Usucapione terreno agricolo: come diventare proprietario

Usucapione terreno agricolo: come diventare proprietario

L’istituto dell’usucapione, detto anche prescrizione acquisitiva, è disciplinato dagli artt. 1158-1167 c.p.c. e costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di un altro diritto reale. Con tale istituto il legislatore ha predisposto uno strumento a tutela di colui che esercita di fatto l’uso della cosa, a fronte di un totale disinteresse da parte dell’effettivo proprietario della stessa.

I requisiti indispensabili perché si compia l’usucapione sono il possesso in senso tecnico da parte di chi non è titolare del diritto corrispondente e la durata dello stesso per un certo tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall’animus rem sibi habendi (Cass. Civ., sez. II, n. 1176, del 18.2.1980).

Per possesso deve intendersi, come qualificato dall’art. 1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Giurisprudenza e dottrina sono concordi ormai nel ritenere che, ai fini del compimento dell’usucapione, questo potere debba estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (cfr Trib. Firenze, 22.4.1998).

È inoltre necessario che la signoria sul bene non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato con il titolare effettivo del bene (così Cass. Civ, sez. II, 18.7.1989, n.3344).

Va poi ricordato il principio della presunzione del possesso intermedio di cui all’art. 1142 c.c.: il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto, si presume che abbia posseduto anche in tempo intermedio. Questa presunzione, nell’ipotesi di usucapione, comporta l’inversione dell’onere della prova: il possessore non è tenuto a dimostrare la continuità del possesso, ma è onere della controparte provare l’intervenuta interruzione (vedi Cass. Civ., sez. II, 25.9.2002, n. 13921).

Il possesso deve dunque essere continuo; la continuità si ravvisa ogniqualvolta il possessore esplichi costantemente la signoria di fatto sul bene e lo manifesti con atti di possesso conformi alla qualità e destinazione della cosa.

È altresì necessario, perché si compia l’usucapione, che il possesso sia ininterrotto, ossia che non vi sia stata una interruzione nell’esercizio del possesso per più di un anno, per effetto dell’intervento di un terzo o di un evento naturale.

Il possesso deve altresì essere connotato, secondo l’espressa disposizione dell’art. 1163 c.c., dal carattere della pacificità. Nel caso di possesso acquisito mediante violenza e clandestinamente, infatti, i termini per usucapire decorrono dal momento in cui violenza e clandestinità sono cessate. Sull’argomento la giurisprudenza ha precisato che è irrilevante che la violenza, morale o fisica, sia stata esercitata in un momento successivo all’acquisto del possesso; a sua volta la clandestinità va riferita non agli atti che il possessore può compiere per apparire proprietario, bensì al fatto che il possesso sia stato acquistato in modo visibile e pubblicamente (Cass. Civ., 17.7.98, n. 6997). Ulteriore requisito è la non equivocità: il possesso deve consistere, in modo certo e indubbio, nell’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.

Infine il possesso, così caratterizzato, deve protrarsi per un certo periodo stabilito per legge. Il legislatore ha previsto: una durata minima ventennale per l’usucapione immobiliare ordinaria ex art. 1158 c.c., che può ridursi in dieci anni nell’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c.; una durata di quindici anni (o cinque se c’è la buona fede) nell’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ex art. 1159 bis c.c..

L’inizio del decorso del tempo per usucapire coincide con il primo giorno successivo al possesso e termina con la consumazione dell’ultimo giorno stabilito dalla legge.

È inoltre possibile, nel determinare il tempo dell’usucapione, applicare le regole dell’accessione al possesso, consistente nella possibilità, per il possessore usucapiente, di aggiungere al proprio, il tempo del possesso sul medesimo bene del suo dante causa, secondo l’art. 1146 c.c..

Se ricorrono tutti i requisiti sopra riportanti, per poter usucapire un terreno agricolo, un immobile o altro, si dovrà, dapprima, esperire il procedimento di mediazione (obbligatorio per legge) e, all’esito, instaurare il relativo giudizio innanzi al Tribunale Civile competente al fine di ottenere una sentenza dichiarativa.

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Avv. Cosimo Montinaro

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