Accettazione Tacita dell’Eredità per Voltura Catastale: Sentenza Tribunale di Avellino 2024

Accettazione Tacita dell’Eredità per Voltura Catastale: Sentenza Tribunale di Avellino 2024

Una delle questioni più delicate in materia successoria riguarda l’accertamento dell’avvenuta accettazione dell’eredità da parte dei chiamati. Il Tribunale di Avellino, con una recente sentenza del 2024, si è pronunciato su un caso in cui un creditore richiedeva di accertare la qualità di eredi dei chiamati alla successione di una defunta, allo scopo di poter procedere all’espropriazione di alcuni immobili ereditati. Ma quando può dirsi davvero accettata l’eredità? La decisione solleva un interrogativo cruciale: quali atti sono sufficienti a configurare un’accettazione tacita, consentendo al creditore di agire sui beni ereditati?

INDICE

  1. ESPOSIZIONE DEI FATTI
  2. NORMATIVA E PRECEDENTI
  3. DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  4. MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA
  5. IMPLICAZIONI PRATICHE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso origina da un ricorso presentato da un istituto di credito al Tribunale di Avellino. L’istituto, avendo proceduto infruttuosamente all’espropriazione di un immobile ipotecato da due debitori, richiedeva l’accertamento della qualità di eredi dei chiamati alla successione di uno dei debitori deceduto, al fine di poter proseguire l’espropriazione sui beni ereditati.

Nello specifico, il debitore era deceduto nel 2005, lasciando tre chiamati all’eredità: la moglie e due figli. Successivamente, nel 2018, era deceduta anche la moglie, lasciando a sua volta tre chiamati all’eredità: i due figli e un terzo figlio.

Secondo la ricostruzione del creditore, i tre chiamati dell’ultima defunta avevano provveduto a volturare catastalmente i beni immobili della de cuius, comportamento che configurerebbe un’accettazione tacita dell’eredità. Inoltre, gli stessi non si erano costituiti nel giudizio, rimanendo contumaci.

Il creditore chiedeva dunque al Tribunale di accertare la qualità di eredi dei tre chiamati, nonché di autorizzare la trascrizione del provvedimento, al fine di poter procedere all’espropriazione degli immobili ereditati dalla defunta.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La disciplina civilistica in materia di accettazione dell’eredità è contenuta negli articoli 474-476 del Codice Civile. L’art. 474 distingue tra accettazione espressa o tacita, mentre gli articoli successivi definiscono i rispettivi presupposti.

In particolare, l’art. 476 c.c. dispone che l’accettazione è tacita “quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede“.

La sentenza richiama alcuni importanti precedenti giurisprudenziali in merito ai criteri per configurare l’accettazione tacita. Secondo la Cassazione (sentenza n. 4843/2019), occorre innanzitutto la consapevolezza del chiamato dell’esistenza di una delazione ereditaria in suo favore. Inoltre, è necessario un comportamento inequivoco, con un elemento soggettivo (l’animus di accettare) e un elemento oggettivo (il compimento di atti che solo un erede può porre in essere).

La Suprema Corte ha altresì chiarito che sono irrilevanti, ai fini dell’accettazione tacita, gli atti di mero adempimento fiscale, come la denuncia di successione o il pagamento delle imposte, in quanto privi di una univoca volontà di assunzione della qualità di erede.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Nel caso di specie, il Tribunale di Avellino ritiene configurata l’accettazione tacita dell’eredità da parte dei tre chiamati convenuti in giudizio.

A sostegno di tale conclusione, il giudice evidenzia innanzitutto come gli eredi avessero posto in essere la voltura catastale dei beni immobili della defunta, provvedendo così ad accertarne, “dal punto di vista civile“, il passaggio di proprietà.

La sentenza richiama un precedente conforme della Cassazione (n. 12259/2022), secondo cui la voltura catastale non ha soltanto natura fiscale, ma rileva anche sotto il profilo civile, attestando l’acquisizione della proprietà da parte degli eredi. Per tale ragione, la voltura costituisce un atto incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità e denotante invece l’intenzione di accettarla.

Ulteriore elemento valorizzato dal Tribunale è la mancata costituzione in giudizio dei convenuti, rimasti contumaci nonostante la ritualità delle notifiche. Tale comportamento è stato interpretato come ulteriore indice della volontà di accettare tacitamente l’eredità, in linea con un altro precedente della Cassazione (n. 13384/2007).

Nel complesso, l’accertata volturazione catastale degli immobili ereditati e la contumacia tenuta nel giudizio sono stati ritenuti elementi univoci dell’avvenuta accettazione tacita, indipendentemente dal possesso dei beni.

Il Tribunale ha dunque accolto il ricorso del creditore, dichiarando i convenuti eredi taciti della defunta e autorizzando la trascrizione del provvedimento ai fini espropriativi.

MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA

“L’accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.” (TRIBUNALE DI AVELLINO 2024)

IMPLICAZIONI PRATICHE

La sentenza in esame ribadisce un importante principio in materia di accettazione tacita dell’eredità, confermando l’orientamento della Suprema Corte.

In particolare, la voltura catastale degli immobili ereditati assume un significativo valore sintomatico dell’avvenuta accettazione, superando la natura meramente fiscale di altri adempimenti come la denuncia di successione.

Ciò apre la strada, per i creditori, a richiedere l’accertamento della qualità di erede in capo ai chiamati, allo scopo di poter agire esecutivamente sui beni ereditati per soddisfare i propri crediti.

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Avv. Cosimo Montinaro

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