Condominio

Impugnazione delibera condominiale: la sostituzione fa cessare la materia del contendere

Trib. Catania, n. 3558/2026: cessata la materia del contendere per impugnazione delibera condominiale sostituita da nuova assemblea. Chi impugna una delibera assembleare rischia di veder svanire l’interesse ad agire se il condominio, nelle more del giudizio, torna a deliberare sugli stessi punti. È quanto emerge da una recente pronuncia in tema di impugnazione delibera condominiale, con cui il Tribunale di Catania ha dichiarato cessata la materia del contendere in una controversia relativa all’approvazione di lavori straordinari e rendiconti condominiali. La decisione ripercorre temi ricorrenti nel contenzioso condominiale: il diritto di accesso alla documentazione contabile, la legittimazione a impugnare per omessa convocazione e il regime delle spese nel condominio parziale. Un caso che offre lo spunto per fare chiarezza su questioni pratiche frequenti nella gestione degli edifici in condominio. La vicenda processuale La controversia origina dall’impugnazione di una delibera assembleare adottata nel 2022, con cui il condominio convenuto aveva approvato interventi […]

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Convocazione assemblea condominiale: nulla la delibera senza prova scritta dell’avviso a tutti

Trib. Salerno, Sez. I civ., n. 4239/2026: annullata la delibera assembleare per omessa prova della regolare convocazione di tutti i condomini. Quando un condomino contesta di non aver mai ricevuto l’avviso di convocazione, la difesa dell’amministratore non può fondarsi sui ricordi di chi era presente in assemblea. Lo ha chiarito il Tribunale di Salerno, che ha annullato una delibera condominiale proprio perché il condominio convenuto non è riuscito a dimostrare, con la documentazione richiesta dalla legge, di aver convocato regolarmente tutti i partecipanti. La convocazione assemblea condominiale, per il giudice, va provata con le forme tassative previste dalla norma, e nessun’altra modalità può sopperire a tale onere. Nemmeno la prova per testimoni. Una precisazione che ridisegna, in termini piuttosto rigorosi, l’onere probatorio gravante sugli amministratori in sede di impugnazione delle delibere. La vicenda processuale Due comproprietari di un locale commerciale, l’uno nudo proprietario e l’altra usufruttuaria, hanno impugnato dinanzi al

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Danno da cose in custodia in condominio: quando risponde anche il preposto del terzo appaltatore

Trib. Roma, n. 10736/2026: accertata la responsabilità solidale del condominio e dell’appaltatore per l’allagamento causato da un tubo antincendio difettoso. Un allagamento nato da un guasto banale – una saracinesca che perde – può trasformarsi in un contenzioso a più livelli, tra condominio, appaltatore dei servizi di vigilanza e compagnie assicuratrici. È quanto emerge dalla sentenza n. 10736/2026 del Tribunale di Roma, che affronta il tema della responsabilità da cose in custodia in condominio intrecciandolo con la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. per il fatto del proprio dipendente. Il giudice ricostruisce con precisione il nesso causale tra il malfunzionamento dell’impianto e l’intervento maldestro degli addetti alla sicurezza, giungendo ad affermare una responsabilità solidale ripartita tra più soggetti. La decisione offre indicazioni operative preziose su art. 2051 c.c. condominio e sui rapporti di garanzia assicurativa nei giudizi con terza chiamata. La vicenda processuale La controversia trae origine da un

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Revoca amministratore condominio: quando la firma sul contratto costa la carica

Trib. Fermo, n. 298/2026: revocato l’amministratore che ha stipulato l’appalto in proprio senza il mandato dell’assemblea. Capita spesso che l’amministratore, ricevuto l’incarico di affidare lavori straordinari a un’impresa individuata in assemblea, finisca per firmare un contratto diverso da quello autorizzato. La revoca amministratore condominio scatta proprio in casi come questo, quando l’organo gestorio travalica i poteri conferiti dal mandato. Il Tribunale di Fermo, con il decreto n. 298/2026, ha affrontato una vicenda paradigmatica: appalto sottoscritto con un’impresa diversa da quella deliberata, superbonus eroso dai ritardi, comunicazioni di risposta alle diffide dai contenuti a dir poco singolari. La pronuncia offre lo spunto per ricostruire i confini della grave irregolarità ex art. 1129 c.c. e il riparto dell’onere probatorio quando l’amministratore resta contumace. La vicenda processuale Un gruppo di proprietari di unità immobiliari facenti parte di un condominio ubicato nella provincia di Fermo ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 1129 c.c. per

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Revoca dell’amministratore se il rendiconto arriva in ritardo

Trib. Palermo, n. 1470/2026 V.G.: revocato l’amministratore di condominio per la tardiva presentazione del rendiconto annuale di gestione. Il condomino che riceve il rendiconto annuale con mesi di ritardo non sta assistendo a un disguido amministrativo trascurabile, ma a una violazione che la legge qualifica come grave irregolarità. Il Tribunale di Palermo lo ha ribadito con un decreto che affronta proprio il tema della revoca amministratore condominio per inosservanza del termine previsto dall’art. 1130 c.c.. La vicenda riguarda un caso concreto e ricorrente nella prassi condominiale: un rendiconto presentato quasi nove mesi oltre la scadenza di legge. La decisione chiarisce un punto spesso frainteso dagli amministratori in difficoltà con le scadenze. Anche se l’assemblea approva successivamente il rendiconto, il condomino può comunque ottenere la revoca giudiziale. Vediamo perché. La vicenda processuale Una condomina di un complesso immobiliare sito in provincia di Palermo ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 1129, comma

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Condominio parziale spese legali: la Corte d’Appello di Firenze esclude i condomini non titolari

Corte d’Appello di Firenze, Sez. III civ., n. 2319/2026: le spese processuali relative a beni in condominio parziale gravano esclusivamente sui condomini contitolari. Il condominio parziale e le spese legali sono tra i temi più ricorrenti nel contenzioso condominiale: chi paga l’avvocato quando la lite riguarda un bene comune solo ad alcuni condomini? La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 2319/2026 depositata il 19 giugno 2026, conferma e sistematizza un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, estendendo con coerenza logica il regime del condominio parziale anche alle iniziative processuali e alle relative spese difensive. Non è sufficiente che l’ordinanza comunale sia rivolta a tutti: se il bene è strutturalmente asservito a una sola parte dell’edificio, solo quei condomini deliberano, solo quei condomini conferiscono l’incarico al legale, solo quei condomini sostengono i costi. La pronuncia merita attenzione per la linearità del ragionamento e per le implicazioni operative che

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Revoca dell’amministratore di condominio: il rinvio a giudizio penale non è grave irregolarità

Trib. Torre Annunziata, Sez. II civ. (collegio), n. 242/2026: dichiarata cessata la materia del contendere per dimissioni sopravvenute; spese compensate per soccombenza virtuale sfavorevole al ricorrente. La revoca dell’amministratore di condominio è uno degli strumenti di tutela più invocati dai condomini, eppure uno dei più spesso mal calibrati sul piano giuridico. Accade frequentemente che un fatto grave sul piano morale – il rinvio a giudizio penale dell’amministratore – venga ritenuto, quasi per automatismo, anche giuridicamente sufficiente a giustificare la revoca giudiziale ex art. 1129 c.c. Non è così. Il Tribunale di Torre Annunziata, con il decreto n. 242/2026, chiarisce in modo netto che la revoca dell’amministratore di condominio per via giudiziaria presuppone la prova di una grave irregolarità nella gestione condominiale, e che un decreto penale di rinvio a giudizio emesso nei confronti dell’amministratore in proprio non integra tale fattispecie. Un distinguo tecnico che ogni professionista del foro e ogni

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Responsabilità amministratore condominio per ammanco di cassa: solo quanto provato dalla CTU

Trib. Bari, n. 3329/2026: la condanna dell’amministratore si limita all’ammanco di cassa concretamente accertato dalla perizia contabile. Il tema della responsabilità dell’amministratore di condominio per ammanchi di cassa è tra i più ricorrenti nel contenzioso condominiale. Quante volte un condominio sostituisce il proprio amministratore e, all’esito del passaggio di consegne, rileva discrepanze contabili che fatica a ricondurre con certezza alla gestione uscente? Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 3329/2026, offre una risposta tecnica e rigorosa: la responsabilità dell’amministratore per ammanco di cassa è limitata a quanto risulta concretamente provato dall’elaborato peritale, e le domande risarcitorie per mala gestio che restano sul piano dell’allegazione generica non possono trovare accoglimento. Una pronuncia che vale la pena leggere con attenzione, perché fissa paletti precisi sia per chi agisce sia per chi si difende in questo tipo di controversia. La vicenda processuale Un condominio con sede nella provincia di Bari conveniva in

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Lavori straordinari in condominio: l’incarico senza delibera assembleare non vincola i condomini

Corte d’Appello di Milano, Sez. II Civ., n. 1713/2026: confermato il rigetto della domanda di pagamento per prestazioni professionali commissionate dall’amministratore senza autorizzazione assembleare né successiva ratifica. Quando un professionista accetta un incarico direttamente dall’amministratore di condominio senza curarsi che l’assemblea abbia deliberato, il rischio di restare senza compenso è concreto e tutt’altro che teorico. La Corte d’Appello di Milano ha confermato, con sentenza n. 1713/2026, che l’incarico amministratore condominio senza delibera assembleare non è opponibile al condominio, e – punto di particolare rilevanza pratica – che il terzo contraente non può invocare in proprio favore il requisito dell’urgenza, rimedio che la legge riserva al solo amministratore nel rapporto interno di mandato. Una pronuncia che ripercorre e consolida un orientamento ormai granitico della Corte di Cassazione, con ricadute immediate sulla gestione dei rapporti contrattuali in ambito condominiale. La vicenda processuale La controversia origina dal conferimento di due incarichi professionali da

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Impugnazione delibera condominiale: il termine dei 30 giorni si sospende nel periodo feriale anche per la mediazione obbligatoria

Trib. Milano, XIII Sez. civ., n. 4320/2026: rigettate le domande attoree per difetto di legittimazione e carenza di interesse ad agire; confermata la sospensione feriale del termine ex art. 1137 c.c.. L’impugnazione delibera condominiale è uno dei terreni più insidiosi del diritto condominiale: un singolo errore di calcolo sul termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 c.c. può costare la decadenza dall’azione, e il regime della mediazione obbligatoria – con la sua interazione con la sospensione feriale – continua a generare incertezze operative. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 2026 resa ex art. 281-sexies c.p.c., offre sul punto un’applicazione precisa e lineare: la sospensione feriale si applica al termine decadenziale in esame anche quando la parte sceglie di introdurre l’impugnazione delibera condominiale mediante istanza di mediazione preventiva obbligatoria. Oltre questo profilo procedurale, la sentenza affronta con rigore il difetto di legittimazione del condomino che ha votato a favore della

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