per lesione della reputazione (nellβipotesi della diffamazione) ovvero per lesione del diritto allβautodeterminazione sessuale (nellβipotesi della violenza sessuale) della vittima, nella misura in cui sono stati dedotti ed accertati.
In definitiva, va sottolineato che, in tutte le ipotesi di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice non Γ¨ affatto esonerato dallβobbligo di una congrua motivazione.
Fonti: Tribunale di Milano, Studio Cataldi e Altalex
