Nullità dell’atto di precetto privo dell’indicazione del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo

Nullità dell’atto di precetto privo dell’indicazione del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo

Nel complesso e delicato ambito delle procedure esecutive, un precetto che non soddisfa i requisiti formali previsti dalla legge rischia di essere dichiarato nullo, con gravi conseguenze per il creditore procedente. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24226/2019, ha affrontato una questione cruciale: la necessità di indicare nel precetto il provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato. Questa sentenza getta luce su un aspetto procedurale apparentemente minore, ma che in realtà riveste un’importanza fondamentale per la validità dell’atto di precetto e, di conseguenza, per l’intera procedura esecutiva. Ci troviamo di fronte a un’interpretazione rigorosa della norma o a un formalismo eccessivo? La decisione della Suprema Corte sembra suggerire la prima ipotesi, sollevando interrogativi sulle possibili ricadute pratiche per i creditori e i loro legali. Scopriremo come una semplice omissione formale possa minare l’efficacia di un’intera procedura esecutiva, lasciando il lettore con la curiosità di approfondire ulteriormente questo intrigante tema.

INDICE DEI PARAGRAFI:

  1. Esposizione dei fatti di causa
  2. Normativa e precedenti giurisprudenziali applicati
  3. Decisione del caso e analisi della sentenza
  4. Massima risolutiva della sentenza
  5. Implicazioni pratiche della sentenza

1. Esposizione dei fatti di causa

La controversia trae origine dall’opposizione proposta dalla società Sweet Time di P.F. & C. s.a.s. al precetto notificato da un creditore in forza di un decreto ingiuntivo. La società opponente lamentava l’omessa indicazione, nell’atto di precetto, del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato. Il Tribunale di Salerno, tuttavia, rigettava l’opposizione, ritenendo sufficiente l’indicazione dell’apposizione della formula esecutiva sull’ingiunzione non opposta.

2. Normativa e precedenti giurisprudenziali applicati

La sentenza in esame si incentra sull’interpretazione dell’art. 654, comma 2, c.p.c., che disciplina i requisiti formali dell’atto di precetto. La Corte di Cassazione ha richiamato la propria consolidata giurisprudenza in materia, secondo cui la menzione nel precetto del provvedimento con cui è stata disposta l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, insieme a quella dell’apposizione della formula esecutiva, sostituisce la formalità di una nuova notifica del titolo, integrando la precedente notificazione effettuata quando l’ingiunzione era ancora priva di efficacia esecutiva (Cass. 15/03/1969, n. 843; Cass. 30/05/2007, n. 12731; Cass. 05/05/2009, n. 10294).

La Suprema Corte ha altresì ribadito che, in mancanza di tale duplice menzione, si configura una nullità del precetto analoga all’ipotesi di notifica dell’intimazione non preceduta da quella del titolo, non suscettibile di sanatoria ma solo di stabilizzazione a seguito di mancata proposizione nei termini dell’opposizione formale ex art. 617 c.p.c. (Cass. 23/10/2014, n. 22510).

3. Decisione del caso e analisi della sentenza

Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha rilevato che il precetto indicava unicamente il numero, la data e l’autorità giudiziaria emanante il decreto ingiuntivo, la mancata opposizione e l’apposizione della formula esecutiva. Tuttavia, non risultava menzionato, neppure indirettamente, il provvedimento di dichiarazione di esecutorietà.

La Suprema Corte ha respinto l’ipotesi di poter evincere tale requisito dall’indicazione dell’apposizione della formula esecutiva, sottolineando che si tratta di menzioni distintamente previste dal legislatore e corrispondenti a due diverse attività e garanzie per l’ingiunto.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la decisione impugnata e accogliendo l’opposizione al precetto proposta dalla società Sweet Time di P.F. & C. s.a.s.

4. Massima risolutiva della sentenza

La menzione, nel precetto, del provvedimento con cui è stata disposta l’esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato, in uno a quella dell’apposizione della formula esecutiva, sostituisce la formalità di una nuova notifica del titolo, integrando, con finalità di semplificazione, la precedente notificazione effettuata, facendo decorrere il termine per l’opposizione, nel momento in cui l’ingiunzione era ancora priva di efficacia esecutiva” (Cass. n. 24226/2019)

5. Implicazioni pratiche della sentenza

La sentenza in esame ribadisce l’importanza di rispettare scrupolosamente i requisiti formali previsti dall’art. 654, comma 2, c.p.c. per la validità dell’atto di precetto. In particolare, evidenzia la necessità di indicare non solo l’apposizione della formula esecutiva, ma anche il provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo azionato.

Questa interpretazione rigorosa della norma potrebbe avere significative ricadute pratiche per i creditori e i loro legali. Un’omissione apparentemente minore, come la mancata menzione del provvedimento di esecutorietà, potrebbe comportare la nullità del precetto e, di conseguenza, la paralisi dell’intera procedura esecutiva.

I professionisti del diritto dovranno prestare estrema attenzione nella redazione dei precetti, assicurandosi di rispettare ogni singolo requisito formale richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza. Eventuali errori o omissioni potrebbero infatti esporre i creditori al rischio di veder invalidati gli atti esecutivi, con conseguente dispendio di tempo e risorse economiche.

Questa sentenza rappresenta un monito per gli operatori del diritto a non sottovalutare l’importanza delle formalità procedurali, spesso considerate aspetti meramente tecnici, ma che in realtà possono avere un impatto sostanziale sull’efficacia degli atti e delle procedure giudiziarie.

Avv. Cosimo Montinaro

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