Mediazione non obbligatoria nei procedimenti di revoca dell’amministratore di condominio: sentenza Corte d’Appello di Napoli 2024

Mediazione non obbligatoria nei procedimenti di revoca dell’amministratore di condominio: sentenza Corte d’Appello di Napoli 2024

In un recente caso affrontato dalla Corte d’Appello di Napoli nel 2024, emerge un interessante aspetto relativo ai procedimenti di revoca dell’amministratore di condominio: l’obbligatorietà o meno della mediazione. La questione, spesso dibattuta tra operatori del diritto e semplici condomini, trova in questa sentenza una chiara presa di posizione. Ma quali sono le ragioni alla base di questa decisione? E quali le conseguenze pratiche per chi si trova ad affrontare situazioni simili? Addentriamoci nei meandri di questa intricata vicenda giudiziaria.

INDICE

  1. ESPOSIZIONE DEI FATTI
  2. NORMATIVA E PRECEDENTI
  3. DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  4. MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA
  5. IMPLICAZIONI PRATICHE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso riguardava un condominio in cui un condomino aveva presentato ricorso per la revoca giudiziale dell’amministratore, lamentando gravi irregolarità nella gestione. Prima di adire il Tribunale, era stato esperito un tentativo di mediazione, ritenuto però dall’amministratore generico e irrituale. Sulla base di tale asserito vizio, l’amministratore eccepiva l’improcedibilità della domanda giudiziale di revoca. Il Tribunale respingeva l’eccezione e accoglieva il ricorso, disponendo la revoca. L’amministratore proponeva quindi reclamo in Corte d’Appello, insistendo, tra l’altro, sulla questione della mediazione obbligatoria.

NORMATIVA E PRECEDENTI

L’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D.L. n. 69/2013, prevede l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione in una serie di materie, tra cui quella condominiale. Tuttavia, il comma 4 lett. b) dello stesso articolo esclude tale obbligo per i procedimenti di volontaria giurisdizione, tra i quali rientra quello di revoca dell’amministratore ex art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato la natura non contenziosa del procedimento di revoca, che ha carattere sommario e non decisorio, essendo volto a far cessare una situazione di pericolo per il condominio (Cass. n. 1569/2024; n. 14524/2011). Anche dopo la riforma del condominio del 2012, il procedimento mantiene tali caratteristiche, pur a fronte di un ampliamento delle garanzie partecipative (Cass. n. 19938/2020).

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

La Corte d’Appello ha rigettato il reclamo dell’amministratore, confermando la non obbligatorietà della mediazione nel caso di specie. Secondo i giudici, il dato normativo è inequivocabile nell’escludere l’obbligo di mediazione per i procedimenti in camera di consiglio, come quello di revoca dell’amministratore.

Il meccanismo della condizione di procedibilità non si applica a questi procedimenti, che non hanno natura contenziosa, essendo volti a tutelare in via urgente l’interesse alla corretta gestione del condominio. Del resto, l’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010 fa riferimento a chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia, presupponendo quindi un giudizio a cognizione piena.

La Corte sottolinea inoltre come la mediazione non possa precludere la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari ex art. 5 comma 4 del D.Lgs. n. 28/2010. Ciò conferma la ratio acceleratoria dei procedimenti camerali, che risulterebbe frustrata da un passaggio obbligato in mediazione.

MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA

“Il procedimento di revoca dell’amministratore di condominio ai sensi degli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., avendo natura di volontaria giurisdizione, è escluso dall’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, come previsto dal comma 4, lett. b), dello stesso articolo.” (Corte d’Appello di Napoli 2024)

IMPLICAZIONI PRATICHE

La sentenza chiarisce definitivamente che per avviare un procedimento di revoca dell’amministratore non è necessario il previo esperimento della mediazione. Ciò garantisce ai condomini uno strumento celere ed effettivo per reagire a gravi irregolarità gestionali, senza il rischio di dilazioni procedurali. Allo stesso tempo, gli amministratori non possono invocare asseriti vizi della mediazione per paralizzare le iniziative dei condomini volte alla loro rimozione.

Per una consulenza specializzata su questo e altri temi condominiali, rivolgiti all’Avv. Cosimo Montinaro – 0832/1827251 e-mail segreteria@studiomontinaro.it.

Avv. Cosimo Montinaro

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