Condominio complesso pluriedificio: esclusione supercondominio se titolo costitutivo prevede gestione unitaria volontà parti – Corte Appello L’Aquila 2025

La Corte d’Appello di L’Aquila conferma che complessi immobiliari composti da più edifici fisicamente distinti possono costituire un unico condominio complesso anziché supercondominio quando il titolo costitutivo esprima tale volontà. L’autonomia privata delle parti nella costituzione del condominio prevale sulla mera configurazione fattuale della pluralità di edifici. Il regolamento condominiale predisposto dal costruttore e allegato agli atti di compravendita costituisce titolo rilevante per qualificare giuridicamente il complesso. Ripetute delibere assembleari che respingono proposte di scioglimento confermano volontà di mantenere condominio unico. Articolo 67 comma 3 disposizioni attuazione si applica solo a supercondominio con più condomini autonomi non a condominio complesso unico. Riforma legge 220/2012 non ha imposto trasformazione automatica condomini complessi in supercondominii al superamento sessanta partecipanti. Mancato assolvimento obbligo formazione periodica amministratore ex art 71-bis disposizioni attuazione irrilevante su validità delibere nomina. Applicazione sanzioni art 96 cpc per abuso processo e lite temeraria a carico appellanti che reiterano domande già respinte da numerose pronunce precedenti.

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